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Gli articoli 17 e 19

Articolo 17

L’articolo parla della nomina, da parte del Capitano, oltre che dei Fiduciari e del Barbaresco, ora anche del Vice-Barbaresco e del Veterinario di Contrada; per tutti ne indica i motivi di ineleggibilità e ne dispone la decadenza in caso di cambiamento del Capitano. Vengono regolati altresì modalità e tempi di segnalazione all’Autorità Comunale dei soggetti nominati.

Si trascrivono di seguito le disposizioni interessate dalle modifiche: quelle del Vecchio Testo e quelle del Nuovo Testo. Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Vecchio testo   Nuovo testo

comma 1: “Il Capitano… ha facoltà di proporre all’Autorità Comunale due suoi Fiduciari…”.

comma 2: “Questi Fiduciari - che non debbono trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dal precedente art. 15 – sostituiscono il Capitano in caso di assenza o impedimento e perciò sono soggetti alla approvazione dell’Autorità Comunale, nei termini e con le forme dell’art. 14”.

comma 5: “I Fiduciari decadono di diritto in caso di cambiamento del Capitano”.

comma 6: “ Il Capitano notifica all’Amministrazione Comunale… il nominativo del Barbaresco, soggetto all’approvazione dell’Autorità Comunale…

 

comma 1: “Il Capitano… ha facoltà di proporre all’Autorità Comunale tre suoi Fiduciari…”.

comma 2: “i Fiduciari sostituiscono il Capitano, in caso di assenza o impedimento, nei termini e con le forme di cui all’art. 14”.

comma 5: “il Capitano comunica all’Amministrazione Comunale… i nominativi del Barbaresco e del Vice-Barbaresco, soggetti all’approvazione dell’Autorità Comunale…”.

comma 6 (nuovo): “Il Capitano comunica all’Autorità Comunale, per ogni anno e nei termini di cui al primo comma, il nominativo del Veterinario di fiducia, scelto nell’Albo dell’Ordine professionale”.

comma 7 (nuovo): “I Fiduciari, il Barbaresco, il Vice-Barbaresco ed il Veterinario non devono trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti dal precedente art. 15”.

comma 8 (nuovo):I Fiduciari, il Barbaresco, il Vice-Barbaresco ed il Veterinario decadono di diritto in caso di cambiamento del Capitano”.

Osservazioni

A ben guardare le novità della nuova formulazione dell’articolo appaiono, nella gran parte, un opportuno adeguamento delle disposizioni del Regolamento alle realtà che  sono venute a proporsi nel tempo.

(a) I Fiduciari del Capitano passano da due a tre. Resta fermo che la sostituzione del Capitano in caso di assenza o impedimento deve avvenire in modo che in rappresentanza della Contrada si abbia in ogni caso la presenza di una sola persona.

(b) Il Capitano deve ora comunicare all’Amministrazione Comunale non solo il nominativo del Barbaresco (come già avveniva), ma anche il nominativo del Vice-Barbaresco, soggetto anch’esso (come già il Barbaresco)  all’approvazione dell’Autorità Comunale.

(c) Viene istituzionalizzata la nomina annuale del  Veterinario di Contrada il cui nominativo, scelto nell’Albo dell’Ordine Professionale, è comunicato dal Capitano all’Autorità Comunale. Fino a questa modifica il Veterinario di Contrada veniva nominato, su invito dell’Autorità Comunale, ogni volta si fosse presentata la necessità formare il Collegio Veterinario (composto dal Veterinario Comunale, dal Veterinario nominato dal Magistrato delle Contrade e da quello di fiducia della Contrada interessata) che ai sensi dell’art. 50 Reg. Palio ha il compito di accertare l’impossibilità di correre il Palio per il cavallo avuto in sorte da una Contrada.

L’opportunità e quindi la condivisibile scelta di istituzionalizzare la nomina annuale di un Veterinario di Contrada si sono evidenziate anche in una recente circostanza. Quando il Ministero della Salute, nel febbraio 2019, chiese una revisione dei controlli antidoping, cioè dei controlli in essere relativamente ai trattamenti farmacologici sui cavalli del Palio, il Comune di Siena incaricava per la revisione una commissione di esperti affiancati da tre Veterinari di Contrada.

(d) Già nel Vecchio Testo era previsto che i Fiduciari non dovessero trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti all’art. 15 per la nomina del Capitano. Il Nuovo Testo applica al Barbaresco, al Vice-Barbaresco e al Veterinario di Contrada gli stessi casi di ineleggibilità.

(e) Il Vecchio Testo già prevedeva che i Fiduciari decadessero di diritto in caso di cambiamento del Capitano. Il Nuovo Testo estende tale motivo di decadenza al Barbaresco, al Vice-Barbaresco e al Veterinario di Contrada.

(f) Una annotazione, direi “di curiosità”. La Contrada nomina il Capitano; il Capitano nomina i Fiduciari, il Barbaresco, il Vice-Barbaresco e il Veterinario. Tutte queste nomine sono oggetto di segnalazione al Comune di Siena. Le modalità di dette segnalazioni sono peraltro le più varie: la Contrada notifica all’Autorità Comunale con lettera ufficiale la nomina del Capitano (art. 14); il Capitano ha facoltà di proporre all’Autorità Comunale i nominativi dei suoi Fiduciari (art. 15); il Capitano comunica all’Amministrazione Comunale i nominativi del Barbaresco e del Vice-Barbaresco (art. 15); il Capitano comunica all’Autorità Comunale il nominativo del Veterinario (art. 15).

I verbi usati per effettuare le previste segnalazioni sono dunque: notificare, proporre, comunicare. Si parla poi di lettera ufficiale solo per la segnalazione della nomina del Capitano, ma ovviamente anche le altre segnalazioni vanno fatte in via ufficiale e per iscritto.  Il destinatario delle segnalazioni è l’Autorità Comunale, cioè il Sindaco (art. 103 Reg. Palio) competente per l’approvazione dei nominati, quando richiesta.  Fa eccezione (stando alla lettera dell’articolo: ma forse la prassi è diversa) la segnalazione del Barbaresco e ora anche quella del Vice-Barbaresco che hanno come destinatario l’Amministrazione Comunale, cioè la Giunta Comunale (art. 103 cit.): fermo peraltro restando che l’approvazione anche della loro nomina compete all’Autorità Comunale.

Può darsi che siamo di fronte a difetti di coordinamento, mai corretti in occasione delle varie modifiche dell’articolo. Una armonizzazione formale parrebbe invero opportuna.

                                                                                 ***

Articolo 19

Vecchio testo   Nuovo testo

comma 1:  indica chi deve trovare posto sul palco destinato al Magistrato delle Contrade , cioè sul palco dei Priori al Chiasso Largo, e chi nei dieci posti  messi a disposizione dei Capitani, in assenza dei titolari, sul palco dei Giudici alla Costarella.

comma 2: “Nel piano inferiore del palco dei Giudici possono accedere soltanto i venti fiduciari dei Capitani delle Contrade partecipanti al Palio”.

 

comma 1: immutato

comma 2: “Nel piano inferiore del palco dei Giudici possono accedere soltanto venti tra i Fiduciari dei Capitani delle Contrade partecipanti al Palio”.

Osservazioni

Come abbiamo visto, l’attuale art. 17 dà facoltà al Capitano di nominare tre Fiduciari, non due come in precedenza.

L’articolo in esame conferma che comunque possono accedere al piano inferiore del palco dei Giudici solamente due dei tre Fiduciari.

                                                                                                                      Roberto Martinelli

15 novembre 2020

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