SUNTO

Sunto non si compra ... si legge gratis - Dal 1976 l'informazione paliesca senza un briciolo di pubblicità

 

   

L'articolo 15

L’articolo parla delle cause di ineleggibilità alla carica di Capitano di Contrada. La nuova formulazione accoglie  modifiche di un certo rilievo.

Si trascrive di seguito l’articolo in esame, Vecchio Testo e Nuovo Testo. Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Vecchio testo   Nuovo testo

comma 1: “Non sono eleggibili alla carica di Capitano:

a. coloro che non abbiano compiuto la maggiore età;

b. gli interdetti, gli inabilitati e coloro che si trovino in stato di fallimento;

c. coloro che abbiano riportato condanna per reato comune, non colposo.

comma 2: Quando si verifichino i casi di ineleggibilità previsti dalla lettera b) oppure la condanna come detto alla lettera c) dopo l’elezione, il Capitano decade dalla carica”.

 

comma 1: “ Non sono eleggibili alla carica di Capitano:

a. immutato

b. immutato

c. coloro che abbiano riportato condanna definitiva per un delitto non colposo.

comma 2: immutato.

 

                                                               

Osservazioni

Le modifiche apportate alla causa di ineleggibilità indicata alla lettera c) sono due: 

(1) nel vecchio testo si parlava di “condanna”, nel nuovo testo si parla di “condanna definitiva”. Per “condanna” può intendersi anche una condanna di primo grado o di secondo grado, quando  il giudizio non si è ancora concluso. Una “condanna” è invece “definitiva” quando sono finiti tutti i gradi di giudizio, oppure la sentenza poteva essere impugnata, ma sono trascorsi inutilmente i termini per provvedervi.  La modifica ha quindi inteso applicare anche nell’ambito del Regolamento per il Palio il principio costituzionale (art. 27, comma 2, della Costituzione) della “presunzione di innocenza” (o, se si vuole, “presunzione di non colpevolezza”) per cui l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Non è di immediata evidenza se la modifica debba valutarsi come semplice chiarimento di una disposizione che già doveva intendersi nel senso evidenziato, oppure abbia introdotto una novità. In ogni caso si tratta di una scelta garantisca, quindi da condividere.

Peraltro, per puro piacere speculativo, mi sono trovato a riflettere sulla precedente formulazione e ho pensato che il Vecchio Testo era probabilmente da ritenersi anch’esso “motivato e legittimo” (nell’ambito del contesto normativo in cui era inserito) seppur avesse individuato in una condanna non definitiva un caso di ineleggibilità alla carica di Capitano. Si sarebbe infatti potuto utilmente invocare, in questo come in altri casi (ad es. il divieto di alcun tipo di ricorso avverso le delibere della Giunta Comunale: artt. 98 e 99) il “principio di autonomia” delle norme del Regolamento per il Palio rispetto alle norme comuni di generale applicazione, principio più volte affermato dal TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) di Firenze;

(2) la seconda modifica restringe ancora l’area della ineleggibilità a Capitano di Contrada. Per capire un po’ come stanno le cose, prendiamo il codice penale e leggiamo l’articolo 39: “I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”. Da un manuale universitario prendiamo questa definizione dei delitti e delle contravvenzioni: “non si tratta di categorie di reati che differiscono per la loro intrinseca natura, ma di categorie che si distinguono per la maggiore o minore gravità”. I delitti sono reati più gravi delle contravvenzioni e per gli uni sono previste pene diverse che per le altre.

Torniamo ora al nostro articolo 15  ed osserviamo  che il Vecchio Testo parlava di condanna “ per reato comune non colposo”, mentre il Nuovo Testo parla di condanna definitiva “per delitto non colposo”. Conclusione: prima della modifica motivo di ineleggibilità era una condanna per un reato non colposo, fosse questo reato   un “delitto” o una “contravvenzione”; nel Nuovo Testo la ineleggibilità scatta solo se v’è una condanna (definitiva) per un “delitto non colposo”, mentre non scatta a seguito di una condanna per un reato contravvenzionale. Sulla carta una modifica non marginale, anche perché l’art. 15 non si applica solo al Capitano, ma anche ai Fiduciari, al Barbaresco, al Vice Barbaresco e al Veterinario di fiducia (art. 17, penultimo comma, Nuovo Testo). Ed anche al Fantino (art. 59, Nuovo Testo).

                                                                                                                               Roberto Martinelli

Gli articoli 2 e 7