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L'articolo 2 del dpcm firmato da Gemmato Opportuno il confronto tra il testo del prossimo dpcm e quello che adesso fa parte dell'ordinanza Gemmato che scadrà il 17 aprile prossimo. Come si può vedere l'attuale ordinanza, oltre a richiamare l'allegato A, specifica con il comma 3 il richiamo alla Commissione di Vigilanza che dovrà emettere il proprio parere sull'agibilità della pista. Abbiamo visto nell'articolo 1 pubblicato ieri che la Commissione di Vigilanza viene definita semplicemente "Commissione"; pertanto con questi due articoli resi pubblici dai nostri uccellini romani, ma ancora in bozza, possiamo sostenere che non esistono variazioni sostanziali tra l'Ordinanza Gemmato e il dpcm che verrà firmato sempre da Gemmato. Il campo d'azione della Commissione di Vigilanza nel dpcm è ben specificato nell'Articolo 3 come vedremo. Articolo 2 - Ambito di applicazione 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono impiegati equidi ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, si svolgono in osservanza delle misure volte a garantire la sicurezza e la salute per i fantini, gli equidi ed il pubblico, in conformità alle previsioni del presente decreto, con la presenza di un medico veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio, di un medico veterinario ippiatra individuato dall’ente organizzatore e di un medico chirurgo iscritto all’albo professionale. 2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ovvero dalla Federazione Italiana Sport Equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paraolimpico riconosciuto per gli sport equestri L'articolo 1 dell'Ordinanza Gemmato recita così: Ambito di applicazione - 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alla presente ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante. 2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza. 3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza di cui agli articoli 141,141-bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, che deve essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d) dell'allegato A, i cui pareri sono vincolanti per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione. L'ente o il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall'allegato. 4 marzo 2025 |
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