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Gli
articoli 64, 70, 78, 85, 91, 93, 94
In questa rassegna manca l’art.
92 che, riguardando la Giustizia Paliesca, sarà esaminato in collegamento con
gli articoli 98, 99 e100.
Si richiamano ( e quando
opportuno si trascrivono) di seguito le disposizioni interessate dalle
modifiche: quelle del Vecchio Testo e quelle del Nuovo Testo. Qualora necessario
per motivi di chiarezza, farò anche brevemente cenno a disposizioni non
modificate.
Articolo 64
commi 1 e 2: regolano il
comportamento che deve essere tenuto dai Fantini durante le fasi della mossa,
indicando ciò che i Fantini “devono fare” e ciò che è “loro vietato
fare”. L’unica minima modifica è alla fine del comma 1 ove parlando del
divieto di impedire o ostacolare la “partenza ai compagni”, si sostituiscono
queste ultime parole con “partenza degli altri fantini”.
Secondo il comma 3 del Vecchio
Testo i contravventori erano passibili “della sospensione temporanea o della
esclusione a vita dalle corse”. Giustamente la previsione del Nuovo Testo è che
i contravventori sono passibili delle sanzioni previste dall’art. 99
considerato che le sanzioni sono graduate a seconda della gravità delle
violazioni.
Articolo 70
Vecchio testo
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Nuovo testo |
comma 3: “Il giudizio
inappellabile della vincita è dato da una Commissione composta di tre membri
nominata dalla Giunta Municipale, Commissione che assiste alla corsa da posti
appositi nel palco dei Giudici”. |
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comma 3: “ Il Giudizio
inappellabile della vincita è dato dai Giudici della Vincita di cui all’art.
7; i Giudici assistono alla corsa da posti assegnati nel Palco dei
Giudici”.
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E’
correttamente richiamato l’art. 7 del Nuovo Testo ove si parla appunto (anche)
della nomina dei Giudici della Vincita.
Articolo 78
Vecchio testo
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Nuovo testo |
comma 2: “Per dirigerne
e disciplinarne lo sfilamento [del corteo Storico], la Giunta Municipale
nomina un Maestro di Campo, il quale, vestito in apposito costume, esplica le
proprie funzioni, coadiuvato da alcuni Rotellini di Palazzo”. |
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comma
2: “Per dirigerne e disciplinarne lo sfilamento, i compiti sono
attribuiti ad un Maestro di Campo, di cui all’art. 7, il quale,
vestito in apposito costume, esplica le proprie funzioni, coadiuvato da alcuni
Rotellini di Palazzo” |
Anche qui è correttamente richiamato l’art. 7 Nuovo Testo ove si
parla (anche) della nomina del Maestro di Campo. Nell’occasione - si fa per
parlare - si sarebbe potuto sostituire “ad un Maestro di Campo di cui…”
con un preferibile “al Maestro di Campo di cui…”
Articolo
85
Vecchio testo
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Nuovo testo |
comma
1: “Anche per il Palio la chiamata delle Contrade dalla Corte del Podestà
alla mossa si effettua nella forma stabilita per le prove dal I° e II° comma
dell’art. 62”.
comma
2, n.3: “I Signore Deputati della Festa prenderanno in consegna i tre
esemplari [del dispositivo per l’ordine di ingresso al canape] ed al
momento in cui lo riterranno più opportuno deporranno, in presenza dei dieci
Capitani, i barberi nella vasca serbatoio… rappresentante ciascuno una delle
dieci Contrade che corrono…”. |
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comma
1: “Anche per il Palio la chiamata delle contrade dalla Corte del Podestà
alla mossa si effettua nella forma stabilita per le prove dal I°, II° e III°
comma dell’art. 62”.
comma
2. n. 3: “L’inizio delle operazioni sotto indicate avverrà quando la
quarta contrada partecipante al Palio entra nel Campo dalla Bocca del Casato.
I Signori Deputati della Festa prenderanno in consegna i tre esemplari e
deporranno, con l’eventuale presenza dei Capitani o Fiduciari, i
barberi nella vasca serbatoio… rappresentante ciascuno una delle dieci Contrade
che corrono…”. |
Osservazioni
(a) Quanto
al comma 1 osservo che il III° comma dell’art. 62 si applica solo al
Palio per espressa previsione dello stesso art. 62; quindi il suo inserimento,
nel Nuovo Testo, subito dopo il richiamo del I° e del II° comma, è sotto questo
aspetto fuorviante perché sembra suggerire che il citato III° comma si applichi
anche alle prove: il che non è.
(b) Le modifiche apportate al n. 3 del comma 2 sono il
giusto adeguamento della norma a quello che da tempo accade in pratica.
(c) Due
altre modifiche riguardano il comma 2: al n. 1 ove le parole “ in appresso”
sono sostituite da “di seguito”, e al n. 5 ove si dispone che dei tre
moduli su cui i Deputati della Festa hanno trascritto l’ordine di ingresso delle
Contrade al canape un esemplare venga consegnato, in busta chiusa, al
Mossiere e uno al Sindaco [anziché al Comandante o al Graduato degli
Agenti Municipali], mentre il terzo resta a disposizione dei Deputati della
Festa e dei Capitani.
Articolo 91
Vecchio testo
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Nuovo testo |
“Qualora
nel Palco dei Giudici sorgessero, durante o dopo la corsa, contestazioni o
diverbi tra coloro che sul Palco stesso prendono posto, la forza pubblica potrà
intervenire soltanto quando uno dei Deputati della Festa lo richieda”. |
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“Qualora nel Palco dei Giudici sorgessero, durante o dopo la corsa,
contestazioni o diverbi tra coloro che sul Palco stesso prendono posto, la
forza pubblica potrà intervenire soltanto quando il Sindaco o uno dei
Deputati della Festa lo richieda. |
L’inserimento
della figura del Sindaco è indiscutibilmente corretto.
Articolo 93
Vecchio testo
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Nuovo testo |
comma 2: “Secondo la
tradizione, esso [il Drappellone] reca… [tra l’altro] gli stemmi…
del Capo dell’Amministrazione Comunale in carica …”
comma 5: “Al
trasferimento [del Drappellone in Provenzano per il Palio di luglio e al
Duomo per il Palio di Agosto] prendono parte… [tra gli altri] i Paggi
delle dieci contrade che corrono…”. |
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comma 2: “Secondo la
tradizione, esso reca in alto… gli stemmi… del Sindaco in carica…”.
comma 5: “Al
trasferimento prendono parte… il tamburino e due alfieri delle diciassette
Contrade…”. |
Le modifiche
sono quindi l’una un aggiustamento lessicale e l’altra un opportuno adeguamento
a quanto già avviene.
Articolo 94
Vecchio testo
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Nuovo testo |
comma 1: “La pittura del
Palio o Drappellone di cui all’articolo precedente è commissionata
dall’Amministrazione Comunale all’artista vincitore del concorso che la stessa
Amministrazione può indire di volta in volta con il rispetto di termini…”. |
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comma 1: “La pittura del
Palio o Drappellone di cui all’articolo precedente è commissionata
dall’Amministrazione Comunale all’artista scelto dalla stessa.
L’Amministrazione Comunale può indire di volta in volta, ove lo ritenga
necessario, un concorso nel rispetto di termini…”. |
Il Nuovo
testo conferma che spetta all’Amministrazione Comunale scegliere l’artista cui
commissionare la pittura del Drappellone, riservando la decisione di indire un
apposito concorso solo ove la stessa Amministrazione Comunale lo ritenga
necessario.
Roberto Martinelli
2
dicembre 2020
I commenti precedenti: articoli 2 e 7
- articolo 15 -
articoli 17 e 19 -
articolo 37 -
articolo 38 -
Articoli 40, 50, 56, 59, 60, 63
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