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Articoli 40, 50, 56, 59, 60, 63 Prima di passare all’esame degli articoli, devo dare atto di una mia omissione: di sola forma e del tutto ininfluente sul piano della sostanza, ma sempre di omissione si tratta. Nel numero del 26 novembre u.s. di Sunto ho parlato dell’art. 38 e al paragrafo finale Osservazioni/2 ho riassunto le disposizioni non toccate dalle modifiche, avvertendo che ne avrei indicati i relativi commi del Nuovo e del Vecchio testo. Questa indicazioni dei commi non c’è stata, è – come si diceva una volta – restata nella penna. Me ne scuso con i lettori di Sunto Articoli 40, 50, 56, 59, 60, 63 Gli articoli che si esaminano riguardano sostanzialmente, sotto vari aspetti, i cavalli assegnati in sorte alle Contrade ed i Fantini che li monteranno. Si richiamano (e quando opportuno si trascrivono) di seguito le disposizioni interessate dalle modifiche: quelle del Vecchio Testo e quelle del Nuovo Testo. Qualora necessario per motivi di chiarezza, farò anche brevemente cenno a disposizioni non modificate. *** Art. 40 (abrogato) L’articolo prevedeva (comma 1) che “qualora il numero dei cavalli presentati sia inferiore a dieci, il Comune provvede alla requisizione dei cavalli occorrenti”. All’occorrenza il compito di procurare ed assicurare un congruo numero di cavalli per la tratta è dal 1993 demandato alla apposita commissione di cui all’art. 37, ultimo comma, del Nuovo testo (già comma 11 del Vecchio Testo): ciò, da tempo, aveva reso inattuale l’art. 40. Art. 50 L’articolo dispone che le Contrade devono partecipate alle prove e al Palio con il cavallo avuto in sorte: il cavallo non può in nessun caso essere sostituito. L’impossibilità per un cavallo di correre il Palio è accertata da un Collegio Veterinario composto dal Veterinario Comunale, dal Veterinario nominato dal Magistrato delle Contrade e da quello scelto dalla Contrada interessata con le modalità previste all’art. 17, cioè a dire il Veterinario il cui nominativo è comunicato per ogni anno dal Capitano all’Autorità Comunale. Un’altra modifica riguarda il Veterinario nominato dal Magistrato delle Contrade: la nomina ha effetto per tutte le corse dell’anno salvo diverse indicazioni da parte del Magistrato delle Contrade da notificare al Comune almeno venti giorni prima del Palio. Art. 56 Il comma 2 regola presupposti e modalità perché il cavallo, impossibilitato a raggiungere la Corte del Podestà, possa essere visitato dal Veterinario Comunale nella stalla della Contrada. Nel Vecchio Testo si disponeva che la Contrada dovesse dare avviso dell’impossibilità di portare il cavallo nell’Entrone “almeno tre ore prima della prova”. Nel Nuovo Testo si è opportunamente precisato “di norma almeno tre ore prima della prova” Art. 59
Osservazioni E’ stato confermato il divieto di montare fantini che non abbiano raggiunto la maggiore età o che abbiano in corso punizioni di esclusioni E’ stato introdotto il divieto di montare fantini che si trovino nelle stesse condizioni in presenza delle quali l’art. 15 dispone la non eleggibilità alla carica di Capitano di Contrada. E’ stata invece eliminata, come causa impediva di montare i fantini, la circostanza che questi “abbiano pendenti ricorsi avverso provvedimenti inflitti dagli organi competenti”. Una previsione del genere, sia pur formulata diversamente, era stata introdotta nel Regolamento per il Palio nel 1981; la formulazione del Vecchio Testo risaliva al 1985. Non conosco i motivi della eliminazione. Potrebbe essere la considerazione che la previsione espressa di un (sia pur eventuale) ricorso faceva a pugni con il divieto, altrettanto espresso, di alcun tipo di ricorso contro le delibere della Giunta Comunale (articoli 98 e 99). O forse (vado sempre per ipotesi) si è ragionato in termini “garantistici”: se la sanzione inflittagli non è l’esclusione, non può impedirsi ad un fantino di montare un cavallo per il Palio. Tutto giusto. Però è anche vero che se un fantino facesse ricorso dinanzi alla magistratura (ordinaria o amministrativa) contro una sanzione diversa dall’esclusione perché ad esempio la sanzione inflittagli, sommata ad altra o altre pendenti a suo carico, fa automaticamente scattare una sanzione più grave, violerebbe Regolamento per il Palio e prassi univoca ormai consolidata contraria ai ricorsi. In questo caso, sembrerebbe davvero ingiusto impedire al fantino di montare un cavallo per il Palio considerato che con il ricorso ha gravemente infranto le regole del gioco? Se poi ci sono altre o differenti motivazioni, ben vengano. Art. 60
Ricordo che l’elenco i cui all’art. 43 è quello in cui vengono iscritti, su richiesta o d’ufficio, i fantini a disposizione del Comune per montare i cavalli nelle corse di prova. Art. 63
Osservazioni (i) la “circostanza di cui all’art. 45” è la riunione dei Capitani, dopo le corse di prova, nella quale vengono scelti i dieci cavalli che correranno il Palio; la “rassegna di cui all’art. 58” è la ‘segnatura’ dei fantini, cioè la loro presentazione, da parte dei Capitani, all’Autorità Comunale e ai Deputati della Festa “muniti di giubbetto del tipo tradizionale”; la “relazione di cui all’art. 92” è quella che i Deputati della Festa rimettono all’Assessore Delegato nei sette giorni successivi al Palio; la “perquisizione di cui all’ultimo comma dell’art. 84” è quella cui sono soggetti i fantini, nel Cortile del Podestà la sera del Palio prima di montare a cavallo, “per accertare che non rechino seco altri mezzi d’offesa” oltre il nerbo che viene loro consegnato all’uscita dall’Entrone. (ii) Quindi: nella circostanza di cui all’art. 45 ( alla presenza non solo del Mossiere e dei Capitani, ma anche dei Deputati della Festa in funzione della loro relazione) e, se necessario, in occasione della rassegna di cui all’art. 58, l’Autorità Comunale “ impartisce le indicazioni da tenersi da parte dei fantini in occasione della mossa: ovviamente indicazioni “di comportamento”. Quali sono queste indicazioni? Di certo quanto disposto dal successivo art. 64; ma direi anche il comportamento dei Fantini (e dei Capitani e loro Fiduciari) dal momento in cui escono dall’Entrone per recarsi alla mossa, secondo quanto dispone l’articolo in esame. In ogni caso argomenti, termini e ampiezza dell’intervento del Sindaco è a ritenersi che saranno necessariamente determinati dalla situazione del momento. (b) La modifica al comma 4 del Nuovo testo fa sì che il divieto di mutarsi gli indumenti, che nella formulazione del comma 2 Vecchio Testo si applicava sia per le prove che per il Palio, ora si applichi solo per il Palio: infatti detto divieto viene fatto scattare “dopo la perquisizione” che, come sopra detto, è effettuata sui Fantini la sera del Palio prima che escano dall’Entrone. Roberto Martinelli I commenti precedenti: articoli 2 e 7 - articolo 15 - articoli 17 e 19 - articolo 37 - articolo 38 |
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