SUNTO

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L'articolo 37

 

L’articolo regola la procedura per la scelta dei cavalli fino alla loro presentazione alla tratta. Le modifiche sono abbastanza complesse; lo stesso ordine dei commi, abbondantemente modificato, non permette un approccio superficiale. Per maggiore chiarezza accenneremo quindi, sia pur brevemente, anche alle disposizioni non modificate. Alcune delle novità sono tali in assoluto, altre sono invece disposizioni che, previste in ordinanze dell’Autorità Comunale, nell’occasione sono state direttamente inserite nel Regolamento per il Palio.

Ricordo che le modifiche, approvate dal Consiglio Comunale il 17 giugno 2019, sono entrate in vigore il 1° dicembre 2019, fatta eccezione per gli articoli 37 e 38 che hanno avuto efficacia sin dal Palio del 2 luglio 2019 “in via sperimentale e transitoria e sino al pronunciamento definitivo da parte del Consiglio Comunale”;  pronunciamento che ha avuto luogo in data 28 novembre 2019.

Si trascrivono di seguito le diposizioni interessate dalle modifiche: quelle del Vecchio Testo e quelle del Nuovo Testo. Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Vecchio testo   Nuovo testo

comma 1: “Ogni proprietario può presentare alla scelta [per la tratta] uno o più cavalli”.

comma 6: “I cavalli, per poter essere presentati, debbono essere stati sottoposti nei giorni immediatamente precedenti la tratta, su richiesta scritta dei proprietari, a visita da parte di una Commissione Veterinaria che deve esprimere parere sull’idoneità sanitaria alle corse nel Campo”.

comma 7: “Tale Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e deve essere composta dal Veterinario Comunale e da un altro Veterinario”.

comma 8: “I tempi e le modalità sia della richiesta da parte del proprietario che della visita veterinaria saranno fissati dall’Autorità Comunale”.

comma 9: “Gli oneri relativi alla pre-visita di cui al precedente comma 6 sono sostenuti direttamente dai proprietari interessati e rimborsati dal Comune agli stessi proprietari solo nel caso di presentazione dei cavalli alla tratta”.

comma 10: “La Commissione Veterinaria, prima della tratta, deve fornire all’Autorità Comunale, nei termini dalla medesima fissati, la nota dei cavalli previsitati, con i pareri espressi nelle pre-visite di cui al precedente comma 6 e di quelli che eventualmente siano stati individuati ai sensi del seguente comma 11. Detta nota sarà portata a conoscenza dei Capitani delle Contrade ai fini della formazione delle batterie come previsto al successivo art. 42”.

comma 12: “Ai proprietari dei cavalli prescelto dalla Commissione di cui al precedente comma 11 (*) e ritenuti idonei a partecipare alla tratta che eventualmente non venissero scelti dai Capitani delle dieci Contrade partecipanti al Palio, sarà corrisposta dal Comune, a titolo di indennizzo, una somma che verrà determinata di anno in anno dalla Giunta Comunale".

(*) Per meglio comprendere questo riferimento , si tenga conto che il comma 11 del Vecchio Testo è restato immutato e riportato al comma 14 del Nuovo Testo: vedi sotto il paragrafo ‘Osservazioni/2 alla lettera d.

 

 

comma 1 (nuovo): “Ogni proprietario può inoltrare richiesta per uno o più cavalli alla pre-iscrizione, le cui modalità  verranno, a cura dell’Autorità Comunale, stabilite con apposita ordinanza per ogni Palio”.

comma 2 (nuovo): “L’Autorità Comunale, assieme ai Veterinari di cui al successivo comma, e con la partecipazione dei dieci Capitani della Contrade partecipanti il cui parere è solo consultivo, provvederà ad escludere, con motivazione, quei cavalli che non potranno accedere alla fase della pre-visita”.

comma 3: “I cavalli, ritenuti adatti per partecipare alle successive fasi previste dal presente articolo, verranno sottoposti  a visita da parte di apposita Commissione Veterinaria, nominata dalla Giunta Comunale e composta dal Veterinario Comunale ed altro Veterinario”.

comma 4: “Le disposizioni relative alla visita verranno impartite da apposita ordinanza emessa dall’Autorità Comunale per ogni Palio, che dovrà seguire le disposizioni contenute nell’annuale deliberazione della Giunta Comunale relativa al ‘Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio”.

comma 5 (nuovo): “I cavalli, sottoposti a visita veterinaria, che avranno ottenuto dalla Commissione Veterinaria idoneità sanitaria pe le corse nel Campo, dovranno partecipare alle Prove Regolamentate con le modalità precisate da apposita ordinanza dell’Autorità Comunale per ogni Palio e dopo consultazione non vincolante con i dieci Capitani delle Contrade partecipanti”.

comma 6 (nuovo): “La Commissione veterinaria ha la facoltà di escludere delle Prove Regolamentate quei cavalli che, ad insindacabile giudizio, non necessitano di approfondito esame ammettendoli direttamente alla tratta”

comma 7 (nuovo): “I cavalli non presentati alle Prove Regolamentate non potranno accedere alla tratta”.

comma 8: “La Commissione Veterinaria, al termine delle Prove Regolamentate, deve fornire all’Autorità Comunale e ai dieci Capitani delle Contrade partecipanti la nota dei cavalli ammessi alla tratta, con tutti i pareri relativi”.

comma 9 (nuovo):Ogni proprietario è obbligato a presentare alla tratta i cavalli ritenuti idonei dalla Commissione Veterinaria. In caso di assenza, per qualsiasi motivo, dall’iscrizione alla tratta, se non per un impedimento effettivamente verificato dalla Commissione Veterinaria, il cavallo non potrà partecipare alle operazioni del Palio successivo. Nel caso di ripetuta assenza nei successivi tre Palii, il cavallo verrà escluso da tutte le operazioni contenute nel presente articolo per tre anni”.

 Osservazioni/1

Parliamo delle novità. Come detto sopra in premessa, alcune sono novità assolute nel quadro della normativa del Palio;  altre lo sono in quanto, da disposizioni già previste in ordinanze comunali, con la modifiche entrano direttamente nel Regolamento per il Palio.

Pre-iscrizione

Novità assoluta è la previsione di una fase denominata pre-iscrizione con funzione di filtro per la partecipazione dei cavalli alla successiva fase della pre-visita.

Prima delle modifiche il proprietario portava direttamente i cavalli alla pre-visita; secondo il Nuovo Testo il proprietario deve avanzare una richiesta per la pre-iscrizione dei propri cavalli secondo le modalità che saranno stabilite per ogni Palio da una ordinanza dell’Autorità Comunale. Attraverso la pre-iscrizione l’Autorità Comunale può escludere, motivando la decisione, quei cavalli ”che non potranno accedere alla fase della pre-visita”: quanto ai criteri per l’esclusione, potrebbero trovar posto nell’ordinanza di cui sopra. La decisione di esclusione è assunta dall’Autorità Comunale “assieme” al Veterinario Comunale  e ad altro Veterinario nominato dalla Giunta Comunale (i due Veterinari formeranno la Commissione Veterinaria responsabile della successiva fase della pre-visita) e “con la partecipazione” dei Capitani delle Contrade che prenderanno parte  al Palio di riferimento “il cui parere è solo consultivo”.

Alcune riflessioni sul ‘linguaggio’ usato. Quanto ai Veterinari, nonostante l’ambiguità dell’avverbio “assieme” è a ritenersi che essi assumano la funzione di consulenti per una decisione che è di esclusiva competenza dell’Autorità Comunale. Quanto ai Capitani si dice che ”partecipano” esprimendo un “parere solo consultivo”; l’uso del verbo “partecipare”  a qualcuno ha suggerito di  poter intendere il ‘parere’ come il risultato di una formale votazione dei Capitani. Ma non è così. Ciascun  Capitano manifesta la propria opinione: sarà l’insieme delle singole posizioni a formare “di fatto” quel parere (che potrà apparire unanime o maggioritario o frammentato) di cui dice il Regolamento.

Termino sul punto ricordando che di pre-iscrizione, e anche di un maggior coinvolgimento dei Capitani nel processo di scelta di cavalli, iniziò a parlarne Sergio Profeti su Sunto a partire almeno dal 2011.

Pre-visita

I cavalli “ritenuti adatti” per partecipare alla fase successiva sono sottoposti a visita da parte della Commissione Veterinaria nominata dalla Giunta Comunale e composta – ricordiamolo – dal Veterinario Comunale e dal altro Veterinario.

Il Nuovo Testo conferma quanto già prescritto dal Vecchio Testo: le disposizioni relative alla visita veterinaria verranno impartite, per ogni Palio, da apposita ordinanza emessa dall’Autorità Comunale, con la precisazione che detta ordinanza “dovrà seguire le disposizioni contenute nell’annuale deliberazione della Giunta Comunale relativa al ‘Protocollo per l’addestramento dei cavalli del Palio’ “.

Il compito della Commissione veterinaria è sempre quello di accertare “ la idoneità sanitaria per le corse nel Campo” dei cavalli sottoposti a visita.

Prove regolamentate

I cavalli ritenuti ‘idonei’ dalla Commissione Veterinaria dovranno partecipare alle Prove Regolamentate “con le modalità precisate da apposita ordinanza dell’Autorità Comunale per ogni Palio e dopo consultazione non vincolante con i dieci Capitani delle Contrade partecipanti”. I cavalli non presentati alla Prove Regolamentate non possono accedere alla tratta.

Questa della consultazione dei Capitani è una novità assoluta, d’altronde come quella della partecipazione dei Capitani, sempre in termini consultivi, alla fase della pre-iscrizione. La formulazione qui adottata (“consultazione non vincolante”) si fa peraltro preferire a quella usata per la partecipazione dei Capitani alla pre-iscrizione (“partecipazione con parere consultivo): al riguardo rinvio a quanto scritto sopra all’ultimo periodo del paragrafo “pre-iscrizione”.

L’altra novità è che le Prove Regolamentate, ignorate nel Vecchio Testo e oggetto già anch’esse di una ordinanza dell’Autorità Comunale, entrano direttamente nel Regolamento per il Palio assumendone la dignità ed il maggior grado di stabilità.

Ugualmente diviene norma regolamentare la disposizione per la quale la Commissione Veterinaria ha la facoltà di ammettere direttamente alla tratta, escludendoli quindi dal partecipare alla Prove Regolamentate, quei cavalli “che non necessitano di approfondito esame”.

Secondo il Vecchio Testo la nota dei cavalli previsitati dalla Commissione Veterinaria, con i pareri espressi, veniva fornita prima della tratta all’Autorità Comunale e quindi portata a conoscenza dei Capitani. Il Nuovo Testo dispone che la nota dei cavalli ammessi alla tratta, con tutti i pareri relativi, venga fornita al termine delle Prove Regolamentate all’Autorità Comunale e ai dieci Capitani ( e non più “portata a loro conoscenza”). Segno, anche questo, possibile da interpretare nel senso di un maggior coinvolgimento dei Capitani nei processi decisionali.

Presentazione dei cavalli alla tratta

Il Nuovo Testo impone al proprietario l’obbligo di presentare alla tratta i cavalli ritenuti idonei dalla Commissione Veterinaria. In caso di assenza se non per giustificato motivo verificato dalla Commissione Veterinaria, il cavallo non potrà partecipare alle operazioni del Palio successivo. Nel caso di “ripetuta assenza” nei successivi tre Palii, il cavallo verrà escluso da tutte le operazioni contenute nell’articolo in esame per tre anni. La disposizione dell’obbligo di presentazione alla tratta, con le conseguenti sanzioni, era già contenuta in una ordinanza dell’Autorità Comunale: quindi anche qui la vera novità è il suo inserimento diretto nel Regolamento per il Palio.

Una annotazione sul punto. Quando fu adottata questa disposizione, qualcuno parlò di ingiusta limitazione ai  “giochi” nel Palio tra cui si faceva rientrare anche la possibilità di decidere all’ultimo momento di non portare alla tratta un cavallo che pur avesse percorso tutti le precedenti fasi di preparazione. L’eco di una tale critica si è alquanto affievolito, ma non è del tutto scomparso. Mi viene da osservare che la pre-visita, quando da volontaria è divenuta obbligatoria, è entrata a pieno diritto nella ritualità della Festa: non appariva quindi giusto permettere a terzi di poter a loro piacimento provocare sbocchi imprevisti in un momento così importante come la presentazione dei cavalli alla tratta. Inoltre, anche per questa via, si confermava la centralità della sede istituzionale per la scelta dei cavalli: cioè  l’adunanza dei Capitani subito dopo l’effettuazione delle batterie di prova (Artt. 45 e 46 reg. Palio). Decisione dunque condivisibile quella di aver fatto assumere alla disposizione la dignità di norma inserita direttamente nel Regolamento per il Palio.

 

Osservazioni/2

Dopo aver parlato delle novità, per chiarire il quadro ove queste si innestano richiamo in estrema sintesi  le disposizioni che restano immutate (salvo il cambio di numerazione dei commi o modifiche formali minimali). Riguardano tutte momenti successivi all’effettuazione delle Prove Regolamentate. Tra parentesi viene indicato il comma del Nuovo Testo, seguito dalla indicazione del corrispondente comma del Vecchio Testo.

(a) I cavalli presentati alla tratta devono avere morso e briglia, ma non sella e staffe e dovranno essere accompagnati dal proprietario o da persona di sua fiducia (comma 10, già comma 2),

(b) L’Autorità Comunale rilascia ad ogni proprietario (o accompagnatore) una tessera di riconoscimento per accedere alla Corte del Podestà (comma 11, già comma 3). Nel caso di più proprietari la tessera è rilasciata ad uno solo dei proprietari (comma 12, già comma 4).

(c) Nessun cavallo può essere accompagnato da altre persone oltre quelle suindicate, eccezion fatta per il fantino che il proprietario intenda proporre  per la batteria della tratta (comma 13, già comma 5).

(d) L’Amministrazione Comunale può inoltre incaricare apposita commissione di procurare ed assicurare la presentazione, per il giorno della tratta, di un congruo numero di cavalli, sui quali la Commissione Veterinaria abbia espresso parere sulla idoneità sanitaria alle corse nel Campo (comma 14, già comma 11).

Roberto Martinelli

 

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