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L'articolo 92

In questo e nei prossimi interventi affronto l’esame degli articoli che riguardano la Giustizia Paliesca, e cioè gli articoli 92, 98, 99 e 100.

Una precisazione. Le modifiche al Regolamento per il Palio sono state apportate dal Consiglio  Comunale con deliberazione del 17 giugno 2019. L’art. 92 è stato modificato una seconda volta dal Consiglio Comunale con la delibera del 28 novembre 2019.  Ll’art. 100, non toccato dalla prima delibera, è stato modificato con la delibera 28 novembre 2019.

Ricordo che tutte le modifiche sono entrate in vigore il 1° dicembre 2019, salvo gli artt. 37 e 38 che hanno avuto applicazione sin dal Palio del 2 luglio 2019 “in via sperimentale e transitoria e sino al pronunciamento definitivo da parte del Consiglio Comunale”; pronunciamento che ha avuto luogo in data 28 novembre 2019.

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Articolo 92

L’articolo è di fondamentale importanza nel procedimento della Giustizia Paliesca. E’ la base di tutta la costruzione. Se non lo si intende nel modo giusto e non lo si applica in coerenza, si opera sulla sabbia e l’impalcatura resta instabile. A partire dai Deputati della Festa e dal ruolo che essi assumono: la loro “relazione” condiziona infatti l’intero procedimento e si richiede quindi che essi svolgano il proprio compito con attenzione, competenza e sensibilità.

I commi 2 e 3 sono stati modificati. Il comma 4 del Vecchio Testo è stato abrogato. E’ di nuova formulazione il comma 4 del Nuovo Testo; detto comma è altresì oggetto di una “Nota interpretativa” : interpretazione “autentica” perché proviene dallo stesso organo che ha emanato la norma, cioè il Consiglio Comunale.

Ritengo utile, per motivi di chiarezza, trascrivere di seguito l’intero articolo (Vecchio Testo e Nuovo Testo) e non solo le norme oggetto di modifica.

Vecchio testo   Nuovo testo

comma 1: “Nei sette giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati della Festa devono rimettere all’Assessore Delegato una particolareggiata relazione in merito all’organizzazione e all’intero svolgimento del Palio stesso, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti".

comma 2: “La relazione dei Deputati della Festa è l’unico documento sulla base del quale l’Assessore Delegato procede alle conseguenti proposte sanzionatorie”.

comma 3:  “Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti nei cinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale i Deputati possono sentire i Priori e/o i Capitani delle Contrade nonché i Fantini su specifici atti”.

comma 4: “Ogni atto e/o documentazione, pervenuti successivamente al quinto giorno non possono essere accettati”.

 

comma 1:  (immutato)

comma 2: “La relazione dei Deputati della Festa è l’unico documento sulla base del quale l’Assessore Delegato procede alle conseguenti proposte” [è stato eliminato l’aggettivo ‘sanzionatorie’].

comma 3: “Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti entro il termine perentorio di cinque giorni successivi al Palio, termine entro il quale i Deputati possono sentire i Priori e/o i Capitani delle Contrade, il Mossiere o, su sollecitazione del Sindaco, il Comandante della Polizia Municipale, nonché i Fantini su specifici atti”.

comma 4 (nuovo):Non sono acquisibili né utilizzabili per la relazione dei Deputati della Festa documenti, fotografie e filmati effettuati con ogni mezzo tecnico, che siano anonimi”.

Osservazioni

(a) Non sono stati modificati i seguenti punti: (1) la relazione dei Deputati della Festa, da consegnarsi all’Assessore Delegato nei sette giorni successivi al Palio,  deve segnalare, tra l’altro, “ogni circostanza che meriti rilievo o che richieda provvedimenti”; (2) la relazione “è l’unico documento sulla base del quale l’Assessore Delegato procede alle conseguenti proposte [ qui abbiamo già visto che in effetti una modifica c’è stata perché è stato eliminato l’aggettivo ‘sanzionatorie’]; (3) della relazione “debbono far parte integrante” i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e l’altra documentazione acquisita nei cinque giorni successivi al Palio; (4) nello stesso termine di cinque giorni i Deputati possono sentire i Priori, i Capitani e i Fantini su specifici atti.

(b) Nel “pacco” che viene consegnato dai Deputati della Festa all’Assessore Delegato, pur nella sua unitarietà si distinguono due “tipi” di documenti di natura ed efficacia ben differenti: la relazione dei Deputi e la documentazione allegata che “fa parte integrante” della relazione stessa. (i) Per “relazione” deve intendersi quel documento che è scritto direttamente dai Deputati, che contiene ciò che gli stessi hanno ritenuto di segnalare e che da loro viene sottoscritto con l’assunzione della relativa responsabilità. Solo questo documento può chiamarsi e rappresentare la “relazione dei Deputati della Festa”: ed è a questo documento che bisogna rifarsi, ed alle sue risultanze, quando nel Regolamento si precisa che le ‘proposte sanzionatorie’ (Vecchio Testo) o gli ‘addebiti’ (Nuovo testo)  si basano esclusivamente sulla relazione dei Deputati della Festa. (ii) Altra cosa è la documentazione allegata alla relazione. Detta documentazione si qualifica come “parte integrante” della relazione nel senso che i documenti (qualunque ne sia la provenienza o il contenuto, esclusi in ogni caso i documenti ‘anonimi’) devono tutti - e non parte sì e parte no a loro giudizio - essere dai Deputati utilizzati per la relazione e allegati alla stessa. Quindi documentazione a supportare e a motivare le risultanze della relazione dei Deputati della Festa: ma ‘documentazione’ è e documentazione resta; non diventa ‘relazione’, né tanto meno assume una autonoma valenza rispetto alla ‘relazione’.

(c) Veniamo ora alle modifiche.

(1) Al comma 2, nel Vecchio Testo si leggeva che l’Assessore Delegato presentava “proposte sanzionatorie”, nel Nuovo Testo - come abbiamo già visto -  l’aggettivo “sanzionatorie” è stato eliminato. Perché questa eliminazione? Avanzo due ipotesi, salvo se altre. Potrebbe essere una conseguenza del fatto che ai sensi degli articoli 98 e 99 del Nuovo Testo l’Assessore Delegato non solo avanza proposte sanzionatorie, ma notifica addebiti e adotta provvedimenti di archiviazione; resta però scritto “proposte” e, nel contesto, “proposta” viene sempre associata a “sanzione” (v. artt. 98 e 99 Nuovo Testo). Oppure potrebbe voler dire che fermi gli atti  istituzionali sopra ricordati  l’Assessore Delegato può avanzare proposte anche di natura e contenuto diversi, ovviamente sempre in tema di Palio e di Giustizia Paliesca: facoltà  di cui in effetti l’Assessore si è già avvalso nel passato,  in un certo senso anticipando la modifica.

(2) Il comma 3 del Nuovo testo è stato oggetto di due interventi di modifica. Con la delibera del 17 giugno 2019 il Consiglio Comunale specificava che la documentazione, per poter essere allegata alla relazione dei Deputati della Festa, doveva essere acquisita entro il termine perentorio di cinque giorni dal Palio (veniva abrogato di conseguenza il comma 4 del Vecchio Testo); facoltizzava poi i Deputati della Festa a sentire (oltre i Priori, i Capitani e i Fantini) anche il Mossiere, fermo comunque restando che il rapporto scritto di quest’ultimo è allegato alla relazione dei Deputati. Con la successiva delibera del 28 novembre 2019 il Consiglio Comunale facoltizzava i Deputati della Festa a sentire altresì, su sollecitazione del Sindaco, il Comandante della Polizia Municipale.

(4) La modifica certamente più incisiva è contenuta nel comma 4 del Nuovo Testo: ivi si prescrive infatti che “non sono acquisibili né utilizzabili” per la relazione dei Deputati della Festa (e quindi non possono far parte della documentazione allegata alla relazione stessa) documenti (uso questo sostantivo in termini onnicomprensivi) “che siano anonimi”. La Nota Interpretativa precisa che per “anonimi” si devono intendere i documenti, cartacei o su altro supporto o che con qualunque tecnica rappresentino la realtà, “dei quali non se ne conosca l’autore”. La modifica è  da approvare anche se non sempre  potrà risultare di facile applicazione.

Nella conferenza stampa di presentazione delle modifiche il Sindaco ha parlato di una lotta serrata a quel materiale digitale che, soggetto a modifiche, tagli o alterazioni, potrebbe compromettere una valutazione corretta dei fatti. Una battaglia invero complicata considerate la grande varietà dei tipi di comunicazione, la immediata e vasta diffusione delle immagini e, per quanto può qui interessare, la possibilità in via teorica di una riscontrabile identità nella presentazione da più parti di certi fatti (o avvenimenti o notizie) che potrebbe attestarne ‘oggettivamente’ la veridicità ancor prima del (e forse anche indipendentemente dal) ‘dato soggettivo’ della conoscenza degli autori.

 A fronte di alcune critiche rivolte a questa scelta (ne è stato fatto un accenno anche nella discussione in Consiglio Comunale) si è precisato che il divieto decade (meglio sarebbe dire: ”probabilmente decade”, visto che nulla prevede in proposito la norma e in attesa di una sua prima applicazione ufficiale) se la documentazione viene presentata da un contrada: in tal caso infatti - si è detto - è la contrada stessa ad assumersi la paternità e la relativa responsabilità del materiale fornito. D’altronde, se così non avvenisse, ci troveremmo di fronte a documentazione che, qualora non se ne conoscesse l’autore, resterebbe anonima ancorché presentata da una contrada. Forse, sul punto, potrebbe essere opportuno un chiarimento, eventualmente  anche attraverso la redazione di specifiche norme applicative                                                                                            

Roberto Martinelli

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