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Per evitare confusioni sul ricorso al Tribunale del Lavoro Palazzo non pensi che, con la dichiarazione di "inammissibilità giurisdizionale" dichiarata da due sentenze del TAR e nel 2000 dal Tribunale del Lavoro di Siena, possa dormire sonni tranquilli nel caso in cui si venissero a creare situazioni copia-incolla come quelli dello Zeddino (2923) ed Egli (2024). Non è, come sostengono alcuni acclamati "avvocati palieschi", che il Palio rientra nel perimetro delle "cose nostre" proprio basandosi su ciò che Firenze e Siena hanno stabilito dal 1989; non è così. L'eventuale ricorso al Tribunale del Lavoro, solo da parte dei fantini, dovrà basarsi su due passaggi sanzionatori: la richiesta di discolpe e la sanzione. Ebbene, e riproponiamo gli esempi dello Zeddino e di Egli, non è ammissibile che Palazzo chieda le discolpe per un fatto ben individuato e poi, nelle motivazioni dell'atto, proponga nuove infrazioni regolamentari a cui il soggetto non è stato chiamato a difendersi. Le invenzioni di Palazzo, per quadrare il provvedimento sanzionatorio, non possono essere accettate e, di conseguenza, l'unica strada da percorrere è far capire al Giudice del Tribunale la grave ingiustizia subita. Occorre trovare per percorrere questa strada un avvocato che sia alieno da considerare le "cose nostre" e che abbia la necessaria consapevolezza, non certo di passare alla storia, ma di sottoporre al Giudice un aspetto inedito dove non si contesta la sanzione di per sé, ma il metodo in cui si è arrivati per determinarla. E' giunta l'ora, per affossare le considerazioni di alcuni "avvocati palieschi", di iniziare a spiegare nei dettagli gli errori volontari commessi dai bla-bla di Palazzo nei confronti di Zeddino e Egli. Del resto per cancellare una sentenza ne occorre un'altra che dica l'esatto contrario. 27 agosto 2025 |
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