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Si tratta di un banalissimo copia-incolla dell'ordinanza del Ministro Lorenzin del 2016/17

Gli animalai dell'ufficio legale del Ministero della Salute, dopo aver fatto fallire definitivamente l'ordinanza Martini dimenticandosi il rinnovo a dicembre e dopo essersi visti bocciare dalla Corte dei Conti la stessa ordinanza senza scadenza, hanno sbrigativamente all'italiana fatto in modo di rappiccicare un testo che non contiene nulla di nulla.

Si tratta di un banalissimo copia-incolla dell'ordinanza del Ministro Lorenzin emessa nell'agosto 2016 e di un misto molto fritto di altri atti che vedremo nei particolari.

Ed ecco come si articola fino al 17 aprile la prima ordinanza Gemmato della storia. Saltiamo tutti i "visto" che verranno analizzati lunedì ed iniziamo dall'articolo 1 che recita così: "Ambito di applicazione - 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte  al  pubblico,  incluse  le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di  mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e  salute per i  fantini  e  per  gli  equidi,  in  conformità  alla  presente ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante. 2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente  ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono  negli  impianti  e  nei percorsi ufficialmente autorizzati dal  Ministero  per  le  politiche agricole alimentari e  forestali  e  dal  CONI  attraverso  i  propri organismi di  riferimento  e  le  organizzazioni  riconosciute  dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri  statuti  le  discipline  cui  afferiscono  le  manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri  statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti  a quelle stabilite dalla presente ordinanza.  3. A  tutela  delle  tradizioni,  usi  e  consuetudini  locali,  le manifestazioni di cui al  comma  1  sono  autorizzate  previo  parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la  vigilanza di cui agli articoli 141,141-bis e 142 del  regio  decreto  6  maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, che deve essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale  territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d)  dell'allegato  A,  i cui pareri sono vincolanti per il rilascio  dell'autorizzazione  allo svolgimento della manifestazione. L'ente o il comitato  organizzatore a tal fine  presenta  una  relazione  tecnica  alla  Commissione  che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni  essenziali  di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall'allegato."

L'articolo 1 è ricopiato integralmente, virgola dopo virgola, dai testi Lorenzin 2016 e 2017.

Articolo 2 di Gemmato: "Disposizioni relative a equidi e fantini - 1. Nelle manifestazioni di cui all'art.  1,  comma  1,  è  vietato l'utilizzo di equidi di età inferiore ai quattro anni compiuti. 2. Nelle manifestazioni che prevedono corse  di  velocità,  intese come corse al galoppo in cui la vittoria  viene  attribuita  solo  in base alla velocità degli equidi, e' altresì vietato  l'utilizzo  di cavalli di razza purosangue inglese. 3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di  razza  purosangue inglese   e'   consentito   esclusivamente   nei   percorsi aventi caratteristiche   tecniche   analoghe   a   quelle   degli   impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero  per  le  politiche  agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente  o comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui  predetti percorsi la cui idoneità deve essere  attestata  nel  verbale  della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico  di cui all'art. 1, comma 3.  4. E' vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1,  dei  fantini  e  dei  cavalieri  che  abbiano  riportato condanne per maltrattamento o  uccisione  di  animali,  spettacoli  o manifestazioni vietati,  competizioni  non  autorizzate  e  scommesse clandestine  di  cui  agli  articoli  544-bis,  544-ter,  544-quater, 544-quinquies e 727 del codice penale, in  cui  si  evidenzi  uso  di sostanze stupefacenti  o  dopanti  attraverso  controlli  a  campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della  gara in base alle norme attualmente vigenti. 5.  La  ASL  competente  per  territorio  garantisce,  durante   lo svolgimento della manifestazione e delle prove,  la  presenza  di  un veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni  dal termine della manifestazione, una  scheda  tecnica,  compilata  sulla base di un modello definito dalla Direzione  generale  della  sanità animale  e  dei  farmaci  veterinari   all'Istituto   zooprofilattico sperimentale della  Lombardia  e  dell'Emilia  Romagna  -  Centro  di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30  giugno  di ogni anno invia alla Direzione generale della sanità animale  e  dei farmaci  veterinari  del  Ministero  della   salute   una   relazione contenente la valutazione dei dati raccolti. 6. La bardatura  e  le  attrezzature  da  utilizzare,  compresa  la ferratura, devono  essere  idonee  ad  evitare  all'animale  lesioni, dolore o sofferenze. A questo fine e' sempre consentito l'utilizzo di protezioni per gli arti degli equidi,  dietro  specifica  indicazione del medico veterinario alla cui presenza si svolge la manifestazione. La scelta della ferratura per garantire  la  sicurezza  degli  equidi tiene conto delle  specifiche  caratteristiche  del  terreno  ove  si svolge la manifestazione".

L'articolo 2, fino al comma 5 incluso, virgola dopo virgola è ricopiato integralmente dai testi Lorenzin del 2016 e 2017. Il comma 6, invece, è ricopiato dalla bozza del dpcm di Giorginanostra (art. 5, comma 4) e costituisce pertanto la novità.

Articolo 3 di Gemmato: "Sostanze ad azione dopante - 1.  E'  vietato  il  trattamento  degli  equidi  con  sostanze  che esplicano azione dopante.  2. E' vietato l'uso di alcol, sostanze stupefacenti o sostanze  che esplicano azione dopante da parte dei fantini. 3. Fatte salve le disposizioni vigenti per  i  controlli  ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano  un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al  comma  1  e  per  la  verifica  dei  requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni  secondo  uno degli standard di riferimento applicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla FISE".

L'articolo 3, nei commi 1 e 3, è un copia-incolla dei Lorenzin del 2016 e 2017. Il comma 2 è nuovo, ma già ampiamente in vigore nel Fallimentone. Da evidenziare, per rafforzare il concetto del copia-incolla, che gli animalai dell'ufficio legale del Ministero hanno fatto firmare a Gemmato la vecchia dizione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anziché dell'attuale Masaf. Che gazzillori!

Articolo 4 di Gemmato: "Disposizioni finali - 1. La presente ordinanza ha efficacia a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  per un periodo di tre mesi. La presente ordinanza e' trasmessa alla  Corte  dei  conti  per  la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana".

L'articolo è un semplicissimo passaggio normativo presente in tutti gli atti.

Allegato A di Gemmato: "Requisiti  tecnici  e  condizioni  essenziali   per   la   tutela dell'incolumita' pubblica e del benessere degli animali: a) il  tracciato  su  cui  si  svolge  la  manifestazione  deve garantire la sicurezza e l'incolumita' dei fantini, dei  cavalieri  e degli equidi nonché delle persone che assistono alla  manifestazione ed e' adeguatamente delimitato al  fine  di  evitare  la  fuga  degli animali; b) il fondo delle piste  o  dei  campi  su  cui  si  svolge  la manifestazione deve essere idoneo anche sulla base della  valutazione del rischio ad attutire  l'impatto  degli  zoccoli  degli  equidi  ed evitare scivolamenti; c) il percorso deve essere protetto con adeguate  paratie  tali da attutire eventuali impatti o cadute; d) il tecnico di cui all'art. 1,  comma  3,  deve  possedere  i requisiti indicati dal Ministero  dell'agricoltura  della  sovranità alimentare e delle foreste e dal CONI, attraverso i propri  organismi di  riferimento,  ed  e'  inserito  in  un  apposito  elenco   tenuto costantemente  aggiornato   e   reso pubblico   tramite   il   sito istituzionale dei Ministeri competenti; e) gli organizzatori garantiscono le  condizioni  di  sicurezza per  la  salute  degli  equidi  durante  tutta  la  manifestazione  e approntano  un  adeguato  servizio  di  soccorso  per  gli   animali, assicurando a tal fine: la presenza di un'ambulanza  veterinaria  per equidi o di un mezzo di trasporto idoneo; la  disponibilita'  di  una struttura  veterinaria  per  equidi;  la  presenza   di   un   medico veterinario ippiatra che prima della manifestazione effettua  l'esame obiettivo generale sugli animali, valuta le  loro  condizioni,  anche sulla base delle certificazioni fornite dal veterinario di fiducia e, ove lo ritenga necessario, esegue  una  visita  piu' approfondita  o ulteriori accertamenti per ammettere gli animali alla manifestazione, oltre ad assicurare il primo soccorso;  f) per poter essere  ammessi  alla  manifestazione  gli  equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati  e registrati  ai  sensi  della  normativa  vigente.  I   requisiti   di identificazione e certificazione degli  equidi  sono  verificati  dal veterinario ufficiale".

L'Allegato A è un effettivo copia-incolla, virgola dopo virgola, dei testi Lorenzin del 2016 e 2017.

Ed ecco qui il testo Lorenzin, aggiornato dalla nostra Redazione con tutti i raffronti tra 2016 e 2017; il testo evidenzia la drammatica situazione normativa dell'Italia.

18 gennaio 2025