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L'articolo 100

 

L’articolo 100 è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 28 novembre 2019. E’ l’ultima norma del Regolamento per il Palio toccata dalle modifiche di cui ci siamo ooccupati.

Trascrivo di seguito l’art. 100, Vecchio e Nuovo Testo. Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Termino i miei interventi con alcune brevi considerazioni conclusive.

Vecchio testo   Nuovo testo

“Quando si tratti di infrazioni per le quali sia già prevista nel presente Regolamento la penalità dell’esclusione di Fantini o di Contrade dal partecipare al Palio imminente, o di mancanze non contemplate espressamente, ma di tale gravità da rendere necessaria tale esclusione, il provvedimento viene adottato d’urgenza dall’Amministratore Delegato, tanto per i Fantini , quanto per le Contrade, su rapporto dei Deputati della Festa o del Mossiere, udite le parti interessate ed ha immediata esecuzione, sempre che il provvedimento di sospensione del Fantino sia comunicato prima della rassegna di cui all’art. 58 ultimo comma. Se comunicato successivamente la sospensione avrà effetto per il Palio o i Palii successivi”.

 

“Quando si tratti di infrazioni per le quali sia già prevista nel presente Regolamento la penalità dell’esclusione di Fantini o di Contrade dal partecipare al Palio in corso, o di mancanze non contemplate espressamente, ma di tale gravità da rendere necessaria tale esclusione, il provvedimento viene adottato d’urgenza dall’Autorità Comunale, tanto per i Fantini , quanto per le Contrade, sentiti i Deputati della Festa o il Mossiere [è stato eliminato il periodo “ udite le parti interessate”] ed ha immediata esecuzione, sempre che il provvedimento di sospensione del Fantino sia comunicato prima della rassegna di cui all’art. 58 ultimo comma. Se comunicato successivamente la sospensione avrà effetto per il Palio o i Palii successivi”.

Osservazioni

 (1) Il provvedimento d’urgenza non è più adottato dall’Assessore Delegato, ma dall’Autorità Comunale, cioè dal Sindaco.

(2) Il provvedimento d’urgenza non fa seguito ad un rapporto (…più o meno sollecitato) dei Deputati della Festa o del Mossiere; il Sindaco può d’iniziativa  comminare l’esclusione dal Palio, suo unico obbligo essendo quello di ”sentire” i Deputati della Festa  o il Mossiere.

(3) E’ stata eliminata quella parte della norma che imponeva che il provvedimento d’urgenza fosse emanato “udite le parti interessate”, si trattasse di un Fantino o di una Contrada. Non conosco il motivo di questa modifica; forse è stato ritenuto che la situazione d’urgenza richiedeva di ridurre la possibilità di vedere allungare (magari strumentalmente) i tempi della procedura con il conseguente rischio del “rinvio” della sospensione al Palio o ai Pali successivi (vedi ultimo periodo dell’articolo in esame e sotto sub 4).

In ogni caso mi sembra di poter osservare che questa modifica si pone in contraddizione con le esigenze garantiste tirate in ballo e ricercate in altri punti del Regolamento per il Palio.

(4) La rassegna di cui all’ultimo comma dell’art. 58 è la “segnatura” dei fantini. Poiché questa norma dispone che non è consentito il cambiamento del fantino dopo la segnatura e che nel caso in cui la Contrada si trovi priva di fantino resta esclusa dal Palio, il provvedimento di esclusione deve essere comunicato al fantino prima della rassegna stessa in modo da dare alla Contrada la possibilità di ingaggiare un altro fantino; se notificato successivamente alla segnatura, l’esclusione sarà scontata nel Palio o Pali successivi.

(5) La sostituzione dell’Assessore Delegato con il Sindaco in una certa misura ha prodotto una frattura nella linea del processo sanzionatorio che prevede l’intervento, nell’ordine, dei seguenti soggetti: Deputati della Festa, Assessore Delegato e Giunta Comunale. A seguito della modifica il potere di escludere  in via d’urgenza Contrade e Fantini dalla partecipazione al Palio in corso ora spetta al Sindaco: ma l’Assessore Delegato, non più competente in via di urgenza, rientra comunque in bazzica quando per lo stesso episodio avanzerà le proprie proposte di sanzione in aggiunta all’esclusione comminata in via d’urgenza (sanzione questa che non esaurisce, direi per definizione, la valutazione dell’episodio stesso). Detto episodio infine viene esaminato  dalla Giunta Comunale che decide in via definitiva. E qui si pone un altro aspetto.

La regola generale è che le decisioni della Giunta sono assunte “senza la partecipazione dell’Assessore Delegato” (artt. 98 e 99): ma, per il caso di cui ci stiamo occupando, nessuna disposizione è stata presa circa la partecipazione o meno del Sindaco alla riunione della Giunta quantunque sia stato il Sindaco ad emettere il provvedimento di esclusione in via d’urgenza   in relazione allo stesso episodio ora all’esame della Giunta.

Tutto considerato, se proprio non si riteneva più congruo mantenere all’Assessore Delegato la responsabilità di applicare la sanzione dell’esclusione in via d’urgenza, c’era pur sempre l’alternativa di riconoscere alla Giunta Comunale la competenza anche per le decisioni in via d’urgenza: come d’altronde avveniva prima delle modifiche del 1999. In tal modo si sarebbe altresì riaffermato il principio base che la punizione di Contrade e Fantini “rientra nella competenza esclusiva dell’Amministrazione Comunale”: cioè la Giunta Comunale, appunto.

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Brevi considerazioni conclusive

Ho terminato l’esame degli articoli modificati. Come era nei miei intendimenti, è stato poco più che una ricognizione, un ripasso insieme ai lettori di Sunto. Se poi agli abituali lettori di Sunto si sarà aggiunto qualche occasionale lettore, ne sarò lieto.

Ho preso in esame “tutte” le modifiche deliberate dal Consiglio Comunale, anche quelle più semplici, in modo che il quadro apparisse nella sua esatta dimensione. Di seguito ne ricorderò qualcuna.

Perché ho voluto far questo esame?  Per una serie di motivi, eccone alcuni: (i) il Regolamento per il Palio è materia che mi ha sempre interessato: quindi quella delle ultime riforme è stata una imperdibile occasione per tornare a studiarla; (ii) le modifiche sono molte, toccano vari aspetti del Regolamento per il Palio, e talune sono proprio importanti e incisive; (iii) nella pubblica opinione mi è sembrato che l’interesse per le modifiche sia durato poco, complice certamente la situazione generale che ha impedito tra l’altro l’effettuazione dei Pali del 2020 e quindi la verifica concreta degli effetti delle modifiche stesse; (iv) ho altresì inteso fornire un qualche contributo ad una più diffusa consapevolezza in materia.

Un aspetto che mi ha colpito negli interventi che ho letto in argomento è che talvolta di una modifica si sono illustrati  gli aspetti più evidenti, tralasciando peraltro di notarne altri della stessa importanza dei primi. Un solo esempio: art. 2 riguardante i Pali straordinari. La regola è che le richieste per un Palio straordinario vanno presentate entro il 31 marzo; richieste successive saranno possibili solo in relazione ad avvenimenti accaduti dopo il 31 marzo. E fin qui ci siamo. Peraltro, nei vari commenti, non si è evidenziato che per rendere ancora più chiara l’importanza della data del 31 marzo  è anche previsto che mentre le richieste per un Palio straordinario avanzate entro i 31 marzo devono riguardare avvenimenti “di particolare rilievo”, le richieste successive al 31 marzo devono riguardare avvenimenti non solo accaduti dopo quella data, ma “ straordinari ed eccezionali” (sostanzialmente come era richiesto per  ogni palio straordinario prima delle modifiche). Avremo quindi Pali straordinari per avvenimenti “di particolare rilievo” e Pali straordinari per avvenimenti “straordinari ed eccezionali”: una differenza tanto evidente quanto bizzarra nell’ambito dell’unica tipologia “palio straordinario”.

Incisiva è la modifica della cause di ineleggibilità alla carica di Capitano di Contrada: non è più sufficiente, ad impedire la nomina a Capitano la sussistenza di “una condanna per reato comune non colposo”, ma ora si richiede una “condanna definitiva per delitto non colposo”. Per i chiarimenti sulle caratteristiche e sugli effetti delle modifiche rinvio al commento all’art. 15 del Regolamento: qui mi limito ad osservare come l’incisività della modifica sia ampliata dal fatto che l’art. 15 non si applica solo al Capitano, ma anche ai Fiduciari, al Barbaresco, al Vice Barbaresco, al Veterinario “di fiducia del Capitano” e al Fantino.

Importante l’introduzione della fase della pre-iscrizione (art. 37) che permette l’esclusione dei cavalli che non potranno accedere alla fase della pre-visita; così come opportuno è l’obbligo imposto ai proprietari di presentare alla tratta i cavalli ritenuti idonei dalla Commissione Veterinaria. Dall’esame dell’art. 38 ho tratto invece una “sensazione di incompletezza” che non sono riuscito a sciogliere: se interessato, invito il cortese lettore a rileggere lo scritto di commento a detto articolo.

Di particole spessore sono ovviamente le modifiche riguardanti la Giustizia Paliesca: molte e direi condivisibili nel sistema complessivo che risulta delineato dagli artt. 92, 98, 99 e 100. Ne richiamo alcuni aspetti: (1) quanto all’art. 92, la disposizione per la quale “non sono acquisibili né utilizzabili per la Relazione dei Deputati della Festa documenti, fotografie o filmati effettuati con ogni mezzo tecnico, che siano anonimi”, cioè “dei quali non se ne conosca l’autore”; (2) quanto all’art. 98, i nuovi poteri dell’Assessore Delegato. Questi, basandosi esclusivamente sulla Relazione dei Deputati della Festa, in una prima fase notifica alle Contrade gli “addebiti” per comportamenti non in linea con il Regolamento e in una seconda fase, tenuto conto degli scritti  difensivi e della documentazione prodotta dalle  Contrade, avanza le proprie “proposte di sanzione”. E’ stata altresì introdotta la regola che tutti gli scritti e i documenti che le Contrade possono produrre “devono essere esclusivamente di natura difensiva, diversamente non saranno acquisiti”; (3) quanto all’art. 99, molte delle disposizioni dell’art. 98 per le Contrade valgono in termini identici per i Fantini. Di specifico rilievo, nell’art. 99, è l’introduzione della “diffida” come pena la più lieve per i Fantini, applicabile agli stessi “nel caso in cui l’Amministrazione Comunale ritenga che il comportamento del Fantino sia stato una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite dal Capitano e/o dai suoi Fiduciari o coadiutori”; (4) quanto infine all’art. 100, da notare il passaggio di testimone per l’adozione del provvedimento di urgenza di esclusione di Contrade o Fantini dal Palio in corso: la competenza per l’emissione del provvedimento passa dall’Assessore Delegato all’Autorità Comunale, cioè al Sindaco.

Chiudo ripetendo una mia radicata convinzione. Possiamo individuare le norme più giuste, regolare nel modo migliore i casi complessi, individuare i comportamenti corretti e contestare gli atteggiamenti negativi: in altri termini possiamo adottare una normativa all’altezza della situazione. Ciò va bene e va fatto. Se però al momento della loro applicazione le norme che abbiamo adottate non vengono maneggiate con attenzione, cura e rispetto, tutta la nostra perfetta costruzione diviene mestamente inutile.

Roberto Martinelli

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