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L'articolo 98

L’articolo in esame regola il procedimento sanzionatorio nei confronti delle Contrade. Le modifiche rimodulano ruolo e poteri dell’Assessore Delegato, ed anche la posizione delle Contrade con la possibilità loro riconosciuta di prospettare  una prima difesa già dinanzi allo stesso Assessore Delegato.

Si trascrivono di seguito le disposizioni interessate dalle modifiche: quelle del Vecchio Testo e quelle del Nuovo Testo. Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Accennerò, sia pur brevemente, anche alle disposizioni non modificate.

Vecchio testo   Nuovo testo

comma 2: “ L’Assessore Delegato, sulla scorta della Relazione dei Deputati della Festa, notifica alle Contrade le proposte, motivate con apposito atto, dei provvedimenti da comminare alle medesime”.

comma 3: “ Nei dieci giorni successivi alla notifica, a pena di decadenza le Contrade possono far pervenire alla Giunta Comunale memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie di qualsiasi genere”.

comma 4: “ Le Contrade, tramite gli Onorandi Priori o i loro delegati hanno diritto di consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati ivi compresa eventuale documentazione filmata e/o fotografica, per tutto quanto è connesso e collegato al provvedimento formulato dall’Assessore Delegato”.

 

comma 2 (nuovo): “ L’Assessore Delegato, basandosi esclusivamente sulla Relazione dei Deputati della Festa, notifica alle Contrade gli addebiti, motivati con apposito atto, per i comportamenti che possono avere violato il presente Regolamento. Alla contestazione degli addebiti è allegata la documentazione su cui la stessa si fonda”.

comma 3: “ le Contrade, tramite gli Onorandi Priori o i loro delegati hanno comunque diritto di consultare la Relazione dei Deputati della Festa e di estrarre copia della medesima e di tutti gli allegati ivi compresa eventuale documentazione filmata e/o fotografica, acquisita nei modi di cui all’art. 92, per tutto quanto è connesso e collegato all’addebito formulato dall’Assessore Delegato”

comma 4(nuovo):A pena di decadenza le Contrade nei sette giorni successivi alla notifica dell’addebito hanno facoltà di far pervenire documenti e memorie a propria difesa”.

comma 5(nuovo): “ l’Assessore Delegato presa visione degli eventuali documenti e scritti difensivi delle Contrade valuta, con motivata decisione, se archiviare l’addebito o proporre i provvedimenti sanzionatori che ritiene opportuni”.

comma 6: “ Nei dieci giorni successivi alla eventuale notifica della proposta di sanzione, a pena di decadenza, le Contrade possono far pervenire alla Giunta Comunale memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie” [è state eliminata la frase “di qualsiasi genere”].

comma 7 (nuovo):Tutti gli scritti, i documenti, le fotografie e i filmati che le Contrade possono produrre devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti”.

Osservazioni/1

(A) Il Nuovo Testo introduce importanti novità nel processo sanzionatorio/Vecchio Testo, in particolare nella fase in cui esplica le proprie funzioni l’Assessore Delegato. Questi, prima delle modifiche, “sulla scorta della Relazione dei Deputati della Festa “ notificava alle Contrade le sue proposte sanzionatorie, a fronte delle quali le Contrade potevano far pervenire memorie difensive alla Giunta Comunale cui spettava (e tuttora spetta) deliberare in tema di sanzioni a Contrade e Fantini. Le modifiche di cui ci occupiamo prevedono invece che prima di notificare le proposte di sanzione l’Assessore Delegato contesti alle Contrade certi comportamenti che appaiono non in linea col Regolamento e che le Contrade abbiano la facoltà di presentare a difesa memorie e documenti. Ecco dunque la procedura secondo il Nuovo Testo:

(1) l’Assessore Delegato, “basandosi esclusivamente sulla relazione dei Deputati della Festa”, notifica alle Contrade gli “addebiti per i comportamenti che possono aver violato il Regolamento”. In questa fase quindi non vi sono proposte di sanzioni, ma solo contestazioni per condotte potenzialmente irregolari;

(2) agli addebiti è allegata la documentazione su cui la contestazione si fonda;

(3) le Contrade possono consultare la Relazione dei Deputati della Festa ed estrarre copia sia della Relazione sia della documentazione allegata alla stessa. Evidentemente si tratterà di documentazione che, pur connessa e collegata all’addebito, è peraltro ulteriore e diversa da quella sulla quale l’Assessore ha fondato  gli addebiti;

(4) nei sette giorni dalla notifica dell’addebito le Contrade possono far pervenire all’Assessore Delegato documenti e memorie a propria difesa;

(5) l’Assessore ha ora le carte in mano per decidere le mosse successive: archiviare l’addebito o proporre i provvedimenti sanzionatori che ritiene opportuni;

(6) a questo punto si ritorna alla procedura esistente e la si conferma  (con una importante novità di cui dico sotto alla  lettera B): quindi le memorie difensive e la documentazione presentate dalle Contrade a fronte delle proposte di sanzione, e poi la Giunta Comunale che decide sulle sanzioni.

(B) La novità riguarda il comma 3 del Vecchio Testo nel confronto con il comma 6 del Nuovo testo: nel comma 3 si parlava di “allegazioni probatorie di qualsiasi genere”, invece nel comma 6 le parole “di qualsiasi genere” sono state eliminate. Immediato il collegamento con il successivo comma 7 del Nuovo Testo ove si dispone che tutti i documenti (compresi i filmati e le fotocopie) prodotti dalle Contrade “devono avere esclusivamente natura difensiva diversamente non verranno acquisiti”.

La regola introdotta dal comma 7 sembra raccogliere un certo filone di ragionamento per il quale, una volta inserite le memorie difensive delle Contrade in una fase ‘formale’ (quindi dopo le ‘proposte si sanzione’ nel Vecchio Testo e dopo la ‘contestazione degli addebiti’ nel Nuovo testo), solo di difesa -  appunto - si deve parlare e non - ad esempio - di accuse rivolte a terzi (tra cui ovviamente le Contrade), magari per episodi che non c’entrano nulla con quello per cui ci si difende. Vero che “certe accuse” possono essere avanzate a diretto sostegno della difesa: ma le stesse, per poter essere prese in considerazione e perché la relativa documentazione possa essere acquisita, dovranno risultare “strettamente” funzionali alla difesa.

A quanto ora detto, potrebbe aggiungersi anche un’altra riflessione. Chi ha un po’ di esperienza in materia di procedimenti sanzionatori ha ben presente come le Contrade, nel giusto intendimento di esporre e supportare le proprie posizioni, non siano sempre attente a cosa dicono, a come lo dicono, a quali documenti producono. Sembra talvolta venir meno la consapevolezza che se chi legge è dentro il mondo del Palio, questi sa come intendere certe cose e certe rappresentazione dei fatti; che se però chi legge è estraneo al mondo del Palio, e magari ha una funzione pubblica, le cose possono apparire sotto una luce assai diversa. In questa prospettiva nella regola di cui si parla può anche intravedersi un opportuno seppur implicito richiamo  ad una maggiore attenzione e ad una doverosa prudenza.

(C) Come si vede, secondo il Nuovo Testo l’Assessore Delegato non avanza subito le proposte di sanzione, ma “addebita” alle Contrade comportamenti “che possono aver violato il Regolamento”. Secondo la vecchia procedura tali comportamenti, risultanti dalla Relazione dei Deputati della Festa,  avrebbero con tutta probabilità provocato le proposte di sanzione. Con la notifica degli addebiti le Contrade hanno invece la possibilità di difendersi da subito dalle contestazioni; in tal modo l’Assessore Delegato potrà disporre di maggiori dati valutativi per individuare gli addebiti da archiviare e quelli  per  i quali avanzare proposte di sanzione.  Ricordo che anche nell’art. 98 prima della riforma della Giustizia paliesca nel 1999 (che tra l’altro introdusse la figura dell’Assessore Delegato) si parlava di “contestazione di addebiti” alle Contrade da parte dell’Autorità Comunale “con l’assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali deduzioni”. A questo punto  la parola passava direttamente alla Giunta Comunale contro le cui decisioni era ammesso il ricorso al Consiglio Comunale.

(D) La nuova procedura, più articolata e sicuramente più garantista per le Contrade, richiede con tutta evidenza più tempo per poter essere interamente percorsa. Si ripropone pertanto il tema della possibilità dell’applicazione delle sanzioni tra il palio di luglio e il palio di Agosto, o quanto meno di rendere note tra i due pali le proposte di sanzione. Qui l’alchimia dei numeri e dei tempi è la più varia. Mi limito quindi a riportare quanto trovo pubblicato nei quotidiani  locali in merito alla conferenza stampa di fine giugno in occasione della quale Sindaco  e Componenti la Commissione del  Regolamento per il Palio presentarono le modifiche adottate dal Consiglio Comunale con la deliberazione del 17 giugno 2019:

“Per quanto riguarda i tempi per le proposte di sanzione, la decisione di renderle note tra i due Palii o successivamente, sarà a totale discrezione dell’Amministrazione”

“Per quanto riguarda la possibilità di comminare sanzioni tra un Palio e l’altro, il meccanismo è più complesso, ma la cosa non è esclusa categoricamente. Se si verificassero le condizioni per punizioni immediate, allora  il procedimento potrebbe essere accelerato”.

(E) A questo punto avanzo alcune ipotesi operative in attesa di quelli che saranno gli sviluppi concreti.

La disposizione del comma 7 del Nuovo Testo si applica sia alla documentazione allegata agli scritti difensivi presentati all’Assessore Delegato a fronte della contestazione degli addebiti, sia alla documentazione allegata alle memorie difensive fatte pervenire alla Giunta Comunale a fronte delle sanzioni proposte dall’Assessore Delegato.

Non sembrerebbe invece applicabile alla documentazione acquisita nei cinque giorni dall’effettuazione del Palio e utilizzabile dai Deputati della Festa per la redazione della Relazione. Infatti ai sensi dell’art. 92 Nuovo Testo i soli documenti non acquisibili né utilizzabili dai Deputati sono i documenti “anonimi”, cioè quelli di cui non si conosce l’autore; né in questa fase che precede la redazione della Relazione dei Deputati della Festa può parlarsi di “formali” memorie difensive mancando allo stato ogni contestazione e proposte di sanzioni. Resta comunque pienamente valido, anche in questa fase iniziale del procedimento, il richiamo alle Contrade ad una maggiore attenzione nella redazione dei loro scritti.

Di contro ritengo che il divieto di acquisire ed utilizzare documenti “anonimi” sia operante anche nelle fasi del procedimento sanzionatorio regolate dall’art. 98 (cioè di fronte all’Assessore Delegato, prima, e alla Giunta Comunale, dopo) , seppur nell’art. 98 detto divieto non sia espressamente richiamato e ancorché nell’art. 92 il divieto sia posto con specifico riferimento alla Relazione dei Deputati della Festa.

Osservazioni/2

Per una opportuna conoscenza del quadro d’assieme, trascrivo di seguito le disposizioni che, senza alcuna modifica, aprono (con la lettera ‘a’) e chiudono (con tutte le altre lettere) l’articolo in esame sia nel Vecchio che nel Nuovo Testo.

(a) La punizione delle Contrade rientra nella competenza esclusiva dell’Amministrazione Comunale.

(b) La Giunta Comunale, senza la partecipazione dell’Assessore Delegato, e dopo aver preso visione delle proposte di sanzione e delle eventuali memorie difensive, delibera con contestuale motivazione da notificarsi alle Contrade interessate.

(c) Avverso le delibere della Giunta che devono essere adottate entro la chiusura dell’anno contradaiolo (30 novembre di ogni anno) non è ammesso alcun tipo di ricorso.

(d) Qualora entro i cinque palii successivi a quello in cui una Contrada è incorsa nella sanzione prevista al punto a) dell’articolo precedente [trattasi della “censura”] la medesima Contrada incorra per altre tre volte in analoga infrazione, alla stessa verrà applicata automaticamente la sanzione della deplorazione.

(e) Qualora entro i nove palii successivi a quello in cui una Contrada è incorsa nella sanzione prevista al punto b) dell’articolo precedente [trattasi della “deplorazione”] la medesima Contrada incorra per altre due volte in analoga infrazione, alla stessa verrà applicata automaticamente  la sanzione dell’esclusione dalle prove e dal Palio immediatamente successivi.

(f) Di ogni punizione che sia stata inflitta ad una o più Contrade deve essere data comunicazione scritta al Magistrato delle Contrade.

Roberto Martinelli

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