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La pubblicazione della sentenza del Giudice Alabiso,
avvenuta il 5 marzo e che ha colto tutti di sorpresa ad eccezione dei
cronisti de La Nazione, è particolarmente interessante in molte
angolazioni; ma è opportuno seguire, punto dopo punto, l'intera
determinazione finale che ha assolto i «tre dell'Onda» con la più ampia
formula possibile ed immaginabile alla vigilia del 15 febbraio.
La sentenza è un evidente riconoscimento all'azione
intrapresa dai «tre dell'Onda», che hanno sempre rifiutato di
considerarsi colpevoli ed hanno intrapreso la strada più difficile:
quella di opporsi al decreto penale di condanna.
Le loro ragioni, e parte
del mondo paliesco (visto che molti incapaci ed incompetenti onorandini
erano dell'idea di provvedere al "saldo" della sanzione
pecuniaria), emergono con estrema chiarezza dal dispositivo del Giudice
Alabiso (nella foto), il quale, come ha sempre sostenuto il PM Marini, ha
trattato l'argomento solo ed esclusivamente per quanto riguardava l'accusa
ai «tre dell'Onda», non entrando, pertanto, nel merito della Festa. Del
resto, questa linea è accettabile, sia per le risultanze finale, sia per
i contenuti che si emergono con chiarezza nel dispositivo.
La cronistoria
del processo è bene illustrata nelle motivazioni, ed il Giudice Alabiso
ha millimetricamente riproposto tutte le fasi. Particolarmente curioso è
l'esame che effettua sulle testimonianze; mentre si sofferma a lungo nel
riproporre nell'atto conclusivo quelle ritenute fondamentali (Roghi.
Cianchino, Pes, Fineschi, Arispici, Centini, Cinotti, Soldani e Sala),
Alabiso ritiene "superflue" quelle rilasciate da Falaschi, Magi,
Mele, Mocenni, Gabrielli, Corbelli, Manganelli e Toti. Insomma per
quest'ultima "schiera" l'intervento nel dibattimento non ha
prodotto la determinazione finale.
Molto accurato è il "sunto"
effettuato sulle interpretazioni fornite in merito ai farmaci rinvenuti su
Penna Bianca; mentre "gradita" al Giudice sembra essere stata la
documentazione filmata, fornita dal collegio di difesa, di tutte le fasi
dell'incidente del 16 agosto '98, riproposte da una "varietà di
punti di ripresa", che hanno "facilitato il compito del
Giudice" nella "ricostruzione dei fatti di causa".
In tutte
le pagine della sentenza di Alabiso, abbiamo riscontrato due sole
inesattezze. La prima si riscontra nell'elencazione delle "fonti
documentali", della seconda parleremo più avanti.
Tra le fonti
documentali è stato inserito, ovviamente, anche il Regolamento del Palio
e, a tal proposito, Alabiso fa osservare che manca "l'identificazione
del redattore". La mancanza è provata dalla storia della Festa,
allorché nell'ottobre 1906 la Giunta comunale pensò di unire i due
Regolamenti della Festa (quello organizzativo dell'Amministrazione
comunale e quello punitivo della Prefettura di Siena) in un unico
"dossier", pur con gli accorgimenti di rito. L'attuale
Regolamento ha preso spunto, nel 1949, da quello del 1906 ed è per questo
motivo che non esiste "l'identificazione del redattore".
A
questo punto la sentenza (pp. 7 e ss.) entra nel vivo e Alabiso
ripercorre, in successione, le tappe dall'assegnazione alla mossa. In
questa fase il Giudice commette il secondo lieve errore, in quanto afferma
che il Pes nel procedere verso la mossa "alza il nerbo in risposta ai
contradaioli che lo acclamano". Ecco, il fatto che non solo il Pes,
ma tutti i fantini che escono dall'Entrone alzino il nerbo non è per
salutare i propri contradaioli, bensì le Autorità. Questo
"saluto" risale alla ripresa del Palio dopo la prima guerra
mondiale come tutti sanno. L'ordine di alzare il nerbo in
segno di saluto è del Comandante delle Guardie comunali.
Grazie ai video
forniti dal collegio di difesa, le fasi della mossa, e quelle riguardanti
il cambio del ferro a Penna Bianca, sono illustrate in maniera precisa e
dettagliata così come quelle successive all'incidente.
In questa parte
della sentenza, che poi rappresenta il "cuore" dell'intero
dibattimento penale, il Giudice Alabiso si sofferma giustamente, anche se
velatamente, sul fatto che l'indagine tossicologica su Penna Bianca sia
stata «effettuata secondo il protocollo anti-doping dell'UNIRE» ed
rimarca, felicemente, il fatto che «l'esame epatico ha escluso la
presenza di sostanze eccitanti e psicostimolanti».
Poi, l'indagine
condotta dal P.M. Marini, definita da Aloisio «chiaramente indiziaria,
che non ha trovato alcun sostegno negli elementi emersi nel corso
dell'istruttoria». Ed ancora: «appare opportuno premettere che la norma
consente il giudizio indiziario a condizione che gli indizi siano gravi,
precisi e concordanti». Ma Alabasio ritiene che «il quadro probatorio a
sostegno dell'accusa è ben lungi dal presentare tali caratteristiche».
Interessante anche la considerazione che il Giudice fa sui tre imputati,
perché ritiene che le figure del barbaresco e del veterinario non
svolgono "nessuna funzione strategica" e che, pertanto, le
responsabilità siano solo del Capitano, anche come ben prevede l'art. 57
del Regolamento del Palio.
Le considerazioni precise di Alabasio sia su
Castagnini (Capitano) che sul Pes (fantino) meritano di essere riproposte
all'attenzione del lettore (p. 10 e ss. della sentenza): «Che il cavallo
fosse in perfetta forma lo dimostra anche la condotta in generale tenuta
dal Castagnini e dal Pes. Il primo, quale capitano e quindi stratega
dell'Onda, con l'ingaggio del Pes, uno dei fantini plurivittoriosi
attualmente in attività, ha rischiato molto sia in termini economici che
di consenso in Contrada, e, quindi, appare molto arduo ipotizzare che su
questa base egli mandasse allo sbaraglio un cavallo infermo e come tale
inadatto, quantomeno, a puntare alla vittoria. Circa il Pes, che ha
confermato la propria fama nel modo in cui ha gestito la lunga attesa
della partenza e nella stessa condotta di gara fino allo schianto, deve
rilevarsi che per un fantino la vittoria del Palio, oltre ad accrescere il
prestigio professionale, è motivo di ingenti guadagni che non si limitano
al mero ingaggio. E' altrettanto arduo, quindi, ritenere che un fantino
dell'esperienza del Pes, possa, innanzitutto, non accorgersi
dell'infermità del cavallo, e, quindi, insistere nel correre per quella
contrada che non gli offre garanzie di vittoria, potendo peraltro anche in
extremis cambiare casacca».
E da questo perfetto ragionamento, Alabisio
conclude con la disintegrazione degli animalai: «L'accusa privata ha
chiesto la condanna degli imputati rilevando che la posizione antalgica
assunta dal cavallo al momento dello spostamento del ferro è il segno del
suo precario stato di salute; che la somministrazione del fenilbutazone si
è verificata in corrispondenza della data di assegnazione del cavallo;
che gli imputati hanno agito perché non partecipare al Palio è un'onta.
Detti argomenti sono privi di pregio. Effettivamente il cavallo, quando
sente lo spostamento del ferro e nel momento di uscire autonomamente dai
canapi, non poggia la zampa, ma è altrettanto evidente che i chiodi sono
fuori posizione, così da recare un intuibile fastidio alla normale
postura -per meglio comprendere si deve far riferimento a chi si ritrova
un sassolino nella scarpa e, di riflesso, non poggia il piede nel punto in
cui il corpo estraneo insiste sulla pianta-. I consulenti hanno tutti
ribadito che i dati a disposizione sono fin troppo vaghi per trarre
conclusioni certe circa le modalità -e finalità- di somministrazione di
quei farmaci. Infine, è notorio che un'onta può essere la vittoria del
Palio da parte della contrada nemica, di sicuro non lo è la mancata
partecipazione alla festa perché il cavallo è infortunato. Spesso,
infatti, è accaduto che capitani ritirino il cavallo suscitando delusione
tra i contradaioli, ma ottenendo la loro piena e assoluta comprensione».
E' tutto. La fortuna del Palio è stata quella che «i tre dell'Onda» si
sono opposti al decreto penale del gennaio 1999.
12
marzo 2001 Sergio Profeti |