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Gli articoli 2 e 7 ART. 2 L’articolo tratta dei “pali straordinari” (cioè quelli effettuati ai fuori delle ricorrenze del 2 luglio e del 16 agosto), disciplinandone presupposti, procedure e competenze. Le modifiche sono di un certo rilievo e riguardano sia i “motivi” che possono giustificare l’effettuazione di un palio straordinario, sia i “tempi” per la presentazione al Sindaco della relativa richiesta. Si trascrivono di seguito le disposizioni interessate dalle modifiche: quelle del Vecchio Testo e quelle del Nuovo Testo. Le modifiche sono evidenziate in grassetto.
Il resto dell’articolo è immutato (salvo al comma 2 la correzione materiale della vecchia formulazione “di cui all’art. 97 lett. d)” - la lettera ‘d’ non esiste - con “di cui all’art. 97 lett. c)”. Si tratta delle disposizioni che regolano la procedura che va seguita a partire dalla richiesta fino alla decisione sull’effettuazione del palio straordinario, individuando ruolo, funzioni e competenze degli Organi comunali, del Magistrato delle Contrade e delle diciassette Contrade. Osservazioni (a) Come si vede, il Vecchio Testo non distingueva tra richieste presentate ‘entro’ il 31 marzo e richieste presentate ‘dopo’ il 31 marzo: l’unica previsione era che qualunque richiesta doveva essere presentata al Sindaco ‘tempestivamente’. Nel Nuovo Testo si distingue invece tra richieste presentate ‘entro’ e richieste presentate ‘dopo’ il 31 marzo e si richiedono a sostegno delle prime elementi diversi da quelli che si richiedono a sostegno delle seconde. Inoltre il Vecchio Testo non faceva menzione alcuna delle “ricorrenze” sollevando dubbi se queste (ed eventualmente quali) potessero legittimare una richiesta di palio straordinario. Del tutto condivisibili quindi l’apposizione del termine del 31 marzo e l’inserimento dell’evento “ricorrenze”. (b) Le richieste presentate dopo il 31 marzo devono riguardare “avvenimenti ed eventi straordinari ed eccezionali”: questa formulazione la possiamo ritenere sostanzialmente equivalente a quella del Vecchio Testo che parlava di “circostanze ed avvenimenti di carattere assolutamente eccezionale”. Inoltre deve trattarsi di avvenimenti ed eventi “accaduti dopo tale data”: previsione corretta ed opportuna. (c) Le richieste presentate entro il 31 marzo devono invece riguardare “circostanze, avvenimenti e ricorrenze di particolare rilievo” (Nuovo Testo). Dal punto di vista letterale non v’è dubbio che un fatto “di particolare rilievo” è un fatto di importanza, evidenza, risonanza ecc. minori di un fatto “di carattere assolutamente eccezionale” (Vecchio Testo). In linea teorica ciò potrebbe comportare, per logica consequenzialità, richieste di pali straordinari più numerose (essendosi abbassata – per dirla in breve – la “soglia di eccezionalità” dei fatti che possano legittimarle); e quindi la possibilità di pali straordinari più frequenti. (d) Lo abbiamo già precisato: nel Vecchio Testo, non prevedendosi un termine per la presentazione delle richieste di palio straordinario, si richiedeva che queste fossero rivolte “tempestivamente” al Sindaco. Spettava quindi (nell’ordine) al Sindaco, alla Giunta Comunale, alle Contrade e al Consiglio Comunale valutare non solo il merito ma anche la tempestività o meno della richiesta stessa. Dopo la modifica il problema ovviamente non si pone più per le richieste avanzate entro il 31 marzo, ma continua a porsi per quelle presentate successivamente. E qui, nel Nuovo Testo, v’è qualcosa che non sembra girare bene: infatti l’avverbio “tempestivamente” è restato dove era, così che questa risulta la frase al comma 1: “su richiesta… rivolta tempestivamente al Sindaco entro il termine del 31 marzo di ogni anno”. Il che ha poco senso considerato che il rispetto del termine del 31 marzo qualifica automaticamente come “tempestiva” la richiesta. Nulla invece si dice per le richieste successive al 31 marzo per le quali il problema della tempestività rimane: basti pensare, in argomento, alle tante perplessità suscitate dall’ultima richiesta, avanzata a fine agosto 2018, di un palio straordinario per l’anniversario della fine della Prima Guerra Mondiale; palio poi corso nell’ottobre di quell’anno costringendo a modificare ritmi, orari e appuntamenti rituali. A mio giudizio il Nuovo Testo dovrebbe quindi essere interpretato riferendo l’avverbio “tempestivamente” alle proposte che pervenissero al Sindaco (non entro, ma) successivamente al 31 marzo. *** ART. 7 L’articolo parla della nomina, da parte della Giunta Comunale, della Deputazione della Festa introducendo alcune novità. Si dice anche della nomina dei tre Ispettori della Pista; ed altresì della nomina dei Giudici della Vincita e del Maestro di Campo. Si trascrivono di seguito le disposizioni interessate dalle modifiche: quelle del Vecchio Testo e quelle del Nuovo Testo. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le altre parti dell’articolo sono restate immutate, salvo la sostituzione anche al comma 1 di ‘Giunta Municipale’ con ‘Giunta Comunale’.
Osservazioni Per la nomina dei Deputati della Festa resta la segnalazione “non vincolante” da parte del Magistrato delle Contrade, con due variazioni: (a) è stata eliminata la prescrizione per la quale la segnalazione doveva contenere almeno sei nominativi; (b) è stata inserita una precisazione potremmo dire “di tendenza”: per la Deputazione la Giunta Comunale dovrà individuare “preferibilmente” i nominativi indicati dalle Contrade non partecipanti al Palio per il quale la nomina viene effettuata. Questa previsione richiama una analoga “prassi” pressoché consolidata delle precedenti Amministrazioni, inizialmente non seguita dall’attuale Amministrazione Comunale che, nelle sue prime nomine, aveva più volte scelto come Deputati della Festa anche nominativi di Contrade (talvolta rivali) partecipanti al Palio; (c) essendo immutato il comma 3 (Vecchio Testo), le ricordate modalità di nomina dei Deputati della Festa si applicano per la nomina degli Ispettori della Pista. Il comma 4, di nuovo inserimento, dispone che la Giunta Comunale con apposito atto (da intendersi “unico” visto l’uso del singolare) nomina sia i Deputati della Festa e gli Ispettori di Pista, sia i Giudici della Vincita e il Maestro di Campo: la nomina di questi ultimi aveva in precedenza il loro riferimento specifico solo negli artt. 70 (Giudici della Vincita) e 78 (Maestro di Campo). Roberto Martinelli |
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