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MATERIA: benessere degli animali con riferimento alle manifestazioni popolari in cui vengono impiegati gli equidi. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Ministero della Salute, Ordinanza 21 luglio 2011 (e successive modificazioni e integrazioni): “Ordinanza contingibile e urgente concernente la disciplina delle manifestazioni popolari nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati”. *** Nei miei precedenti scritti (qui e qui) ho affrontato alcuni aspetti del rapporto tra la normativa di fonte statale (in particolare l’Ordinanza del Ministro della Salute 21 luglio 2011), la normativa regionale in materia e le norme del Comune di Siena in tema di Palio ( in primo luogo il Regolamento per il Palio). Nel prossimo intervento ho l’idea di parlare un po’ delle vicende giudiziarie che hanno riguardato la prima ordinanza ministeriale in materia (21 luglio 2009) e quella successiva (21 luglio 2011) che l’ha sostituita. Prima di proseguire in argomento, mi sembra peraltro utile far conoscere (a chi fosse interessato all’argomento) il testo vigente dell’Ordinanza 21 luglio 2011, la cui formulazione iniziale ha subito nel tempo una serie di modifiche. Non ho rinvenuto un testo ufficiale coordinato. Ho provato quindi a redigerne uno partendo dal testo iniziale e apportando le modifiche via via intervenute. Spero di non aver commesso errori. Nel trascrivere l’Ordinanza non ne ho riportato le “premesse” che hanno lo scopo di motivare l’adozione del provvedimento e le sue successive modifiche. 11 ottobre 2020 Roberto Martinelli *** MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 21 LUGLIO 2011 … Il Ministro della Salute Visto … Considerato … Tenuto conto … ORDINA
Art. 1 – Ambito di applicazione 1.Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alla presente ordinanza e all’allegato A che ne costituisce parte integrante. 2.Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso, ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza. 3.A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e ss. mm. ii., che deve essere integrata da un medico veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera ‘d’ dell’allegato A i cui pareri sono vincolanti per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. L’ente o il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall’allegato. Art. 2 – Disposizioni relative a equidi e fantini 1.Nella manifestazioni di cui all’art. 1, comma 1, è vietato l’utilizzo di equidi di età inferiore ai quattro anni. 2.Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità, intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocità degli equidi, è altresì vietato l’utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese. 3.In deroga al comma 2, l’impiego di cavalli di razza purosangue inglesi è consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l’ente o comitato organizzatore predispone una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneità deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di cui all’art. 1, comma 3. 4.E’ vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all’art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietate, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544- quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti. 5.La ASL competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di un modello definito dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, all’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna – Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della Salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti. Art. 3 – Sostanze ad azione dopante 1.E’ vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante. 2.Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all’art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l’accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla FISE. Art. 4 – Disposizioni finali Il termine di validità dell’ordinanza del Ministro della Salute 21 luglio 2011 è prorogato di ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data del 31 agosto 2020. Allegato A Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell’incolumità pubblica e del benessere degli animali a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l’incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione ed è adeguatamente delimitato al fine di evitare la fuga degli animali b) Il fondo delle piste o dei campi si cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo anche sulla base della valutazione del rischio ad attutire l’impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti c) il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute d) Il tecnico di cui all’art. 1, comma 3, deve possedere i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI, attraverso i propri organismi di riferimento, ed è inserito in un apposito elenco tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti [ f) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione e approntano un adeguato servizio di soccorso per gli animali, assicurando a tal fine: la presenza di un’ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto idoneo; la disponibilità di una struttura veterinaria per equidi; la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della manifestazione effettua l’esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base delle certificazioni fornite dal veterinario di fiducia e, ove lo ritenga necessario, esegue una visita più approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli animali alla manifestazione, oltre ad assicurare il primo soccorso g) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale
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