SUNTO

Sunto non si compra ... si legge gratis - Dal 1976 l'informazione paliesca senza un briciolo di pubblicità

 

   

Gli articoli 64, 70, 78, 85, 91, 93, 94

In questa rassegna manca l’art. 92 che, riguardando la Giustizia Paliesca, sarà esaminato in collegamento con gli articoli 98, 99 e100.

Si richiamano ( e quando opportuno si trascrivono)  di seguito le disposizioni  interessate dalle modifiche: quelle del Vecchio Testo e quelle del Nuovo Testo. Qualora necessario per motivi di chiarezza, farò anche brevemente cenno a disposizioni non modificate.

 

Articolo 64

commi 1 e 2: regolano il comportamento che deve essere tenuto dai Fantini durante le fasi della mossa, indicando ciò che i Fantini “devono fare” e ciò che è “loro vietato fare”. L’unica minima modifica è alla fine del comma 1 ove parlando del divieto di impedire o ostacolare la “partenza ai compagni”, si sostituiscono queste ultime parole con  “partenza degli altri fantini”.

Secondo il comma 3 del Vecchio Testo i contravventori erano passibili “della sospensione temporanea o della esclusione a vita dalle corse”. Giustamente la previsione del Nuovo Testo è che i contravventori sono passibili delle sanzioni previste dall’art. 99 considerato che le sanzioni sono graduate a seconda della gravità delle violazioni.

Articolo 70

Vecchio testo   Nuovo testo

comma 3: “Il giudizio inappellabile della vincita è dato da una Commissione composta di tre membri nominata dalla Giunta Municipale, Commissione che assiste alla corsa da posti appositi nel palco dei Giudici”.

 

comma 3: “ Il Giudizio inappellabile della vincita è dato dai Giudici della Vincita di cui all’art. 7; i Giudici assistono alla corsa da posti assegnati nel Palco dei Giudici”.

E’ correttamente richiamato l’art. 7 del Nuovo Testo ove si parla appunto (anche) della nomina dei Giudici della Vincita.

Articolo 78

Vecchio testo   Nuovo testo

comma 2: “Per dirigerne e disciplinarne lo sfilamento [del corteo Storico], la Giunta Municipale nomina un Maestro di Campo, il quale, vestito in apposito costume, esplica le proprie funzioni, coadiuvato da alcuni Rotellini di Palazzo”.

 

comma 2: “Per dirigerne e disciplinarne lo sfilamento, i compiti sono attribuiti ad un Maestro di Campo, di cui all’art. 7, il quale, vestito in apposito costume, esplica le proprie funzioni, coadiuvato da alcuni Rotellini di Palazzo”

Anche qui è correttamente richiamato l’art. 7 Nuovo Testo ove si parla (anche) della nomina del Maestro di Campo. Nell’occasione - si fa per parlare - si sarebbe potuto sostituire “ad un Maestro di Campo di cui…” con un preferibile “al Maestro di Campo di cui…”

Articolo 85

Vecchio testo   Nuovo testo

comma 1: “Anche per il Palio la chiamata delle Contrade dalla Corte del Podestà alla mossa si effettua nella forma stabilita per le prove dal I° e II° comma dell’art. 62”.

comma 2, n.3: “I Signore Deputati della Festa prenderanno in consegna i tre esemplari [del dispositivo per l’ordine di ingresso al canape] ed al momento in cui lo riterranno più opportuno deporranno, in presenza dei dieci Capitani, i barberi nella vasca serbatoio… rappresentante ciascuno una delle dieci Contrade che corrono…”.

 

comma 1: “Anche per il Palio la chiamata delle contrade dalla Corte del Podestà alla mossa si effettua nella forma stabilita per le prove dal I°, II° e III° comma dell’art. 62”.

comma 2. n. 3: “L’inizio delle operazioni sotto indicate avverrà quando la quarta contrada partecipante al Palio entra nel Campo dalla Bocca del Casato. I Signori Deputati della Festa prenderanno in consegna i tre esemplari e deporranno, con l’eventuale presenza dei Capitani o Fiduciari, i barberi nella vasca serbatoio… rappresentante ciascuno una delle dieci Contrade che corrono…”.

Osservazioni

(a) Quanto al comma 1 osservo che  il III° comma dell’art. 62 si applica solo al Palio per espressa previsione dello stesso art. 62; quindi il suo inserimento, nel Nuovo Testo, subito dopo il richiamo del I° e del II° comma, è sotto questo aspetto fuorviante perché sembra suggerire che il citato III° comma si applichi anche alle prove: il che non è.

(b) Le modifiche apportate al n. 3 del comma 2 sono il giusto adeguamento della norma a quello che da tempo accade in pratica.

(c) Due altre modifiche riguardano il comma 2: al  n. 1 ove le parole “ in appresso” sono sostituite da “di seguito”,  e al n. 5 ove si dispone che dei tre moduli su cui i Deputati della Festa hanno trascritto l’ordine di ingresso delle Contrade al canape un esemplare venga consegnato, in busta chiusa, al Mossiere e uno al Sindaco [anziché al Comandante o al Graduato degli Agenti Municipali], mentre il terzo resta a disposizione dei Deputati della Festa e dei Capitani.

 

Articolo 91

Vecchio testo   Nuovo testo

Qualora nel Palco dei Giudici sorgessero, durante o dopo la corsa, contestazioni o diverbi tra coloro che sul Palco stesso prendono posto, la forza pubblica potrà intervenire soltanto quando uno dei Deputati della Festa lo richieda”.

 

“Qualora nel Palco dei Giudici sorgessero, durante o dopo la corsa, contestazioni o diverbi  tra coloro che sul Palco stesso prendono posto, la forza pubblica potrà intervenire soltanto quando il Sindaco o uno dei Deputati della Festa lo richieda.

L’inserimento della figura del Sindaco è indiscutibilmente corretto.

Articolo 93

Vecchio testo   Nuovo testo

comma 2: “Secondo la tradizione, esso [il Drappellone] reca… [tra l’altro] gli stemmi… del Capo dell’Amministrazione Comunale in carica …”

comma 5: “Al trasferimento [del Drappellone in Provenzano per il Palio di luglio e al Duomo per il Palio di Agosto] prendono parte… [tra gli altri] i Paggi delle dieci contrade che corrono…”.

 

comma 2: “Secondo la tradizione, esso reca in alto… gli stemmi… del Sindaco in carica…”.

comma 5: “Al trasferimento prendono parte… il tamburino e due alfieri delle diciassette Contrade…”.

Le modifiche sono quindi l’una un aggiustamento lessicale  e l’altra un opportuno adeguamento a quanto già avviene.

Articolo 94

Vecchio testo   Nuovo testo

comma 1: “La pittura del Palio o Drappellone di cui all’articolo precedente è commissionata dall’Amministrazione Comunale all’artista vincitore del concorso che la stessa Amministrazione può indire di volta in volta con il rispetto di termini…”.

 

comma 1: “La pittura del Palio o Drappellone di cui all’articolo precedente è commissionata dall’Amministrazione Comunale all’artista scelto dalla stessa. L’Amministrazione Comunale può indire di volta in volta, ove lo ritenga necessario, un concorso nel rispetto di termini…”.

Il Nuovo testo conferma che spetta all’Amministrazione Comunale scegliere l’artista cui commissionare la pittura del Drappellone, riservando la decisione di indire un apposito concorso solo ove la stessa Amministrazione Comunale  lo ritenga necessario.

Roberto Martinelli

2 dicembre 2020

 I commenti precedenti: articoli 2 e 7 - articolo 15 - articoli 17 e 19 - articolo 37 - articolo 38 - Articoli 40, 50, 56, 59, 60, 63