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Il pacchetto dei primi articoli da ritoccare Articolo 92 Relazione - Il richiamo storico serve per comprendere come il fulcro dell'intera impostazione della giustizia paliesca sia confluito in questo "nuovo" articolo che detta un'articolata successione di commi dai quali è impossibile evadere. L'elaborazione dell'articolo, avvenuta nell'era Piccini del 1999, propone un preciso campo di intervento sanzionatorio, al di là del divieto di usare qualunque materiale anonimo (2019, era De Mossi). Occorre, anche per eventuali modifiche all'articolo, una profonda disamina dei poteri decisionali che devono essere attribuiti all'Assessore Delegato, in primis tutto ciò che, pur facendo parte del concetto di "fatti notori", è ignorato dai Deputati. L'importanza di stabilire, da parte del Sindaco appena insediatosi, una linea da seguire negli anni del mandato elettorale, così come abbiamo evidenziato parlando dell'Articolo 102-bis, aiuta a disimpegnarsi sui "fatti notori" non rilevati dai Deputati. Vero è che gli stessi Deputati, attraverso il co. 3, possono sentire onorandini, capitani, mossiere, comandante delle guardie e fantini, ma è altrettanto vero che questa parte del comma 3 non è mai stata messa in pratica, visto che il tempo a disposizione (cinque giorni) coincide con quello dell'acquisizione dei documenti di parte e si innesta l'impraticabilità operativa di ascolto. I "fatti notori" e l'abolizione del co. 2 costituiscono motivi di confronto per i nove della Commissione, al fine di trovare un nuovo equilibrio pre-sanzionatorio che riduca l'impatto polemico (sempre presente finché il Palio si correrà in Piazza) sulle decisioni. E' da ribadire il fatto che i "magnifici nove" dovranno studiare con attenzione non come si vorrà modificare l'articolo, bensì quale sia il punto di arrivo. Di conseguenza, appare chiara la domanda: è giusto che l'Assessore Delegato debba restare vincolato alla sola Relazione dei Deputati? Il testo dell'art. 92 Nei sette giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati della Festa, ottemperando a quanto disposto dal co. 1 dell'Art. 102-bis, devono rimettere all'Assessore Delegato una relazione in merito all'organizzazione ed all'intero svolgimento del Palio stesso. Della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Festa e del Mossiere e tutti gli atti e/o documentazioni acquisiti da fonti non anonime entro il termine perentorio di cinque giorni successivi al Palio. E' fatto obbligo, prima dei sette giorni di cui al precedente co. 1, che i Deputati della Festa possano sentire Priori e/o Capitani delle Contrade, oltre a fantini, Mossiere e Comandante della Polizia Comunale, su fatti di dominio pubblico e che non risultino appresi dagli stessi Deputati. L'Assessore Delegato può redigere una relazione indipendente che farà parte della Relazione dei Deputati di cui al co. 2.
27 novembre 2024 |
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