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L'articolo 38 Ricordo che questo articolo, come il precedente articolo 37, ha avuto efficacia “in via sperimentale e transitoria” sin dal Palio del 2 luglio2019. Il Consiglio Comunale ha poi approvato in via definitiva i due articoli in data 28 novembre 2019. Si trascrivono di seguito le disposizioni interessate dalle modifiche: quelle del Vecchio Testo e quelle del Nuovo Testo. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Accennerò, sia pur brevemente, anche alle disposizioni non modificate.
Osservazioni/1 (a) Il comma 1 del Nuovo Testo dispone che tutte le funzioni che riguardino il compenso a titolo di noleggio dei cavalli, e anche per quelli scelti dai Capitani, sono demandate a un dirigente incaricato dall’Autorità Comunale. Trattasi di una specifica scelta operativa. (b) Il comma 2 del Nuovo Testo parla dell’infortunio del cavallo nel Campo e si occupa dei conseguenti “necessari” interventi economici e delle azioni a tutela del cavallo stesso. Detti provvedimenti sono disposti “nello stesso tempo di cui al comma precedente”: un collegamento forse più logico-funzionale che strettamente temporale come sembrerebbe invece suggerire la frase utilizzata. Non viene espressamente indicato l’organo che dovrà adottare i provvedimenti: ma in una prospettiva sistematica riterrei competente l’Autorità Comunale. (c) Qualche perplessità meno facilmente risolvibile presenta il comma 3 del Nuovo Testo secondo il quale il proprietario del cavallo, apponendo la propria firma in calce ad un estratto dell’articolo in esame, prende atto e accetta senza riserve “le condizioni contenute” nell’articolo stesso. Le perplessità nascono dal fatto che il Nuovo Testo dell’art. 38 “ non contiene condizioni”. E allora? Proviamo a ragionare mettendo a confronto il comma 3 con i commi 1 e 2 del Vecchio Testo. Il comma 3 del Nuovo Testo riproduce pressoché testualmente la seconda parte del comma 2 del Vecchio Testo: infatti anche lì si parla di “condizioni” accettate da parte del proprietario del cavallo (peraltro mediante sottoscrizione non di un estratto dell’articolo, bensì di un manifesto riproducente le dette “condizioni”). Ma la differenza fondamentale tra le due disposizioni è che il comma 2/Vecchio Testo richiama espressamente il comma 1/Vecchio Testo ove sono appunto indicate le “condizioni” che si accettano ( cioè che la presentazione dei cavalli alla tratta avviene a totale rischio dei proprietari, restando di contro il Comune esente da ogni e qualunque responsabilità per quanto possa accadere ai cavalli durante le prove e il Palio), mentre non è affatto questa la formulazione dell’art. 38 del Nuovo Testo. Ora, se il comma 1 del Vecchio Testo fosse stato riprodotto nel Nuovo Testo, sarebbe tutto più chiaro: ma così non è stato. D’altro canto valuterei incongrua l’ipotesi che con “condizioni in esso [cioè nello stesso art. 38] contenute” ci si sia voluto riferire ai provvedimenti da adottare da parte dell’Autorità Comunale ai sensi dei commi 1 e 2 del Nuovo Testo. Non so quindi come interpretare questa parte dell’art. 38; avverto come una sensazione di incompiutezza. Se poi per motivi o ragionamenti che non ho avuto modo di conoscere o per documenti non in mio possesso tale sensazione dovesse essere fugata, sarò ben disponibile a prenderne atto. Osservazioni/2 Riassumo di seguito le disposizioni che restano immutate (salvo il cambio di numero dei commi o modifiche formali marginali, evidenziate in grassetto): tra parentesi viene indicato il comma del Nuovo Testo, seguito dalla indicazione del corrispondente comma del Vecchio Testo. (a) i cavalli prima di partecipar alle batterie di cui all’art. 42, sono sottoposti a verifica della Commissione veterinaria. Il Vecchio Testo parlava di “corse di prova”. (b) dal momento della presentazione alla tratta i cavalli restano “a disposizione” dell’Amministrazione Comunale e, se scelti, in “uso” alla Contrada. (c) in caso di vittoria il cavallo resta a “disposizione” della contrada vincitrice anche nel giorno successivo per il consueto giro per la città. Una annotazione su quest’ultima modifica. Nel Vecchio Testo si parlava di “tradizionale giro di onoranze ai protettori”: una dizione non puntuale perché in realtà le “onoranze ai protettori” qualificano il Giro in città in occasione della Festa Titolare. La frase adottata in sostituzione è però francamente piuttosto ‘grigia’. A mio giudizio si sarebbe potuto recuperare, con maggiore esattezza e più incisivo effetto, la definizione contenuta nel “Rituale Contradaiolo”, approvato dal Magistrato delle Contrade nel 2003, ove per il giro del giorno successivo alla Carriera si parla di “visita alle Contrade alleate e amiche”. Roberto Martinelli I commenti precedenti: articoli 2 e 7 - articolo 15 - articoli 17 e 19 - articolo 37
26 novembre 2020
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