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Nippa imbrodolarsi è un bene I gridolini di gioia, con cui la Nippa ha accompagnato la pubblicazione del decreto interministeriale di Abodi, devono essere analizzati per capire se, realmente, la Nippa stessa abbia contribuito a far sì che fino al 5.000 d.C. si corra in Piazza del Campo. Per valutare se effettivamente la Nippa abbia apportato correzioni alle bozze elaborate dagli animalai dell'ufficio legale del Ministero della Salute, occorre analizzare nella loro completezza tutti gli otto articoli del decreto attraverso le varie bozze che gli uccellini romani si sono premuniti di inviarci dal dicembre 1993 all'aprile 2024. In tutta questa serie di bozze metteremo a confronto gli articoli dell'attuale decreto interministeriale con tutte le sfaccettature contenute proprio nelle bozze; così facendo siamo certi che i nostri tre riusciranno ad individuare concretamente perché la Nippa abbia emesso gridolini di gioia. Iniziamo così ad analizzare l'Articolo 1. I - Testo nel decreto interministeriale dell'8 gennaio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo: Articolo 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) ente organizzatore: persona fisica o giuridica che organizza la manifestazione; b) fantini: persone fisiche che conducono gli equidi durante lo svolgimento della manifestazione; c) equidi: i cavalli atleti, come definiti dall'art. 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; d) tecnico del fondo: la persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall'allegato 2 del presente decreto, iscritto nell'elenco pubblicato dal Ministero della salute; e) mostre: esposizione statica di equidi al pubblico; f) sfilate e cortei: passaggio di equidi con persone o mezzi in successione lenta e ordinata; g) prove: ciascuna delle esecuzioni parziali o totali del percorso della manifestazione; h) autorità competente: l'autorità' che autorizza lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente decreto ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. i) Commissione: la Commissione di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; l) medico veterinario ippiatra: medico veterinario con comprovata esperienza nel settore degli equidi. II - Nella bozza del dicembre 2023 l'articolo 1 era numerato come 2 e così disponeva, tenendo conto che i richiami agli articoli erano collocati sul testo base: Articolo 2 - Definizioni Ai fini del presente decreto si intende per: a) ente organizzatore: persona fisica o giuridica che organizza la manifestazione e che presenta la richiesta di autorizzazione di una manifestazione di cui all’articolo 1 del presente decreto; b) fantini: persone fisiche che conducono gli equidi durante lo svolgimento della manifestazione; c) equidi: equidi utilizzati nelle manifestazioni di cui al presente decreto che devono rispettare tutti i requisiti di cui all’art. 22 del d.lgs. 36/2021; d) tecnico del fondo: tecnico, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dall’allegato 2 del presente decreto, iscritto nell’elenco pubblicato dal Ministero della salute; e) medico veterinario ippiatra: medico veterinario con comprovata esperienza nel settore degli equidi; f) mostre: esposizione statica di equidi al pubblico; g) sfilate e cortei: passaggio di equidi con persone e/o mezzi in successione lenta e ordinata; h) prove: ciascuna delle esecuzioni parziali o totali del percorso della manifestazione; i) analisi del rischio: procedimento di scelta dei criteri più adeguati al fine di adottare le misure di prevenzione e protezione atte a garantire la sicurezza del pubblico, degli equidi e dei fantini coinvolti, che porta all’identificazione dei pericoli nonché all’eliminazione degli stessi. Deve essere fondata da un insieme di tecniche di indagine tra cui l’analisi delle criticità e degli incidenti con riferimento anche alle edizioni precedenti della manifestazione. l) Relazione tecnica: relazione presentata dall’ente organizzatore per l’autorizzazione, di cui all’articolo 3, contenente tutta la documentazione relativa alla manifestazione dalla quale si evinca il rispetto dei requisiti e delle condizioni di sicurezza indicati dal presente decreto e ogni atto utile alla Commissione ai fini del rilascio del parere di cui all’art. 3, comma 1. II bis - Osservazioni sui gridolini della Nippa. Su questa prima elaborazione, la Nippa contestava la presenza del tecnico del fondo e l'analisi del rischio. Ha avuto ragione alla grande su quest'ultimo punto (i) in quanto l'analisi del rischio, che gli animalai legislatori volevano in tutti i modi, poteva essere considerato come motivo di passaggio verso le Fornaci. Il punto o era da considerare scritto proprio contro Siena e Piazza del Campo. Gridolino della Nippa ben riposto. III - Nella bozza dell'aprile 2024, il testo era il seguente: Articolo 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) ente organizzatore: persona fisica o giuridica che organizza la manifestazione; b) fantini: persone fisiche che conducono gli equidi durante lo svolgimento della manifestazione; c) equidi: i cavalli atleti, come definiti dall’articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; d) tecnico del fondo: la persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall’allegato 2 del presente decreto, iscritto nell’elenco pubblicato dal Ministero della salute; e) mostre: esposizione statica di equidi al pubblico; f) sfilate e cortei: passaggio di equidi con persone o mezzi in successione lenta e ordinata; g) prove: ciascuna delle esecuzioni parziali o totali del percorso della manifestazione; h) Autorità competente: l’Autorità che autorizza lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente decreto ai sensi dell’articolo 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. i) Commissione: la Commissione di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; l) medico veterinario ippiatra: medico veterinario con comprovata esperienza nel settore degli equidi IV - L'ordinanza di Gemmato non conteneva le "definizioni". V - Riassumendo - Grazie alla Nippa è sparito dalla prima bozza principale il pericolo dell'"analisi del rischio" (punto II). Tra il decreto interministeriale (punto I) e la bozza del dpcm dell'aprile 2024 (punto III) non esistono modifiche nei 10 punti che compongono l'articolo. E' il segno, evidente, di come, per un testo elaborato da un anno, si sia atteso così per lungo tempo. Richiamare la burocrazia italiana è fin troppo superficiale. Vedremo nel prosieguo degli altri articoli. La grandezza della sentenza del 1970, ispiratrice per la modifica costituzionale dell'articolo 68 del R.D. 773 del 18 giugno 1931: la Nippa sopra tutte le pratiche di pura italica burocrazia. In Piazza fino al 5.000 d.C.. 21 marzo 2025 |
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