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La legge italiana non prevede maltrattamenti ai cavalli

Ben vengano tutte le indagini della Magistratura sui cavalli infortunati e sul Palio: Siena non ha nulla da temere dalle leggi. Tutt'altro. «Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente». Questa disposizione è contenuta nell'art. 3 della legge che ha, modificando nella sostanza applicativa l'art. 727 del codice penale, inserito gli articoli dal 544-bis al 544-quinques dove sono specificate le pene sui "delitti contro il sentimento degli animali".

Il Palio è "esentato" dall'applicazione delle pene previste, proprio perché rientra di diritto nell'elenco previsto dalla legge della Regione Toscana riguardo la tutela degli animali. Di conseguenza c'è da chiedersi di cosa si stia parlando, e, più che altro, se la Procura di Siena, nella sua legittima azione, si sia fermata a leggere solo l'art. 1 della legge sui "delitti contro il sentimento degli animali", oppure abbia letto, con massima attenzione, anche l'art. 3 della stessa legge.

Comunque, c'è una zona grigia nell'organizzazione paliesca di Palazzo. A nulla, infatti, sono stati i nostri appelli scritti in occasione della fase pre-elettorale di giugno e di quella del ballottaggio, allorché sollecitavamo la modifica di quelle ordinanze attraverso le quali il Sindaco si auto-autorizza per poter effettuare il Palio in Piazza del Campo. La cultura del copia-incolla che, dai tempi di Suor Palio a quelli del tandem Frate Palio-soubrette, ha accompagnato tutti i documenti ufficiali di Palazzo, non ha mai potuto recepire, perché non ne era a conoscenza, una legge dello Stato emanata nel 2004 e che è stata, in quel momento, plasmata anche per evitare conseguenze giudiziarie nello svolgimento del Palio in Piazza del Campo.

La mancanza di conoscenza, che è alla base del volgare copia-incolla, deve essere colmata con massima attenzione, anche se, in teoria, le stesse ordinanze di auto-autorizzazione, a cui abbiamo fatto riferimento, possono contenere tra le righe i necessari riferimenti e agganci alla legge dello Stato, ed a quella regionale.

Un lavoro che necessita professionalità; professionalità che non esistono nella pianta organica di Palazzo. Al momento, del resto, la situazione più importante è rivolta all'azione della Procura di Siena, i cui limiti sono scanditi dalla parte finale dell'art. 3 della legge sui "delitti contro il sentimento degli animali".

Perché sia chiaro una volta per tutte. Al di là della penosa retorica sul cosiddetto "bene ai cavalli" e pur risultando ineccepibile ogni tutela giuridica in difesa di questi esseri viventi e senzienti, il cavallo, come tutti gli animali, non ha la capacità giuridica poiché è privo di diritti ed obblighi, ma è solo beneficiario della tutela che a Siena, nel Palio, certo non manca. Non c'è necessità di insegnare, o suggerire, a Luigi De Mossi il modo di agire al riguardo.

29 ottobre 2018