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Si tratta di un banalissimo copia-incolla dell'ordinanza del Ministro Lorenzin del 2016/17 Gli animalai dell'ufficio legale del Ministero della Salute, dopo aver fatto fallire definitivamente l'ordinanza Martini dimenticandosi il rinnovo a dicembre e dopo essersi visti bocciare dalla Corte dei Conti la stessa ordinanza senza scadenza, hanno sbrigativamente all'italiana fatto in modo di rappiccicare un testo che non contiene nulla di nulla. Si tratta di un banalissimo copia-incolla dell'ordinanza del Ministro Lorenzin emessa nell'agosto 2016 e di un misto molto fritto di altri atti che vedremo nei particolari. Ed ecco come si articola fino al 17 aprile la prima ordinanza Gemmato della storia. Saltiamo tutti i "visto" che verranno analizzati lunedì ed iniziamo dall'articolo 1 che recita così: "Ambito di applicazione - 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alla presente ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante. 2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza. 3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141,141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, che deve essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'allegato A, i cui pareri sono vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. L'ente o il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall'allegato." L'articolo 1 è ricopiato integralmente, virgola dopo virgola, dai testi Lorenzin 2016 e 2017. Articolo 2 di Gemmato: "Disposizioni relative a equidi e fantini - 1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, è vietato l'utilizzo di equidi di età inferiore ai quattro anni compiuti. 2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità, intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocità degli equidi, e' altresì vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese. 3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue inglese e' consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente o comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneità deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di cui all'art. 1, comma 3. 4. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti. 5. La ASL competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di un modello definito dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti. 6. La bardatura e le attrezzature da utilizzare, compresa la ferratura, devono essere idonee ad evitare all'animale lesioni, dolore o sofferenze. A questo fine e' sempre consentito l'utilizzo di protezioni per gli arti degli equidi, dietro specifica indicazione del medico veterinario alla cui presenza si svolge la manifestazione. La scelta della ferratura per garantire la sicurezza degli equidi tiene conto delle specifiche caratteristiche del terreno ove si svolge la manifestazione". L'articolo 2, fino al comma 5 incluso, virgola dopo virgola è ricopiato integralmente dai testi Lorenzin del 2016 e 2017. Il comma 6, invece, è ricopiato dalla bozza del dpcm di Giorginanostra (art. 5, comma 4) e costituisce pertanto la novità. Articolo 3 di Gemmato: "Sostanze ad azione dopante - 1. E' vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante. 2. E' vietato l'uso di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze che esplicano azione dopante da parte dei fantini. 3. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla FISE". L'articolo 3, nei commi 1 e 3, è un copia-incolla dei Lorenzin del 2016 e 2017. Il comma 2 è nuovo, ma già ampiamente in vigore nel Fallimentone. Da evidenziare, per rafforzare il concetto del copia-incolla, che gli animalai dell'ufficio legale del Ministero hanno fatto firmare a Gemmato la vecchia dizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anziché dell'attuale Masaf. Che gazzillori! Articolo 4 di Gemmato: "Disposizioni finali - 1. La presente ordinanza ha efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per un periodo di tre mesi. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". L'articolo è un semplicissimo passaggio normativo presente in tutti gli atti. Allegato A di Gemmato: "Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali: a) il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumita' dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione ed e' adeguatamente delimitato al fine di evitare la fuga degli animali; b) il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo anche sulla base della valutazione del rischio ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti; c) il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute; d) il tecnico di cui all'art. 1, comma 3, deve possedere i requisiti indicati dal Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste e dal CONI, attraverso i propri organismi di riferimento, ed e' inserito in un apposito elenco tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti; e) gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione e approntano un adeguato servizio di soccorso per gli animali, assicurando a tal fine: la presenza di un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto idoneo; la disponibilita' di una struttura veterinaria per equidi; la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della manifestazione effettua l'esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base delle certificazioni fornite dal veterinario di fiducia e, ove lo ritenga necessario, esegue una visita piu' approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli animali alla manifestazione, oltre ad assicurare il primo soccorso; f) per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale". L'Allegato A è un effettivo copia-incolla, virgola dopo virgola, dei testi Lorenzin del 2016 e 2017. Ed ecco qui il testo Lorenzin, aggiornato dalla nostra Redazione con tutti i raffronti tra 2016 e 2017; il testo evidenzia la drammatica situazione normativa dell'Italia. 18 gennaio 2025 |
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