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L'articolo 99

Questo articolo regola il procedimento sanzionatorio nei confronti dei Fantini.

Relativamente alla fase della procedura dalla formulazione degli “addebiti” da parte dell’Assessore Delegato alla successiva notifica ai Fantini delle “proposte di sanzione” , le modifiche che appaiono nel Nuovo Testo sono le stesse che sono state apportate all’art. 98 per le Contrade. Valgono pertanto qui le osservazioni che ho svolto nel mio scritto sull’art. 98, mentalmente sostituendo  la parola Contrade con Fantini.

Si trascrivono di seguito le disposizioni interessate dalle modifiche: quelle del Vecchio Testo e quelle del Nuovo Testo .Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Indicherò anche le poche disposizioni non modificate.

Vecchio testo   Nuovo testo

comma 1: “ Per le infrazioni regolamentari o per altre mancanze commesse dai Fantini si applicano, a secondo della loro gravità, le seguenti punizioni:

a.       Ammonizione

b.      Esclusione per un tempo determinato o a vita dal montare cavalli di contrade tanto per le prove quanto per il Palio.

comma 2: “ L’Assessore Delegato, sulla sola scorta della Relazione dei Deputati della Festa, notifica ai Fantini le proposte, motivate con apposito atto, dei provvedimenti da comminare ai Fantini medesimi”.

comma 3: “ Nei dieci giorni successivi alla notifica, a pena di decadenza i fantini possono far pervenire alla Giunta Comunale memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie di qualsiasi genere”.

comma 4: “ i Fantini o loro delegati hanno diritto di consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati , ivi compresa documentazione filmata e/o fotografica per tutto quanto connesso e collegato al provvedimento formulato dall’Assessore Delegato”.

comma 7: “ Qualora entro tre Palii effettivamente disputati e successivi a quello in cui il fantino sia incorso nella sanzione prevista al punto a) del presente articolo, il medesimo incorra in analoga infrazione, allo stesso verrà applicata automaticamente la sanzione dell’esclusione dalle prove e dal Palio immediatamente successivo”.

 

 

comma 1: “ Per le infrazioni regolamentari o per altre mancanze commesse dai Fantini si applicano, a seconda dello loro gravità, le seguenti punizioni:

a)      Diffida;

b)      Ammonizione;

c)       Esclusione per un tempo determinato o a vita dal montare cavalli di Contrade tanto per le prove quanto per il Palio;

comma 2 (nuovo): L’Assessore Delegato, basandosi esclusivamente sulla relazione dei Deputati della Festa, notifica ai Fantini gli addebiti, motivati con apposito atto, per i comportamenti che possono aver violato il presente Regolamento. Alla contestazione degli addebiti è allegata la documentazione su cui la stessa si fonda”.

comma 3 : “ I Fantini, tramite gli Onorandi Priori o i loro delegati, hanno comunque diritto di consultare la relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati ivi compresa eventuale documentazione filmata e/o fotografica, acquisita nei modi di cui all’art. 92, per tutto quanto è connesso e collegato all’addebito formulato dall’Assessore Delegato”.

comma 4 (nuovo):A pena di decadenza i Fantini nei sette giorni successivi alla notifica dell’addebito hanno facoltà di far pervenire documenti o memorie a propria difesa”.

comma 5 (nuovo): L’Assessore Delegato presa visione degli eventuali documenti e scritti difensivi dei Fantini valuta, con motivata decisione, se archiviare l’addebito o proporre i provvedimenti sanzionatori che ritiene opportuni”.

comma 6: “ Nei dieci giorni successivi alla eventuale notifica della proposta di sanzione, a pena di decadenza, i Fantini possono far pervenire alla Giunta Comunale memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie [sono state eliminate le parole “di qualsiasi genere”] “.

comma 7 (nuovo): Tutti gli scritti, i documenti, le fotografie e i filmati che i Fantini possono produrre devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti”.

comma 10 (nuovo): Qualora entro quattro Palii effettivamente disputati e successivi a quello in cui un fantino è incorso nella sanzione prevista alla precedente lettera a) [trattasi della “diffida”], il medesimo incorra per altre tre volte in analoga infrazione, gli verrà applicata automaticamente la sanzione dell’ammonizione. Ogni ulteriore sanzione di cui alla lettera a) irrogata allo stesso fantino nello stesso periodo di Palii di cui sopra effettivamente  disputati comporterà l’applicazione dell’ammonizione per ogni ulteriore diffida”.

comma 11 (nuovo): La sanzione prevista dalla lettera a) del presente articolo si applica, con gli stessi richiami temporali del comma precedente, in occasione delle prove previste dal comma 4 dell’art. 38 e dal comma 3 dell’art. 52 del presente Regolamento”.

comma 12: “ Qualora entro tre Palii effettivamente disputati e successivi a quello in cui un fantino sia incorso nella sanzione sopra prevista al punto b) [trattasi dell’“ammonizione”] del presente articolo, il medesimo incorra in analoga infrazione, allo stesso verrà applicata automaticamente la sanzione dell’esclusione dalle prove e dal Palio immediatamente successivo”.

comma 13:Le sanzioni previste nei punti a) e b) del comma 1 del presente articolo, decadono automaticamente se il fantino per 5 anni consecutivi, dalle sanzioni sopra richiamate, non risulta presente né per le prove, né per il Palio”.

 

Osservazioni/1

(a) Riallacciandomi a quanto detto all’inizio di questo scritto, per quanto riguarda le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Nuovo Testo rinvio alle osservazioni svolte nel commento all’art. 98, leggendosi “Fantini” al posto di “Contrade”.

 (b) Una modifica importante è quella di cui al comma 1 del Nuovo Testo ove viene prevista, alla lettera a),  una nuova sanzione  da applicarsi per le violazioni regolamentari commesse dai Fantini: la “diffida”. In relazione a detta sanzione il Consiglio Comunale ha approvato la seguente Norma interpretativa: “Si precisa che la sanzione della diffida viene applicata nel caso in cui l’Amministrazione Comunale ritenga che il comportamento del fantino sia stato una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite dal Capitano e/o dai suoi fiduciari o coadiutori”. Il concetto è chiaro, ma merita alcune osservazioni di contorno.

(c) La “diffida”, cioè la sanzione più lieve, non può essere dunque applicata se la violazione del Regolamento è frutto anche delle indicazioni del Capitano o dei suoi collaboratori, seppur si trattasse  di una violazione di lieve entità. Di contro, anche se l’Amministrazione Comunale valuti quello del fantino un comportamento autonomo rispetto alle indicazioni  del Capitano o dei suoi collaboratori, la diffida può ovviamente applicarsi a condizione che la violazione regolamentare non sia di tale gravità da richiedere una sanzione più pesante.

(d) la domanda ora è: come impatta la diffida con il principio della responsabilità oggettiva della Contrada prevista dall’art. 101 del Regolamento per il Palio?

Poiché parliamo di una situazione nella quale è escluso il coinvolgimento dei dirigenti, è stato detto che in questo caso non sarà prevista la responsabilità oggettiva della Contrada. Ho qualche perplessità al riguardo, più sulla motivazione che sulla soluzione. Infatti l’art. 101, comma 2, prevede la responsabilità “oggettiva” della contrada per  il contegno, tra l’altro, del fantino proprio sul presupposto che tale contegno sia attribuibile sostanzialmente solo ad una autonoma iniziativa del fantino; se infatti fosse provato il coinvolgimento dei dirigenti, non si tratterebbe più di responsabilità “oggettiva” della Contrada, ma di una responsabilità “propria” e “diretta” della Contrada ai sensi dell’art. 101, comma 1. Quindi la discriminante perché “non” ricorra la responsabilità oggettiva della Contrada non sta nel non coinvolgimento dei dirigenti, del cui comportamento potrà peraltro tenere conto l’Amministratore Delegato ai fini della graduazione delle punizioni (art. 101, ultimo comma).

Pertanto preferisco pensare che la non responsabilità della contrada, nell’ipotesi in esame, derivi dal fatto che la comminazione della sanzione più leggera, appunto la diffida, rifletta la tenuità della violazione regolamentare e che tale violazione, secondo la diffusa opinione contradaiola, rappresenti un comportamento del fantino “tradizionale” nel “gioco” delle Contrade: quindi in una certa misura accettabile privilegiandosi così lo “spirito” della Festa piuttosto che il dato letterale dell’art. 101.

(e) La Norma interpretativa parla di scelta autonoma del fantino rispetto alle indicazioni impartite “dal Capitano e/o dai suoi fiduciari o coadiutori”. Qui sorge un piccolo problema. Il sostantivo “coadiutori” appare nell’art. 101 del Regolamento del 1949 e lo si trova ripetuto anche nell’art. 101 del Regolamento vigente sempre  al posto e con il significato di “Fiduciari” del Capitano. Di ciò troviamo una conferma anche nell’Indice Analitico Alfabetico che correda ogni edizione cartacea del Regolamento ove alla voce “ineleggibilità” si legge “Fiduciari (coadiutori del Capitano)”. Ora nella Norma Interpretativa i due sostantivi sono invece indicati ambedue, uno dietro l’altro: “fiduciari o coadiutori”; così che non è  chiaro cosa si sia voluto intendere: se la conferma della identità fiduciari/coadiutori, oppure l’indicazione di due gruppi di persone diversi. Ma in questo secondo caso, quali sarebbero i “coadiutori? Forse quelli indicati all’art. 17 Nuovo Testo e cioè il Barbaresco, il Vice Barbaresco e, ricorrendone i presupposti “di fatto”, eventualmente anche il “Veterinario di fiducia” del Capitano? Un chiarimento sarebbe utile.

(f) Ai sensi del comma 10 del Nuovo Testo, se il fantino che è stato sanzionato con una diffida successivamente incorre nella stessa sanzione per tre volte nei quattro Pali effettivamente disputati, gli viene automaticamente applicata la sanzione dell’ammonizione. Prosegue l’articolo: “Ogni ulteriore sanzione di cui alla lettera a) irrogata allo stesso fantino nello stesso periodo di Palii di cui sopra effettivamente disputati comporterà l’applicazione dell’ammonizione per ogni ulteriore diffida”.

Proviamo un attimo a ragionare su quest’ultima disposizione solo per vedere se l’ho interpretata bene.

(i) Abbiamo un Palio in cui ad un fantino è stata comminata una ‘diffida’; (ii) a partire da questo Palio vengono in considerazione i quattro Pali successivi effettivamente disputati dallo stesso fantino; (iii) se durante questi quattro Pali il fantino è sanzionato con altre tre diffide, scatta a suo carico l’ammonizione; (iv) se, sempre nell’arco dei quattro Pali effettivamente disputati le diffide diventano più di tre, per ogni diffida dalla quarta in poi scatta l’ammonizione; (v) nelle ipotesi di cui ai precedenti punti (iii) e (iv), una volta maturato il quarto Palio i numeri si azzerano e il meccanismo può rimettersi  in moto solo in presenza di una nuova diffida. E lo stesso accade se nell’arco dei quattro Pali non viene irrogata alcuna diffida dopo la prima, cioè quella che avrebbe dato inizio al calcolo sommatorio; (vi) se invece nei quattro Pali saranno irrogate solo una o due sanzioni, il meccanismo continuerà ad applicarsi calcolandosi il successivo periodo dei quattro Pali a partire dall’unica o dalla prima delle due diffide.

Spero di averci azzeccato.

(g) Qualche riflessione richiede anche il comma 11 del Nuovo Testo secondo il quale la diffida si applica, con gli stessi richiami temporali del comma 10, “in occasione delle prove previste dal comma 4 dell’art. 38” (cioè le batterie la mattina della tratta) e dal comma 3 dell’art. 52” (cioè le sei prove che precedono il Palio).

 Visto che i comportamenti sanzionabili sono di regola riferiti alle “prove” (art. 52 e seguenti), per l’applicazione della diffida alle “batterie” forse dobbiamo fare riferimento a quanto previsto al penultimo comma dell’art. 43 (obbligo per i fantini di montare i cavalli assegnati, di indossare berretto bianco e giubbetto bianco nero forniti dal Comune, e di comportarsi correttamente) e all’ultimo comma dello stesso articolo (divieto di usare frustino o nerbo, essendo ammesso solo l’uso degli speroni). E anche all’art. 44 che richiama l’osservanza delle “particolari disposizioni emanate [per l’esecuzione delle batterie] dalle Autorità competenti ai sensi del secondo comma dell’art. 34”. Salvo altro.

Quanto poi alla disposizione che la diffida si applica in occasione delle sei prove, la previsione è corretta, ma forse superflua dal momento che i comportamenti che possono violare il Regolamento (e comportare l’applicazione delle relative sanzioni)  sono riferibili in primo luogo proprio alle prove (Capitolo V “Delle corse di prova e dei fantini”) e risultano applicabili al Palio in virtù dell’espresso richiamo effettuato dall’art. 87 (per il quale “salva ogni particolare disposizioni espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l’effettuazione delle prove…”). E non viceversa.

 (h) Il comma 13 del Nuovo Testo opportunamente dispone che “diffide” e ammonizioni” decadono automaticamente se il fantino per 5 anni consecutivi dalla sanzione non risulta presente né per le “prove” né per il “Palio”. Domanda: visto quanto dispone il comma 11, nelle ”prove” vanno incluse anche le “batterie”?

Osservazioni/2

Trascrivo di seguito le disposizioni che sono passate dal Vecchio al Nuovo Testo senza alcuna modifica.

(1) la Giunta Comunale, senza la partecipazione dell’Assessore Delegato e dopo aver preso visione della proposta di sanzione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi ai fantini interessati.

(2) Avverso le delibere della Giunta Comunale, che debbono essere adottate entro la chiusura dell’anno contradaiolo (30 novembre di ogni anno) , non è ammesso alcun tipo di ricorso.

(3) Di ogni punizione inflitta a uno o più fantini deve essere data comunicazione scritta al Magistrato delle Contrade.

Roberto Martinelli

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