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Il primo articolo del dpcm

Ecco il testo dell'art. 1 del dpcm che andrà a firmare Gemmato, dopo tutti i "visto" e i "considerato":

Articolo 1 - Definizioni 

1.   Ai fini del presente decreto si intende per:

a)     ente organizzatore: persona fisica o giuridica che organizza la manifestazione;

b)     fantini: persone fisiche che conducono gli equidi durante lo svolgimento della manifestazione;

c)     equidi: i cavalli atleti, come definiti dall’articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;

d)     tecnico del fondo: la persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall’allegato 2 del presente decreto, iscritto nell’elenco pubblicato dal Ministero della salute;

e)     mostre: esposizione statica di equidi al pubblico;

f)      sfilate e cortei: passaggio di equidi con persone o mezzi in successione lenta e ordinata;

g)     prove: ciascuna delle esecuzioni parziali o totali del percorso della manifestazione;

h)     Autorità competente: l’Autorità che autorizza lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente decreto ai sensi dell’articolo 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

i)      Commissione: la Commissione di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 1940, n. 635;

l)    medico veterinario ippiatra: medico veterinario con comprovata esperienza nel settore degli equidi

 3 marzo 2025