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Il primo articolo del dpcm Ecco il testo dell'art. 1 del dpcm che andrà a firmare Gemmato, dopo tutti i "visto" e i "considerato":
Articolo 1 -
Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) ente organizzatore: persona fisica o giuridica che organizza la manifestazione; b) fantini: persone fisiche che conducono gli equidi durante lo svolgimento della manifestazione; c) equidi: i cavalli atleti, come definiti dall’articolo 22 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; d) tecnico del fondo: la persona fisica in possesso dei requisiti stabiliti dall’allegato 2 del presente decreto, iscritto nell’elenco pubblicato dal Ministero della salute; e) mostre: esposizione statica di equidi al pubblico; f) sfilate e cortei: passaggio di equidi con persone o mezzi in successione lenta e ordinata; g) prove: ciascuna delle esecuzioni parziali o totali del percorso della manifestazione; h) Autorità competente: l’Autorità che autorizza lo svolgimento delle manifestazioni previste dal presente decreto ai sensi dell’articolo 68 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. i) Commissione: la Commissione di cui agli articoli 141, 141-bis e 142 del regio decreto 1940, n. 635; l) medico veterinario ippiatra: medico veterinario con comprovata esperienza nel settore degli equidi 3 marzo 2025 |
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