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Nippa imbrodolarsi è un bene - 2

Questo articolo nella sostanza non si discosta molto da quello iniziale del dicembre 2023, ma come si vedrà nel dettaglio del paragrafo II inizia a prendere campo la discussione tra la Nippa (risultata poi vittoriosa senza se e senza ma) e gli organi legali del Ministero della Salute.

Andiamo con calma.

I - Testo nel decreto interministeriale dell'8 gennaio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo:

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono impiegati equidi ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, si svolgono in osservanza delle misure volte a garantire la sicurezza e la salute per i fantini, gli equidi ed il pubblico, in conformità alle previsioni del presente decreto, con la presenza di un medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, di un medico veterinario ippiatra individuato dall'ente organizzatore e di un medico chirurgo iscritto all'albo professionale.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ovvero dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri.

I bis - Osservazioni per la Nippa

La presenza del medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, come abbiamo già rilevato in precedenza si pone in netto contrasto con la legge Toscana che ne proibisce la presenza. La questione è da risolvere in tempi brevi, visto che sia la legge regionale che il decreto interministeriale concorrono per lo stesso fine: il benessere animale. Accontentarsi del "a Siena si fa come ci pare" non sembrerebbe una scelta che possa sapersi confrontare con le opportune sedi.

II - Nella bozza del dicembre 2023 l'articolo 2 appariva come 1 e così disponeva, tenendo sempre conto che i richiami agli articoli in questo paragrafo erano collocati sul testo base:

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1.    Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono impiegati equidi ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini, gli equidi ed il pubblico, in conformità al presente decreto.

2.    Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le manifestazioni che si svolgono all’interno dei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e degli impianti ippici riconosciuti dal Coni attraverso le federazioni e gli enti di promozione sportiva, i quali, includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto del presente decreto che prevedono nei propri statuti e regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle previste nel presente decreto.

 

II bis - Osservazioni sui gridolini della Nippa.

 

Si può e si deve parlare di eccezionale vittoria della Nippa partendo proprio da questo articolo 1 nella prima bozza del dicembre 2023. La Nippa suggeriva l'inserimento, che ritroveremo nell'articolo 3 del decreto interministeriale di Abodi, di un proprio comma nel quale venissero evidenziati due passaggi: a) il riconoscimento di manifestazioni con radici storiche più che duecentenarie [NdR: quindi solo Siena]; b) tenere nella dovuta considerazione degli elementi immodificabili di natura architettonica.

I venti sollevati da Sunto che intravedevano lo spostamento della corsa alle Fornaci si sono dissolti nel momento in cui la Nippa ha saputo far passare il principio della conformazione architettonica. Un applauso.

III - Nella bozza dell'aprile 2024, il testo era il seguente:

Articolo 2 - Ambito di applicazione 

1.    Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono impiegati equidi ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, si svolgono in osservanza delle misure volte a garantire la sicurezza e la salute per i fantini, gli equidi ed il pubblico, in conformità alle previsioni del presente decreto, con la presenza di un medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, di un medico veterinario ippiatra individuato dall’ente organizzatore e di un medico chirurgo iscritto all’albo professionale.

2.      Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ovvero dalla Federazione Italiana Sport Equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paraolimpico riconosciuto per gli sport equestri.

 

 

 

 

 

 

 

 

III bis - Osservazioni

Questi due commi, elaborati dall'ufficio legale del Ministero della Salute, sono identici, da copia-incolla, a quelli stabiliti nel decreto interministeriale.

IV - L'ordinanza di Gemmato

Articolo 1  - Ambito di applicazione

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte  al  pubblico,  incluse  le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di  mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e  salute per i  fantini  e  per  gli  equidi,  in  conformità  alla  presente ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante.

2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente  ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono  negli  impianti  e  nei percorsi ufficialmente autorizzati dal  Ministero  per  le  politiche agricole alimentari e  forestali  e  dal  CONI  attraverso  i  propri organismi di  riferimento  e  le  organizzazioni  riconosciute  dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri  statuti  le  discipline  cui  afferiscono  le  manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri  statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti  a quelle stabilite dalla presente ordinanza. 

3. A  tutela  delle  tradizioni,  usi  e  consuetudini  locali,  le manifestazioni di cui al  comma  1  sono  autorizzate  previo  parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la  vigilanza di cui agli articoli 141,141-bis e 142 del  regio  decreto  6  maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, che deve essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale  territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d)  dell'allegato  A,  i cui pareri sono vincolanti per il rilascio  dell'autorizzazione  allo svolgimento della manifestazione. L'ente o il comitato  organizzatore a tal fine  presenta  una  relazione  tecnica  alla  Commissione  che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni  essenziali  di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall'allegato.

IV bis - Ossevazioni

L'Ordinanza Gemmato, come abbiamo già evidenziato, fa riferimento con il copia-incolla a testi di ordinanze precedenti.

24 marzo 2025