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Il
banale copia-incolla di Palazzo
Anche il Codice deontologico dei medici
Veterinari ci è toccato studiare con attenzione per far emergere le banalità
dei copia-incolla di Palazzo.
Il testo va interamente scorso per verificare
in quali mani viene gestito il Palio e con la speranza che questa pagina
risulti chiara.
| L'abusivo Codice
deontologico di Palazzo In
corsivo le frasi da copia-incolla |
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Codice
deontologico ufficiale della FNOVI
Il carattere più piccolo indica che il
Comune non ha effettuato il copia-incolla |
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Disposizione introduttiva
Il presente Codice Deontologico (il "Codice")
prevede le disposizioni generali e specifiche applicabili al Medico
Veterinario, componente la Commissione Tecnica Comunale per il
Protocollo Equino e la Commissione Veterinaria del Palio.
Le disposizioni specifiche disciplinano i
comportamenti più ricorrenti dei medici veterinari e non limitano
l'ambito di applicazione dei principi generali espressi dai Codici
Deontologici dell'Ordine di appartenenza. |
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Art. 1 - Medico Veterinario
Il Medico Veterinario svolge la propria
attività professionale al servizio della collettività e a tutela
della salute degli animali e dell'uomo. In particolare, egli dedica
la sua opera:
• alla protezione dell'uomo e degli
animali dai pericoli e danni derivanti dall'ambiente, dalle malattie
degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di
origine animale:
• alla prevenzione, alla diagnosi e alla
cura delle malattie degli animali e alla tutela del loro benessere;
• alla conservazione e allo sviluppo
funzionale del patrimonio zootecnico;
• alla conservazione e alla salvaguardia
dell'ambiente e del patrimonio faunistico ispirate ai principi di
tutela della diversità biologica e della coesistenza compatibile con
l'uomo;
• alle attività legate alla vita degli
animali d'affezione, da competizione sportiva ed esotici;
• alla promozione del rispetto degli
animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti;
• alla promozione di campagne di
prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto
rapporto uomo-animali-ambiente;
• alle attività collegate alle produzioni
alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei
rischi connessi alla gestione della sicurezza alimentare. |
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Art. 1 - Medico Veterinario Il Medico
Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio
della collettività e a tutela della salute degli animali e
dell'uomo. In particolare, dedica la sua opera:
- alla protezione dell'uomo e degli animali
dai pericoli e danni derivanti dall'ambiente, dalle malattie degli
animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine
animale;
- alla prevenzione, alla diagnosi e alla
cura delle malattie degli animali e alla tutela del loro benessere;
- alla conservazione e allo sviluppo
funzionale del patrimonio zootecnico;
- alla conservazione e alla salvaguardia
dell'ambiente e del patrimonio faunistico ispirate ai principi di
tutela della diversità biologica e della coesistenza compatibile con
l'uomo;
- alle attività legate alla vita degli
animali d'affezione, da competizione sportiva ed esotici;
- alla promozione del rispetto degli animali
e del loro benessere in quanto esseri senzienti;
- alla promozione di campagne di prevenzione
igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto
uomo-animali-ambiente;
- alle attività collegate alle produzioni
alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei
rischi connessi alla gestione della sicurezza alimentare. |
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Art. 2 - Definizione di deontologia
veterinaria La deontologia
veterinaria è l'insieme dei principi e delle regole che ogni Medico
Veterinario deve osservare, e alle quali deve ispirarsi
nell'esercizio della propria professione. L'ignoranza della
deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità disciplinare
conseguente al mancato rispetto dei suoi precetti. |
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Art. 2
- Definizione - La deontologia veterinaria è l'insieme dei principi
e delle regole che ogni Medico Veterinario deve osservare, e alle
quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione. L'ignoranza
della deontologia veterinaria non esime dalla responsabilità
disciplinare conseguente al mancato rispetto dei suoi precetti. |
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Art. 3 Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti
i Medici Veterinari nello svolgimento delle proprie attività, nei
reciproci rapporti tra Colleghi e nei confronti degli utenti. |
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Art. 3
- Ambito di applicazione - Le norme deontologiche si applicano a
tutti i Medici Veterinari nello svolgimento delle proprie attività,
nei reciproci rapporti tra Colleghi e nei confronti degli utenti. |
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Art. 4 - Potestà disciplinare - Spetta agli organi disciplinari la
potestà di comminare sanzioni adeguate e proporzionate alla
violazione delle norme deontologiche.
Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e
devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché
delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno
concorso a determinare la violazione. |
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Art. 4 Responsabilità disciplinare
La responsabilità disciplinare discende
dall'inosservanza o dall'ignoranza dei precetti, degli obblighi e
dei divieti fissati nel presente Codice, nelle disposizioni
inerenti la legislazione nazionale e nelle norme deontologiche
vigenti in Italia che regolano la professione del medico
veterinario.
La responsabilità disciplinare deriva
altresì dalla violazione del codice di comportamento di cui al
D.P.R.62/2013 aggiornato dal D.P.R. 81/2023, il quale si estende
anche ai collaboratori esterni e consulenti che operano in nome e
per conto del Comune di Siena. La mancata osservanza costituisce
abuso o mancanza nell'esercizio professionale e fatto disdicevole al
decoro professionale e all'immagine dell'Ente qualora il fatto
sia conseguente ad una condotta volontaria (commissiva o
omissiva).
Oggetto di specifica valutazione è il
comportamento complessivo del Medico Veterinario. |
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Art. 5 - Responsabilità disciplinare -
La responsabilità disciplinare discende
dall'inosservanza o dall'ignoranza dei precetti, degli obblighi e
dei divieti fissati nel presente Codice Deontologico. La mancata
osservanza costituisce abuso o mancanza nell'esercizio professionale
e fatto disdicevole al decoro professionale come condotta volontaria
e/o omissiva.
Oggetto di specifica valutazione è il
comportamento complessivo del Medico Veterinario.
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Art. 6 - Attività all'estero e attività in Italia dei Medici
Veterinari - Nell'esercizio di
attività professionali all'estero, ove consentite, il Medico
Veterinario italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche
dello Stato in cui viene svolta l'attività. Del pari il Medico
Veterinario comunitario o di Paese terzo, nell'esercizio
dell'attività professionale in Italia, quando questa gli sia
consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto della
legislazione e delle norme deontologiche vigenti in Italia. |
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Art. 5 Status professionale
Il Medico Veterinario non abusa del proprio
status professionale in nessun caso, e qualora rivesta
cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale.
Svolge, altresì, l'attività professionale in adeguate
condizioni psico- fisiche. |
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Art. 7 - Status professionale -
Il Medico Veterinario non abusa del proprio
status professionale in nessun caso.
Il Medico Veterinario
che riveste cariche pubbliche non può
avvalersene per vantaggio professionale.
Il Medico Veterinario
svolge l'attività professionale in adeguate condizioni psicofisiche. |
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Art. 6 Comportamento secondo scienza,
coscienza e professionalità
L'esercizio della professione del Medico Veterinario deve ispirarsi
a scienza, coscienza e professionalità. Il Medico Veterinario non
deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con
adeguata competenza e con assicurazione di mezzi e impegno
professionale e temporale adeguato ai singoli casi.
La diagnosi a fini preventivi,
terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non
delegabile competenza del Medico Veterinario da esercitarsi in
autonomia e responsabilità.
I medici veterinari della Commissione
Tecnica Comunale per il protocollo equino e della Commissione
Veterinaria per il Palio dovranno eseguire la propria prestazione
professionale con imparzialità, responsabilità, integrità, coerenza
e terzietà rispetto a soggetti portatori di interessi personali e di
parte. Dovere del Medico Veterinario sia pubblico che privato è
di garantire prestazioni professionali qualificate in conformità
all'abilitazione di Stato conseguita e nel rispetto della fede
pubblica di cui gli Ordini risultano depositari. |
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Art. 8 - Comportamento secondo scienza,
coscienza e professionalità. -
L'esercizio della professione del Medico
Veterinario deve ispirarsi a scienza, coscienza e professionalità.
Il Medico Veterinario non deve accettare incarichi che sappia di non
poter svolgere con adeguata competenza e con assicurazione di mezzi
e impegno professionale e temporale adeguato ai singoli casi.
La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e
riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza
del Medico Veterinario, da esercitarsi in autonomia e
responsabilità.
Dovere del Medico Veterinario sia pubblico
che privato è di garantire prestazioni professionali qualificate in
conformità all'abilitazione di Stato conseguita e nel rispetto della
fede pubblica di cui gli Ordini risultano depositari |
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Art. 7 Dovere di diligenza e prudenza
Il Medico Veterinario deve adempiere ai
propri doveri professionali con diligenza e prudenza.
Il Medico Veterinario ha l'obbligo di
denunciare all'Ordine ogni tentativo tendente a imporgli
comportamenti non conformi al Codice, da qualunque parte provenga.
Deve a tal proposito mettere l'Ordine nelle condizioni di provvedere
alla sua tutela e a quella del decoro professionale proprio e della
professione che rappresenta. |
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Art. 9 - Dovere di diligenza e prudenza -
Il Medico Veterinario deve adempiere ai
propri doveri professionali con diligenza e prudenza.
Il Medico Veterinario ha l'obbligo di
denunciare all'Ordine ogni tentativo tendente a imporgli
comportamenti non conformi al Codice Deontologico, da qualunque
parte provenga. Deve a tal proposito mettere l'Ordine nelle
condizioni di provvedere alla sua tutela e a quella del decoro
professionale proprio e della professione che rappresenta. |
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Art. 10 - Dovere di aggiornamento professionale - E' dovere del
Medico Veterinario curare costantemente nel corso della vita
professionale, l'aggiornamento della propria preparazione
professionale e la formazione continua, conservando e accrescendo le
conoscenze e le competenze tecnico-scientifiche, etico-deontologiche
e gestionali-organizzative con particolare riferimento ai settori
nei quali è svolta l'attività. E'
inoltre dovere dello stesso informarsi in merito all'attualità e
all'evoluzione professionale ed essere a conoscenza di norme,
dileggi e di atti regolamentari di interesse medico veterinario.
Il Medico Veterinario, quando richiesto
dall'Ordine professionale di appartenenza e in tutti i casi di
interesse disciplinare, ove vengano ipotizzate condizioni di
negligenza e/o di cattiva pratica professionale, deve documentare
compiutamente l'attività di aggiornamento svolta. |
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Art. 8 Doveri di probità, dignità e decoro
Il Medico Veterinario deve ispirare la
propria condotta all'osservanza dei doveri di probità ovvero onestà
morale, dignità e decoro nell'esercizio della professione.
Il Medico Veterinario deve svolgere la
sua attività con lealtà e correttezza nei confronti degli utenti,
dei colleghi, degli animali e della società. |
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Art. 11 - Doveri di probità, dignità e decoro - Il Medico
Veterinario deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei
doveri di probità ovvero onestà morale, dignità e decoro
nell'esercizio della professione. Il
Medico Veterinario deve svolgere la sua attività con lealtà e
correttezza nei confronti degli utenti, dei Colleghi e degli
animali, e della società. |
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Art. 9 Dovere di indipendenza intellettuale
Nell'esercizio dell'attività professionale
il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria
indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti esterni e imposizioni di carattere
commerciale.
Il Medico Veterinario deve attenersi alle
conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della
professione e non deve soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura.
Il Medico Veterinario deve essere
promotore della cultura della legalità. |
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Art. 12 - Dovere di indipendenza intellettuale -
Nell'esercizio dell'attività professionale
il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria
indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da
pressioni o condizionamenti esterni e imposizioni di carattere
commerciale.
Il Medico Veterinario deve attenersi alle
conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della
professione e non deve soggiacere a interessi, imposizioni e
suggestioni di qualsiasi natura.
Il Medico Veterinario deve essere promotore
della cultura della legalità. |
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Art. 10 Dovere di segretezza e riservatezza
È dovere primario e fondamentale del Medico
Veterinario mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte
le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della
professione, fatti salvi i casi previsti per Legge.
L'obbligo di riservatezza viene superato
in caso di qualsiasi circostanza che possa configurare un rischio
per la salute pubblica e / o per la salute e il benessere degli
animali. |
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Art. 13 - Dovere di segretezza e riservatezza -
È dovere primario e fondamentale del Medico
Veterinario mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte
le informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio della
professione, fatti salvi i casi previsti per Legge.
L'obbligo di riservatezza viene superato in
caso di qualsiasi circostanza che possa configurare un rischio per
la salute pubblica e / o per la salute e il benessere degli animali. |
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Art. 11 Dovere di assistenza
Il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi
di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli
animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico
contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni
specifica e adeguata assistenza. |
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Art. 14 - Dovere di assistenza - Il
Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è
presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle
sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente
anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata
assistenza.
Tale dovere non preclude la
richiesta di un onorario commisurato all'entità delle prestazioni. |
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Art. 12 Dovere di tutela
Il Medico Veterinario è tenuto,
nell'esercizio della professione, alla tutela della salute e del
benessere animale, alla tutela diretta ed indiretta della salute
umana dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale, da
animali e da mangimi, alla tutela dell'ambiente e a favorire la
consapevolezza e l'attenzione per il mantenimento dell'equilibrio
degli ecosistemi ed un uso appropriato delle risorse naturali in
relazione ad uno sviluppo globale sostenibile. |
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Art.
15 - Dovere di tutela -
Il Medico
Veterinario è tenuto, nell'esercizio della professione, alla tutela
della salute e del benessere animale, alla tutela diretta ed
indiretta della salute umana dai pericoli provenienti da alimenti di
origine animale, da animali e da mangimi, alla tutela dell'ambiente
e a favorire la consapevolezza e l'attenzione per il mantenimento
dell'equilibrio degli ecosistemi ed un uso appropriato delle risorse
naturali in relazione ad uno sviluppo globale sostenibile.
Il Medico
veterinario si mette a disposizione in caso di calamità. |
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Art.
16 - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale -
Il Medico
Veterinario deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli
adempimenti dovuti agli organi veterinari nonché agli adempimenti
previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. |
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Art. 13 Ambiente di lavoro
Il Medico Veterinario deve svolgere la
professione in ambienti e contesti organizzativi adeguati, in
termini sia di mezzi sia di personale, alla complessità della
prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il
miglior svolgimento dell'attività professionale a tutela del
benessere animale e della salute pubblica. |
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Art. 17 - Ambiente di lavoro -
Il Medico Veterinario deve svolgere la
professione in ambienti e contesti organizzativi e adeguati, in
termini sia di mezzi sia di personale, alla complessità della
prestazione e al decoro della professione, tali da garantire il
miglior svolgimento dell'attività professionale a tutela del
benessere animale e della salute pubblica. |
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Art. 14 Rapporto fra Colleghi
I Medici Veterinari improntano il rapporto
con i Colleghi ai principi di solidarietà e collaborazione. nel
reciproco rispetto delle competenze tecniche, funzionali nonché
delle correlate autonom ie e responsabilità.
I Medici Veterinari devono svolgere le
attività di consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, di
vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei confronti dei
Colleghi un comportamento ispirato ai principi di correttezza,
lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione.
Il contrasto di opinione non deve violare
i principi di un collegiale dibattito e di un civile comportamento.
Il professionista deve astenersi
dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere
alla reputazione dei Colleghi, senza fondato motivo.
Tali condotte devono essere mantenute nei
confronti di tutti i Colleghi indipendentemente dal tipo di rapporto
in essere, secondo il principio della colleganza. |
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Art. 18 - Rapporto fra Colleghi - I
Medici Veterinari improntano il rapporto con i Colleghi ai principi
di solidarietà e collaborazione, nel reciproco rispetto delle
competenze tecniche, funzionali nonché delle correlate autonomie e
responsabilità.
I Medici Veterinari devono svolgere le
attività di consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, di
vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei confronti dei
Colleghi un comportamento ispirato ai principi di correttezza,
lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione.
Il contrasto di opinione non deve violare i
principi di un collegiale dibattito e di un civile comportamento.
Il professionista deve astenersi
dall'esprimere giudizi o dall'avviare azioni suscettibili di nuocere
alla reputazione dei Colleghi, senza fondato motivo.
Tali condotte devono essere mantenute nei
confronti di tutti i Colleghi indipendentemente dal tipo di rapporto
in essere, secondo il principio della colleganza.
Ove non sia possibile risolvere
direttamente un contrasto, occorre creare le condizioni affinché il
Consiglio dell'Ordine possa promuovere iniziative di conciliazione. |
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Art. 19 - Rapporti con il Consiglio dell'Ordine - Il Medico
Veterinario è tenuto a collaborare attivamente con il Consiglio
dell'Ordine di appartenenza per l'attuazione delle finalità
deontologiche e istituzionali. Il Medico Veterinario deve dare
tempestiva comunicazione all'Ordine di appartenenza di tutti gli
elementi costitutivi della propria anagrafica, delle
specializzazioni e degli altri titoli conseguiti e delle eventuali
variazioni. Il Medico Veterinario provvede a mantenere attiva la
propria casella di Posta Elettronica Certificata. L'Ordine,
nell'ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, può
convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di
propria pertinenza, sia in ambito pubblico che privato, anche se
iscritti ad un altro Ordine, informando l'Ordine di appartenenza per
le eventuali conseguenti valutazioni.
Art. 20 - Rapporti con i collaboratori e sostituti - Il Medico
Veterinario titolare di struttura o esercente attività professionale
deve retribuire con adeguato compenso i Medici Veterinari suoi
collaboratori e suoi sostituti. Lo stesso Medico Veterinario deve
garantire a collaboratori e sostituti la sussistenza di idonee
condizioni per lo svolgimento della professione in termini di
adeguatezza delle risorse, mezzi, attrezzature e di sicurezza. Allo
stesso modo questi ultimi, ferme restando le responsabilità
professionali e contrattuali, devono garantire prestazioni adeguate
rispetto alla collaborazione convenuta.
Art. 21 - Direzione sanitaria - Il Medico
Veterinario nella sua funzione di Direttore Sanitario di strutture
medico veterinarie private o pubbliche deve garantire all'interno
della struttura stessa, per quanto di sua competenza, il rispetto
delle norme di legge, del Codice Deontologico, dell'autonomia e
della dignità professionale. Al Direttore Sanitario competono la
gestione, il controllo, la sorveglianza e la verifica di quanto
concerne l'attività sanitaria e la pubblicità sanitaria. Per
eventuali mancanze commesse nello svolgimento del suo ruolo può
essere chiamato a rispondere per "culpa in agendo, omittendo e
vigilando". L'assunzione e i termini temporali dell'incarico nonché
l'eventuale rinuncia devono essere comunicati all'Ordine
professionale competente per territorio.
Art. 22 - Natura del rapporto - L'attività
professionale esercitata dal Medico Veterinario è di natura
intellettuale. Pertanto tale attività è una prestazione di mezzi e
non di risultati. Il Medico Veterinario deve esercitare la
professione attenendosi a criteri di qualità e secondo le buone
pratiche veterinarie.
Art. 23 - Dovere di informativa
sull'esercizio professionale - È dovere del Medico Veterinario
fornire informazioni all'utente sulla propria attività
professionale, sui propri titoli professionali e specializzazioni
secondo i principi di correttezza, trasparenza e verità.
Art. 24 - Rapporto di fiducia - Il rapporto
con il cliente è fondato sulla fiducia e sull'assunzione della
responsabilità professionale. Il Medico Veterinario è tenuto a
informarsi sull'identità del cliente. Il Medico Veterinario, qualora
la legge preveda l'identificazione obbligatoria dell'animale, è
tenuto a verificarla ed ad informare il proprietario relativamente
ai doveri di legge. Il Medico Veterinario, in armonia con le
previsioni normative, provvede a idonea copertura assicurativa per
la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività
professionale. |
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Art. 15 Obblighi del Medico Veterinario
Il Medico Veterinario non deve
consapevolmente consigliare interventi inutilmente gravosi, né
suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o
affetti da nullità. Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare
la propria attività quando, dagli elementi a lui noti, possa
fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di
un'operazione illecita.
Il professionista, in qualità di Medico
Veterinario della Commissione Tecnica Comunale e della Commissione
del Palio, non deve intrattenere rapporti professionali che esulano
dal rapporto di collaborazione conferito dall'Ente con i
proprietari/conduttori a qualsiasi titolo dei cavalli partecipanti
alle varie fasi del Protocollo Equino e dei Palii..
Inoltre, egli deve informare tempestivamente
l'Amministrazione Comunale di Siena di eventuali rapporti
occasionali e non prevedibili che dovessero presentarsi nel corso
del rapporto di collaborazione con il Comune di Siena. |
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Art. 25 -
Autonomia del rapporto -
Il Medico Veterinario ha l'obbligo di
salvaguardare i diritti della clientela nel miglior modo possibile
nell'osservanza della legge, dei principi deontologici e del
consenso informato nella pratica veterinaria.
Il Medico Veterinario non deve
consapevolmente consigliare interventi inutilmente gravosi, né
suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o
affetti da nullità. Il Medico Veterinario deve rifiutare di prestare
la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa
fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di
un'operazione illecita.
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Art. 16 Conflitto di interessi
Il Medico Veterinario ha l'obbligo di astenersi
dal prestare attività professionale quando questa possa
concretizzarsi in un conflitto d'interessi, anche potenziale.
Il conflitto d'interessi si può
verificare quando un interesse secondario o la ricerca di un
indebito vantaggio personale di qualunque natura possa alterare il
comportamento e le scelte nonché il giudizio professionale
riguardante l'interesse primario ovvero: la salute pubblica, la
salute del paziente, il benessere degli animali, la congruità e la
veridicità di una ricerca scientifica e dei relativi risultati,
l'oggettività della prestazione, della prescrizione diagnostico-
terapeutica, del l informazione, della formazione e
dell'aggiornamento professionale, della divulgazione scientifica, le
finalità istituzionali, i diritti dei soggetti con i quali
direttamente o indirettamente si intrattengono rapporti lavorativi,
i rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti,
organizzazioni e istituzioni o con la Pubblica Amministrazione. |
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Art. 26 - Conflitto di interessi Il
Medico Veterinario ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività
professionale quando questa possa concretizzarsi in un conflitto
d'interessi, anche potenziale.
Il conflitto d'interessi si può verificare
quando un interesse secondario o la ricerca di un indebito vantaggio
personale di qualunque natura possa alterare il comportamento e le
scelte nonché il giudizio professionale riguardante l'interesse
primario ovvero: la salute pubblica, la salute del paziente, il
benessere degli animali, la congruità e la veridicità di una ricerca
scientifica e dei relativi risultati, l'oggettività della
prestazione, della prescrizione diagnostico-terapeutica,
dell'informazione, della formazione e dell'aggiornamento
professionale, della divulgazione scientifica, le finalità
istituzionali, i diritti del cliente, i rapporti individuali e di
gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la
Pubblica Amministrazione.
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Art. 17 Comparaggio
Ogni forma di comparaggio è vietata.
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Art.
27 - Comparaggio -
Ogni forma di
comparaggio è vietata. |
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Art. 18 Inadempienza professionale
Nel caso di assunzione di responsabilità
contrattuale la mancata, ritardata o negligente assistenza
professionale costituisce violazione dei doveri professionali,
qualora non giustificabile o qualora causi rilevante trascuratezza
del dovere di tutela della salute e del benessere degli animali. |
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Art.
28 - Inadempienza professionale -
Nel caso di
assunzione di responsabilità contrattuale la mancata, ritardata o
negligente assistenza professionale costituisce violazione dei
doveri professionali, qualora non giustificabile o qualora causi
rilevante trascuratezza del dovere di tutela della salute e del
benessere degli animali. |
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Art. 29 - Obbligo di informazione e consenso informato nella pratica
veterinaria - È obbligo del Medico Veterinario comunicare al cliente
la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare
sofferenze, dolore o prolungati stati di malessere dell'animale
paziente. Il Medico Veterinario è tenuto ad informare il cliente sui
prevedibili stati di sofferenza e di dolore dell'animale paziente e
la durata presumibile dell'intervento professionale. L'acquisizione
del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva
competenza del Medico Veterinario e come tale non delegabile.Il
Medico Veterinario, all'atto dell'assunzione di responsabilità
contrattuale, è tenuto ad informare chiaramente il cliente della
situazione clinica e delle soluzioni terapeutiche esistenti, al fine
di coinvolgerlo nel processo decisionale. Deve precisare i rischi
prevedibili, i costi presunti ed i benefici dei differenti ed
alternativi percorsi diagnostici e terapeutici, nonché le
ipotizzabili conseguenze delle scelte possibili.
Art. 26 - Conflitto di interessi - Il Medico
Veterinario nell'informare il cliente dovrà tenere conto delle sue
capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione
alle proposte diagnostico-terapeutiche. Il Medico Veterinario non
intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi
terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato
o in presenza di dissenso informato, fatte salve le procedure di
primo soccorso e manovre salva-vita non procrastinabili. Il Medico
Veterinario acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre
modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso
del proprietario/detentore dell'animale nei casi prevedibilmente
gravati da rischio elevato. Il Medico Veterinario è altresì tenuto
all'obbligo di consenso informato ogni qualvolta ritenga di dover
ricorrere, nell'interesse della salute e del benessere animale,
all'impiego di farmaci non registrati per l'uso, oppure di
protocolli diagnostici e/o terapeutici sperimentali o presidi non
specificatamente dedicati all'uso veterinario. Il consenso prestato
in forma scritta ha valore documentale. Il Medico Veterinario
verifica che il consenso informato sia prestato dal proprietario
dell'animale o da un detentore che dichiari di averne titolo. Ogni
ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve, per
quanto possibile, essere soddisfatta. Il consenso informato non
comporta esonero da responsabilità professionale.
Art. 30 - Eutanasia - L'eutanasia di un
animale è atto esclusivamente medico veterinario, è un atto guidato
dall'etica professionale del Medico Veterinario e può essere
effettuata al fine di evitare all'animale paziente sofferenza
psicofisica e/o dolore inaccettabili oppure nei casi consentiti
dalla legge. E' responsabilità professionale del Medico Veterinario
garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che
ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto e con l'impegno a
indurre la morte nella massima assenza di dolore e stress possibile,
tenendo conto del progresso scientifico.
Art. 31 - Medicine non convenzionali - La
pratica delle Medicine non convenzionali in ambito veterinario è di
esclusiva competenza del Medico Veterinario. Questa deve essere
svolta nel rispetto dei doveri e della dignità professionali e
nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità
professionale, a tutela della salute e del benessere degli animali.
Art. 32 - Consegna di documenti -il Medico
Veterinario deve rilasciare i documenti diagnostici, le prescrizioni
e restituire ogni documentazione eventualmente ricevuta dal cliente.
Il Medico Veterinario rilascia la relazione clinica qualora ne venga
fatta formale richiesta da parte del cliente. Il Medico Veterinario
può trattenere la documentazione clinica sino alla liquidazione del
compenso. Il Medico Veterinario può conservare copia della
documentazione, anche senza il consenso del cliente, per utilizzarla
per i necessari provvedimenti di registrazione a fini contabili, di
archivio storico e di valutazione scientifica.
Art. 33 - Richiesta di pagamento e azioni -
Il Medico Veterinario può richiedere al cliente l'anticipazione
delle spese e il versamento di adeguati acconti sull'onorario nel
corso del rapporto e ottenere l'equo compenso al termine
dell'incarico. È consentito al Medico Veterinario concordare
onorari, anche forfetari, in caso di prestazioni continuative di
consulenza ed assistenza. Il Medico Veterinario può agire nei
confronti del cliente moroso per il pagamento delle proprie
prestazioni professionali.
Art. 34 - Rinuncia all'assistenza - Il
Medico Veterinario ha diritto di rinunciare al contratto
professionale instauratosi con il cliente, a condizione che dia un
preavviso adeguato alle circostanze e che provveda ad informarlo di
quanto è necessario fare per non pregiudicare la salute e il
benessere dell'animale paziente. Il Medico Veterinario, fatta
eccezione per i casi di estrema urgenza, può rifiutarsi di eseguire
le prestazioni professionali richieste da clienti che lo abbiano
offeso o che siano in condizioni di morosità. |
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Art. 19 Rapporti con la stampa, mezzi di
divulgazione e informazione sanitaria
Nei rapporti con la stampa e con gli altri
mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri
di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste,
aggiornandosi in merito all'argomento, e assumendosi la
responsabilità di quanto esposto.
Il Medico Veterinario promuove e attua
un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e
prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non
divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in
ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse
generale.
Uguali principi di correttezza e
attenzione devono ispirare gli interventi di natura professionale
sui canali web, sulle liste di discussione web e sui social network.
Il Medico Veterinario, nel collaborare
con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell'attività
di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la
pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale
o la promozione delle proprie prestazioni.
Il Medico Veterinario, prima di rilasciare
qualsiasi intervista/dichiarazione inerente l'attività professionale
che svolge in qualità di collaboratore del Comune di Siena, ha
l'obbligo di informare l'Autorità Comunale, che procederà ad
attivare gli organi di stampa del Comune di Siena al fine di
valutare l'opportunità e le modalità del rilascio del[
intervista/dichiarazione.
Il professionista si impegna altresì ad
operare con la massima riservatezza, in particolare in relazione ai
rapporti con i mass-media, salvo la divulgazione di informazioni che
siano state preventivamente concordate con l'Amministrazione
Comunale.
Il Medico Veterinario:
a) deve attenersi al segreto professionale e
alla normativa in materia di tutela e trattamento dei dati
personali: non vanno divulgate notizie o informazioni inerenti le
attività svolte, i provvedimenti e le operazioni tecniche e
amministrative, sia in corso che concluse, che saranno rese note
dagli Uffici all'uopo preposti nei casi consentiti;
b) non deve utilizzare a fini privati le
informazioni di cui dispone per ragioni professionali: vanno evitate
situazioni e/o comportamenti che possano ostacolare il corretto
adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine
dell'Amministrazione. |
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Art. 35 - Rapporti con la stampa, mezzi di
divulgazione e informazione sanitaria -
Nei rapporti con la stampa e con gli altri
mezzi di informazione il Medico Veterinario deve ispirarsi a criteri
di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste,
aggiornandosi in merito all'argomento, e assumendosi la
responsabilità di quanto esposto.
Il Medico Veterinario promuove e attua
un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e
prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non
divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in
ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse
generale.
Uguali principi di correttezza e attenzione
devono ispirare gli interventi di natura professionale sui canali
web, sulle liste di discussione web e sui social network.
Il Medico Veterinario, nel collaborare con
le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell'attività di
informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la
pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale
o la promozione delle proprie prestazioni.
Il Medico Veterinario deve dare
comunicazione all'Ordine di appartenenza di eventuali pubblicazioni
a suo nome non rispondenti a quanto da lui dichiarato o scritto, per
gli eventuali provvedimenti di competenza.
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Art. 36 - Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti
o di titoli inesistenti - L'iscrizione all'Albo è requisito
necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività professionale
di Medico Veterinario. Sono sanzionabili, anche disciplinarmente
l'uso di un titolo professionale non posseduto o l'utilizzo di
titoli professionali inesistenti o non riconosciuti. Lo svolgimento
di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in
periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente
Codice e come tale è sanzionabile. Risponde dell'infrazione anche il
Medico Veterinario che abbia consapevolmente reso possibile
un'attività irregolare. Art. 37 -
Abuso di professione5 - Ferme restando le disposizioni civili e
penali in materia, al Medico Veterinario è vietato collaborare a
qualsiasi titolo e favorire, fungendo da prestanome, omettendo la
dovuta vigilanza o in qualsiasi altra comprovata maniera, con chi
eserciti abusivamente la professione. Il Medico Veterinario che
venga a conoscenza di situazioni di abuso di professione è tenuto a
darne immediata comunicazione all'Ordine competente per territorio,
documentandone le circostanze, e anche all'Autorità Giudiziaria,
fornendone evidenza. Il Medico Veterinario al quale sia stata
irrogata la sanzione disciplinare della sospensione non potrà
svolgere alcuna attività professionale nel periodo di sospensione.
Qualora il Medico Veterinario, sospeso o radiato, continui a
svolgere l'attività professionale, incorre nel reato di esercizio
abusivo della professione, oltre ad un ulteriore ed autonomo
procedimento disciplinare.
Art. 38 - Attività medico-legale -
L'esercizio dell'attività medico-legale è esplicata ogni qual volta
si ricorra alle conoscenze scientifiche del Medico Veterinario non
con finalità diagnostiche-terapeutiche, ma per contribuire alla
corretta applicazione delle norme giuridiche che regolano il
rapporto con gli animali. Il parere richiesto, scritto o verbale,
dovrà essere fondato sulla piena consapevolezza delle responsabilità
etico - giuridiche e deontologiche che ne derivano. Il Medico
Veterinario, nell'espletamento di tali attività, deve evitare ogni
sorta di influenza, interferenza e condizionamento che possa
determinare una violazione del primo comma del presente articolo. Il
Medico Veterinario incaricato di attività medico-legali deve
adoperarsi per il raggiungimento degli scopi di cui al primo comma
del presente articolo mediante l'analisi oggettiva dei fatti
nell'osservanza dei criteri di fondatezza scientifica. La consulenza
di parte deve tendere, ancorché effettuata nell'interesse dei
patrocinati, alla interpretazione dei fatti alla luce delle evidenze
scientifiche disponibili e in coerenza con le relative norme
giuridiche.
Art. 39 - Sperimentazione scientifica - Il
Medico Veterinario nell'attività di sperimentazione persegue il
progresso della medicina fondandolo sulla ricerca scientifica, il
cui obiettivo primario è quello di migliorare le conoscenze e gli
interventi preventivi, diagnostici e terapeutici al fine di tutelare
la salute e il benessere degli animali e degli uomini. La ricerca
scientifica si avvale anche della sperimentazione animale,
programmata e attuata nel quadro dell'ordinamento vigente. Il Medico
Veterinario persegue il principio delle 3 R (Refinement, Reduction,
Replacement), lo sviluppo di metodi alternativi senza l'utilizzo di
animale e di mezzi idonei a evitare inutili sofferenze. Sono fatte
salve le norme in materia di obiezione di coscienza.
Art. 40 - Tecnologie informatiche - Il
consulto e le consulenze mediante le tecnologie informatiche della
comunicazione "a distanza" devono rispettare tutte le norme
deontologiche. Il Medico Veterinario, facendo uso dei sistemi
telematici, non può sostituire la visita medica che si sostanzia
nella relazione diretta con il paziente, con una relazione
esclusivamente virtuale; può invece utilizzare gli strumenti di
telemedicina per le attività di rilevazione o monitoraggio a
distanza dei parametri biologici e di sorveglianza clinica di
soggetti già in cura.
Art. 41 - Arbitrato - Il Medico Veterinario
deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a
correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni. Il
Medico Veterinario che abbia assunto la funzione di arbitro deve
rispettare i doveri di indipendenza e imparzialità. A tal fine il
Medico Veterinario non può assumere la funzione di arbitro rituale o
irrituale, né come arbitro nominato dalle parti, né come presidente,
quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti in
causa o abbia avuto rapporti di qualsiasi natura, tali da poterne
pregiudicare l'autonomia. In particolare dell'esistenza di rapporti
professionali con una delle parti l'arbitro nominato presidente deve
rendere edotte le parti stesse, rinunciando all'incarico ove ne
venga richiesto. In ogni caso, il Medico Veterinario deve comunicare
alle parti ogni circostanza che di fatto possa incidere sulla sua
autonomia, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse
all'espletamento dell'incarico.
Art. 43 - Tutela della professione - Il
rispetto degli obblighi deontologici e la tutela dell'autonomia,
della libertà, della dignità e del decoro professionale sono
garantiti anche nelle convenzioni che disciplinano i rapporti tra i
Medici Veterinari liberi professionisti e i soggetti pubblici e
privati. Tutti i Medici Veterinari hanno obbligo di informare
l'Ordine di appartenenza di compiti e adempimenti richiesti anche
dal S.S.N. che ritengono non essere conformi al Codice Deontologico.
A tutela della professione i Medici Veterinari sono tenuti a
comunicare all'Ordine di appartenenza i termini delle convenzioni da
loro sottoscritte con soggetti pubblici e privati.
Art. 48 - Prescrizioni - La prescrizione a
fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta,
specifica, esclusiva e non delegabile competenza del Medico
Veterinario, impegna la sua autonomia e responsabilità professionale
e deve far seguito a una diagnosi circostanziata o a un fondato
sospetto diagnostico. La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze
scientifiche disponibili, sull'uso ottimale delle risorse e sul
rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di
appropriatezza. Il Medico Veterinario tiene conto delle linee guida
diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e
indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l'applicabilità al
caso specifico. L'adozione di protocolli diagnostico-terapeutici
impegna la diretta responsabilità del Medico Veterinario nella
verifica della tollerabilità e dell'efficacia sui soggetti
coinvolti. Il Medico Veterinario è tenuto a un'adeguata conoscenza
della natura e degli effetti dei farmaci prescritti, delle loro
indicazioni, controindicazioni, interazioni e reazioni individuali
prevedibili e delle modalità di impiego appropriato, efficace e
sicuro dei mezzi diagnostico-terapeutici. . Il Medico Veterinario
promuove e sostiene l'impiego prudente, responsabile e consapevole
degli antimicrobici anche per il contrasto all'antimicrobicoresistenza.
Il Medico Veterinario ha l'obbligo di ottemperare ai doveri di
informazione previsti dal sistema di farmacovigilanza. Il Medico
Veterinario non acconsente alla richiesta di una prescrizione da
parte del cliente al solo scopo di compiacerlo. Il Medico
Veterinario non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o
terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea
documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità
professionale e dall'Autorità competente. Il Medico Veterinario non
deve adottare né diffondere terapie segrete. Al Medico Veterinario è
vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare o
procuri a se stesso o a terzi un illecito vantaggio economico o
altre utilità. |
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Art. 20 Rapporti con altre professioni
Il Medico Veterinario, nell'esercizio della
professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei
confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a
quello della salvaguardia delle specifiche competenze.
Eventuali violazioni vanno segnalate
all'Ordine professionale di appartenenza. |
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Art. 50 - Rapporti con altre professioni -
Il Medico Veterinario, nell'esercizio della
professione, deve attenersi al principio del reciproco rispetto nei
confronti degli appartenenti alle altre categorie professionali ed a
quello della salvaguardia delle specifiche competenze.
Eventuali violazioni vanno segnalate
all'Ordine professionale di appartenenza. |
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Art. 21 Rapporti con i terzi
Il Medico Veterinario ha il dovere di agire con
correttezza e integrità e nel rispetto di tutte le persone con cui
venga in contatto nell'esercizio della professione. |
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Art.
42 - Rapporti con i terzi -
Il Medico
Veterinario ha il dovere di agire con correttezza e integrità e nel
rispetto di tutte le persone con cui venga in contatto
nell'esercizio della professione. |
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Art. 22 Il Medico Veterinario dipendente o
convenzionato Il Medico
veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare
preventivamente l'assenza di possibili conflitti d'interesse e non
deve adottare comportamenti che possano favorire la propria attività
libero-professionale ove prevista. |
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Art.
44 - Il Medico Veterinario dipendente o convenzionato
Il
Medico veterinario dipendente o convenzionato deve assicurare
preventivamente l'assenza di possibili conflitti d'interesse e non
deve adottare comportamenti che possano favorire la propria attività
libero-professionale ove prevista. |
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Art. 23 Cointeressenza
Qualunque forma di cointeressenza, che
condizioni la libertà intellettuale e professionale del Medico
Veterinario, costituisce violazione del presente Codice. |
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Art. 45 - Cointeressenza -
Qualunque forma di cointeressenza, che
condizioni la libertà intellettuale e professionale del Medico
Veterinario, costituisce violazione del presente Codice
Deontologico. |
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Art. 24 Tempo per l'azione
Il Medico Veterinario non deve assumere o deve
sottrarsi al cumulo degli incarichi e delle prestazioni
professionali, quando questo possa incidere sulla qualità e la
sicurezza dei suoi interventi. |
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Art.
46 - Tempo per l'azione -
Il Medico
Veterinario non deve assumere o deve sottrarsi al cumulo degli
incarichi e delle prestazioni professionali, quando questo possa
incidere sulla qualità e la sicurezza dei suoi interventi. |
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Art. 25 Certificazioni
Il Medico Veterinario, che rilascia un
certificato, deve attestare con precisione e accuratezza ciò che ha
direttamente e personalmente riscontrato o può essere
oggettivamente, scientificamente e/o legalmente documentato.
Il Medico Veterinario nell'adempiere alle
richieste è tenuto alla massima diligenza, alla formulazione di
giudizi obiettivi e scientificamente corretti, assumendosene la
responsabilità. |
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Art.
47 - Certificazioni -
Il Medico
Veterinario, che rilascia un certificato, deve attestare con
precisione e accuratezza ciò che ha direttamente e personalmente
riscontrato o può essere oggettivamente, scientificamente e/o
legalmente documentato.
Il Medico
Veterinario nell'adempiere alle richieste è tenuto alla massima
diligenza, alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente
corretti, assumendosene la responsabilità. |
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Art. 26 Divieti
Il Medico Veterinario non può partecipare a
intese dirette o indirette con altre professioni sanitarie o
categorie professionali per svolgere attività di qualsiasi
natura che ne pregiudichino la dignità e condizionino l'indipendenza
e l'autonomia professionale. |
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Art.
49 - Associazioni e Società - Il Medico Veterinario comunica
tempestivamente all'Ordine di appartenenza ogni accordo, contratto o
convenzione privata per lo svolgimento dell'attività professionale,
per tutelarne i profili di autonomia e indipendenza. Il Medico
Veterinario che esercita la professione in forma societaria
trasmette all'Ordine di appartenenza copia dell'atto costitutivo
della società, l'eventuale statuto, tutti i documenti relativi
all'anagrafica della società stessa nonché ogni successiva
variazione statutaria e organizzativa.
Il Medico
Veterinario non può partecipare a intese dirette o indirette con
altre professioni sanitarie o categorie professionali per svolgere
attività di impresa industriale
o commerciale o di altra natura
che ne pregiudichino la dignità e condizionino l'indipendenza e
l'autonomia professionale.
Il Medico
Veterinario che opera a qualsiasi titolo nell'ambito delle forme
societarie consentite per l'esercizio della professione, garantisce
sotto la propria responsabilità: - l'esclusività dell'oggetto
sociale relativo all'attività professionale di cui agli Albi di
appartenenza; - il possesso di partecipazioni societarie nel
rispetto dell'ordinamento; - la diretta titolarità dei propri atti e
delle proprie prescrizioni sempre riconducibili alle competenze
dell'Albo di appartenenza; - il rifiuto di qualsiasi tipo di
condizionamento sulla propria autonomia e indipendenza
professionale. |
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Art. 27 Conseguenze in caso di violazione delle
norme di comportamento. Le violazioni
delle norme di comportamento, previste dal presente Codice e dalla
normativa generale che disciplina la condotta del professionista
Medico Veterinario, comportano la decadenza dall'incarico conferito
e la risoluzione ipso iure del rapporto contrattuale/convenzionale
stipulato con il Comune di Siena. |
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Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal
presente Codice si applicano le disposizioni di legge e
regolamentari pro-tempore vigenti.
Si rimanda, inoltre, a quanto previsto negli
atti negoziali (convenzioni) da stipularsi/stipulati tra il Comune
di Siena e i Medici Veterinari in ordine alle ulteriori disposizioni
comportamentali volte a disciplinare i rapporti dei suddetti con
Enti e soggetti a vario titoli coinvolti nelle varie fasi del
Protocollo Equino e del Palio |
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Art. 51 - Pubblicità informativa sanitaria - Al Medico Veterinario e
alle strutture medico veterinarie è consentita la pubblicità
informativa circa l'attività professionale, possono essere indicati
i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del
servizio offerto nonché l'onorario relativo alle prestazioni. Le
informazioni non devono essere equivoche, ingannevoli, comparative e
suggestive. La pubblicità deve essere resa secondo correttezza,
trasparenza e verità, il cui rispetto è verificato dall'Ordine di
appartenenza e/o dall'Ordine competente per territorio. Il Medico
Veterinario che partecipa, collabora od offre testimonianza
all'informazione sanitaria deve osservare i principi di rigore
scientifico, di onestà intellettuale e di prudenza evitando
qualsiasi forma diretta o indiretta di pubblicità commerciale
personale o a favore di altri. E vietata ogni forma di pubblicità
occulta o non palese. Art. 52 - Onorari professionali - Il Medico
Veterinario determina con il cliente gli onorari professionali ai
sensi dell'art. 2233 del Codice Civile. Fermo restando le previsioni
di legge, l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà, alla
complessità, alla qualità delle prestazioni, alle competenze e
all'impegno richiesti e ai mezzi impiegati, garantendo la qualità e
la sicurezza della prestazione. L'onorario deve essere conforme al
decoro della professione e non deve essere subordinato ai risultati
delle prestazioni stesse. In caso di controversia con il cliente,
per la liquidazione del compenso si fa riferimento a quanto previsto
dalla normativa vigente. Il Medico Veterinario, in particolari
situazioni, e solo in forma sporadica ed occasionale, può prestare
la sua opera gratuitamente purché questo non costituisca concorrenza
sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.
Art. 53 - Giuramento professionale - I Medici Veterinari nuovi
iscritti devono prestare il "Giuramento professionale".
L'inosservanza degli obblighi del presente articolo costituisce
violazione del Codice Deontologico. Art. 54 - Norma di chiusura - Le
disposizioni specifiche di questo codice costituiscono
esemplificazione dei comportamenti più ricorrenti e non limitano
l'ambito di applicazione dei principi generali espressi. Gli Ordini
provinciali dei Medici Veterinari sono tenuti a inviare ai propri
Iscritti copia del Codice Deontologico ed a promuoverne la
conoscenza, anche in funzione dell'attività istituzionale di
aggiornamento e formazione. Gli Ordini provinciali dei Medici
Veterinari devono far prestare ai nuovi iscritti il "Giuramento
professionale" e promuoverlo verso tutti gli iscritti.
Brevi approfondimenti di commento ad alcuni
articoli - Approfondimento n. 1 - Art. 1 - Medico Veterinario -
Dalla riforma della Costituzione, avvenuta con l'adozione della
Legge Costituzionale n. 3 del 200, è entrata in Costituzione anche
la parola "ambiente". Nel Titolo Quinto (art. 117), riorganizzando
la ripartizione di competenze fra Stato e Regioni, si assegna alla
competenza legislativa esclusiva dello Stato la "tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema" attribuendogli così un contenuto
«oggettivo», in quanto riferito ad un bene della vita, e
«finalistico», perché diretto alla sua migliore conservazione. Ciò
premesso è vero ed indubitabile che la professione del medico
veterinario sente la responsabilità civile ed etica nel proporsi,
con tutte le sue forme ed organizzazioni, nello studio
dell'accoppiata rischio ambientale/salute umana e, di conseguenza,
nell'orientare le scelte delle politiche della prevenzione. In
questo contesto ogni medico veterinario deve operare nel rispetto di
un Codice di deontologia adeguato all'obiettivo e secondo il
principio di responsabilità che può trasformare ogni suo gesto in
positivi esiti futuri soprattutto per le giovani generazioni. I
medici veterinari sono in grado di produrre numerose informazioni
utili allo studio delle patologie ambientali correlate e
all'identificazione e quantificazione dei legami tra le molteplici
cause ed effetti avversi alla salute: questa la ragione che sottende
l'attuale declinazione della previsione deontologica che riconosce
l'ambiente quale bene giuridico di valore primario ed assoluto
(artt. 9 e 32 della Costituzione). Il medico veterinario, nel
riconoscere i valori costituzionali della salute individuale,
collettiva e dell'ambiente uniforma la sua opera alla salvaguardia
delle risorse naturali della Terra, ivi incluse l'aria, l'acqua, la
flora, la fauna e particolarmente il sistema ecologico naturale
mediante azioni di prevenzione e mitigazione dei fattori di rischio
naturali o dipendenti da intervento antropico. In base alle
conoscenze disponibili, si adopera per una puntuale e diligente
individuazione dei fattori di vulnerabilità cui sono esposti l'uomo
e l'ecosistema e supporta quale sentinella ambientale i cittadini e
le autorità con azioni di informazione, educazione e studio utili
alla valutazione del rischio ambientale cui è esposto il sistema
ecologico. In conformità al principio di precauzione dà appropriata
e precoce comunicazione agli interessati ed agli organi di
prevenzione di ogni implicazione riconducibile a patologie ambiente
correlate e favorisce l'acquisizione di consapevolezza e attenzione
per un uso appropriato del sistema ecologico che deve essere
salvaguardato a beneficio delle generazioni presenti e future. Per
il perseguimento delle finalità ambientali, il medico veterinario è
tenuto - anche alla luce di quanto stabilito dall'articolo 10 del
Codice deontologico - a curare, perfezionare ed aggiornare
costantemente la sua preparazione professionale in questo settore.
Approfondimento n. 2 - Art. 8 - Comportamento secondo scienza,
coscienza e professionalità - Comportamento in scienza, coscienza e
professionalità: tale comportamento deve essere inteso come
l'espressione di quel delicato equilibrio che il MV assume nelle
scelte cliniche caso per caso, tra bagaglio scientifico collettivo e
individuale e le personali convinzioni morali. Scienza e coscienza
non sono oggetto di arbitrio, ma seppur lasciate alle singole
individualità professionali, possono essere sempre oggetto di
giudizio esterno del corpo professionale e prevedono assunzione di
forti responsabilità professionali sul proprio operato.
Approfondimento n. 3 - Art. 26 - Conflitto (li interessi - Il
conflitto di interessi si verifica quando ci si trova nella
condizione nella quale un giudizio professionale riguardante un
interesse primario tende ad essere influenzato da un interesse
secondario quale il guadagno economico o vantaggio personale". Il
conflitto di interessi non è un comportamento ma una condizione, che
si verifica ogniqualvolta esiste una relazione in grado di
compromettere l'indipendenza della persona. Considerato che il
guadagno economico costituisce una componente ineliminabile di
qualsiasi attività professionale, gli interessi secondari non sono
di per sé illegittimi in quanto tali, ma il conflitto emerge quando
la loro rilevanza tende a prevalere sugli interessi primari, che in
medicina veterinaria sono rappresentati dall'insieme dei doveri
etici e deontologici e legali quali la salute delle persone, degli
alimenti, degli animali, l'integrità della ricerca, la formazione
dei professionisti e l'informazione corretta dei cittadini. Il
conflitto di interessi è intrinseco alle professioni della salute ed
è al tempo stesso estremamente diffuso e quasi mai riconosciuto come
reale criticità. Di conseguenza mina l'integrità del sistema
favorendo la diffusione di interventi inefficaci e inappropriati e
alimentando numerosi comportamenti opportunistici. Numerosi
conflitti di interesse influenzano il mondo della ricerca. L'agenda
della ricerca è dettata in larga misura dall'industria farmaceutica
e biomedicale; le riviste biomediche hanno enormi autonomie per
decidere quali studi pubblicare; i medici veterinari ottengono la
maggior parte delle informazioni sui farmaci dagli informatori
scientifici; il mercato della formazione continua è ricco di
iniziative sponsorizzate dall'industria. Il mercato dei servizi
professionali risente inevitabilmente di asimmetrie informative che
permettono ai sanitari di influenzare sia l'offerta di servizi, sia
la domanda dell'utenza: ne conseguono la prescrizione e l'erogazione
di interventi inefficaci e inappropriati, in particolare quando il
profitto commerciale diventa il movente principale del mercato e i
meccanismi di regolazione sono inesistenti o inefficaci. I medici
veterinari incaricati di attività di controllo ufficiale non possono
essere nella condizione di erogare prestazioni oggetto del loro
controllo. Il personale convenzionato deve essere posto nella
condizione di esercitare la libera professione evitando situazioni
di conflitto anche potenziale. Approfondimento n. 4 - Art. 32 -
Consegna di documenti - Relazione clinica - Il Medico Veterinario
redige - con completezza, chiarezza e diligenza - la relazione
clinica, quale documento essenziale dell'evento medico, in caso di
ricovero e di attività diagnostiche, chirurgiche o terapeutiche
terapeutiche come previsto dalle buone pratiche veterinarie. Il
Medico Veterinario riporta nella relazione clinica i dati
anamnestici e quelli obiettivi relativi alla condizione clinica e
alle attività diagnostico-terapeutiche praticate; registra il
decorso clinico assistenziale nel suo contestuale manifestarsi o
nell'eventuale pianificazione anticipata delle cure. Il Medico
Veterinario registra nella relazione clinica anche i modi e i tempi
dell'informazione fornita al cliente e i termini del consenso o
dissenso ricevuto dal cliente. Attualmente per i medici veterinari
non esiste nessun riferimento specifico normativo per i tempi di
conservazione della documentazione (per gli avvocati ad esempio è il
Codice Civile art. 2961, che stabilisce in tre anni l'obbligo di
tenuta dei documenti). Pertanto si ritiene opportuno indicare in 5
anni il tempo di conservazione (considerato che il credito al
risarcimento provocato dal comportamento dannoso altrui e l'attività
disciplinare si prescrivono in cinque anni). Per la massima prudenza
e sicurezza i documenti andrebbero conservati per 10 anni (termine
della prescrizione decennale, tombale, applicabile a tutti i diritti
di credito). Approfondimento n. 5 - Art. 37 - Abuso di professione -
Commette il reato previsto dall'art. 348 CP non solo chi non sia in
possesso della abilitazione dello Stato, ma anche chi non sia
iscritto nel relativo albo o, dopo esservi stato iscritto, sia stato
radiato o sospeso dall'esercizio professionale, atteso che
l'attualità della abilitazione all'esercizio è presupposto dei
requisiti di probità e competenza tecnica ritenuti necessari dalla
legge. Giurisprudenza: Cass. pen., Sez. 6, Sentenza n. 20439 del
15/02/2007, dep. 24/05/2007, Rv. 236419. Cass. pen. sez. VI,
sentenza n. 1151 8 gennaio 2003. |
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