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La sentenza del «Processo al Palio» punto per punto

 

La pubblicazione della sentenza del Giudice Alabiso, avvenuta il 5 marzo e che ha colto tutti di sorpresa ad eccezione dei cronisti de La Nazione, è particolarmente interessante in molte angolazioni; ma è opportuno seguire, punto dopo punto, l'intera determinazione finale che ha assolto i «tre dell'Onda» con la più ampia formula possibile ed immaginabile alla vigilia del 15 febbraio.

La sentenza è un evidente riconoscimento all'azione intrapresa dai «tre dell'Onda», che hanno sempre rifiutato di considerarsi colpevoli ed hanno intrapreso la strada più difficile: quella di opporsi al decreto penale di condanna.

Le loro ragioni, e parte del mondo paliesco (visto che molti incapaci ed incompetenti onorandini erano dell'idea di provvedere al "saldo" della sanzione pecuniaria), emergono con estrema chiarezza dal dispositivo del Giudice Alabiso (nella foto), il quale, come ha sempre sostenuto il PM Marini, ha trattato l'argomento solo ed esclusivamente per quanto riguardava l'accusa ai «tre dell'Onda», non entrando, pertanto, nel merito della Festa. Del resto, questa linea è accettabile, sia per le risultanze finale, sia per i contenuti che si emergono con chiarezza nel dispositivo.

La cronistoria del processo è bene illustrata nelle motivazioni, ed il Giudice Alabiso ha millimetricamente riproposto tutte le fasi. Particolarmente curioso è l'esame che effettua sulle testimonianze; mentre si sofferma a lungo nel riproporre nell'atto conclusivo quelle ritenute fondamentali (Roghi. Cianchino, Pes, Fineschi, Arispici, Centini, Cinotti, Soldani e Sala), Alabiso ritiene "superflue" quelle rilasciate da Falaschi, Magi, Mele, Mocenni, Gabrielli, Corbelli, Manganelli e Toti. Insomma per quest'ultima "schiera" l'intervento nel dibattimento non ha prodotto la determinazione finale.

Molto accurato è il "sunto" effettuato sulle interpretazioni fornite in merito ai farmaci rinvenuti su Penna Bianca; mentre "gradita" al Giudice sembra essere stata la documentazione filmata, fornita dal collegio di difesa, di tutte le fasi dell'incidente del 16 agosto '98, riproposte da una "varietà di punti di ripresa", che hanno "facilitato il compito del Giudice" nella "ricostruzione dei fatti di causa".

In tutte le pagine della sentenza di Alabiso, abbiamo riscontrato due sole inesattezze. La prima si riscontra nell'elencazione delle "fonti documentali", della seconda parleremo più avanti.

Tra le fonti documentali è stato inserito, ovviamente, anche il Regolamento del Palio e, a tal proposito, Alabiso fa osservare che manca "l'identificazione del redattore". La mancanza è provata dalla storia della Festa, allorché nell'ottobre 1906 la Giunta comunale pensò di unire i due Regolamenti della Festa (quello organizzativo dell'Amministrazione comunale e quello punitivo della Prefettura di Siena) in un unico "dossier", pur con gli accorgimenti di rito. L'attuale Regolamento ha preso spunto, nel 1949, da quello del 1906 ed è per questo motivo che non esiste "l'identificazione del redattore".

A questo punto la sentenza (pp. 7 e ss.) entra nel vivo e Alabiso ripercorre, in successione, le tappe dall'assegnazione alla mossa. In questa fase il Giudice commette il secondo lieve errore, in quanto afferma che il Pes nel procedere verso la mossa "alza il nerbo in risposta ai contradaioli che lo acclamano". Ecco, il fatto che non solo il Pes, ma tutti i fantini che escono dall'Entrone alzino il nerbo non è per salutare i propri contradaioli, bensì le Autorità. Questo "saluto" risale alla ripresa del Palio dopo la prima guerra mondiale come tutti sanno. L'ordine di alzare il nerbo in segno di saluto è del Comandante delle Guardie comunali.

Grazie ai video forniti dal collegio di difesa, le fasi della mossa, e quelle riguardanti il cambio del ferro a Penna Bianca, sono illustrate in maniera precisa e dettagliata così come quelle successive all'incidente.

In questa parte della sentenza, che poi rappresenta il "cuore" dell'intero dibattimento penale, il Giudice Alabiso si sofferma giustamente, anche se velatamente, sul fatto che l'indagine tossicologica su Penna Bianca sia stata «effettuata secondo il protocollo anti-doping dell'UNIRE» ed rimarca, felicemente, il fatto che «l'esame epatico ha escluso la presenza di sostanze eccitanti e psicostimolanti».

Poi, l'indagine condotta dal P.M. Marini, definita da Aloisio «chiaramente indiziaria, che non ha trovato alcun sostegno negli elementi emersi nel corso dell'istruttoria». Ed ancora: «appare opportuno premettere che la norma consente il giudizio indiziario a condizione che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti». Ma Alabasio ritiene che «il quadro probatorio a sostegno dell'accusa è ben lungi dal presentare tali caratteristiche».

Interessante anche la considerazione che il Giudice fa sui tre imputati, perché ritiene che le figure del barbaresco e del veterinario non svolgono "nessuna funzione strategica" e che, pertanto, le responsabilità siano solo del Capitano, anche come ben prevede l'art. 57 del Regolamento del Palio.

Le considerazioni precise di Alabasio sia su Castagnini (Capitano) che sul Pes (fantino) meritano di essere riproposte all'attenzione del lettore (p. 10 e ss. della sentenza): «Che il cavallo fosse in perfetta forma lo dimostra anche la condotta in generale tenuta dal Castagnini e dal Pes. Il primo, quale capitano e quindi stratega dell'Onda, con l'ingaggio del Pes, uno dei fantini plurivittoriosi attualmente in attività, ha rischiato molto sia in termini economici che di consenso in Contrada, e, quindi, appare molto arduo ipotizzare che su questa base egli mandasse allo sbaraglio un cavallo infermo e come tale inadatto, quantomeno, a puntare alla vittoria. Circa il Pes, che ha confermato la propria fama nel modo in cui ha gestito la lunga attesa della partenza e nella stessa condotta di gara fino allo schianto, deve rilevarsi che per un fantino la vittoria del Palio, oltre ad accrescere il prestigio professionale, è motivo di ingenti guadagni che non si limitano al mero ingaggio. E' altrettanto arduo, quindi, ritenere che un fantino dell'esperienza del Pes, possa, innanzitutto, non accorgersi dell'infermità del cavallo, e, quindi, insistere nel correre per quella contrada che non gli offre garanzie di vittoria, potendo peraltro anche in extremis cambiare casacca».

E da questo perfetto ragionamento, Alabisio conclude con la disintegrazione degli animalai: «L'accusa privata ha chiesto la condanna degli imputati rilevando che la posizione antalgica assunta dal cavallo al momento dello spostamento del ferro è il segno del suo precario stato di salute; che la somministrazione del fenilbutazone si è verificata in corrispondenza della data di assegnazione del cavallo; che gli imputati hanno agito perché non partecipare al Palio è un'onta. Detti argomenti sono privi di pregio. Effettivamente il cavallo, quando sente lo spostamento del ferro e nel momento di uscire autonomamente dai canapi, non poggia la zampa, ma è altrettanto evidente che i chiodi sono fuori posizione, così da recare un intuibile fastidio alla normale postura -per meglio comprendere si deve far riferimento a chi si ritrova un sassolino nella scarpa e, di riflesso, non poggia il piede nel punto in cui il corpo estraneo insiste sulla pianta-. I consulenti hanno tutti ribadito che i dati a disposizione sono fin troppo vaghi per trarre conclusioni certe circa le modalità -e finalità- di somministrazione di quei farmaci. Infine, è notorio che un'onta può essere la vittoria del Palio da parte della contrada nemica, di sicuro non lo è la mancata partecipazione alla festa perché il cavallo è infortunato. Spesso, infatti, è accaduto che capitani ritirino il cavallo suscitando delusione tra i contradaioli, ma ottenendo la loro piena e assoluta comprensione».

E' tutto. La fortuna del Palio è stata quella che «i tre dell'Onda» si sono opposti al decreto penale del gennaio 1999.

12 marzo 2001

Sergio Profeti