La ricostruzione dell'infrazione
commessa dal fantino Virgola, che in base al co. 4 dell'art. 58
è stato presentato dal Capitano della Contrada della Selva, è stabilita
dalla visione dei filmati ufficiali editi dal Citipi, in
considerazione del fatto che i Sigg. Deputati della Festa non hanno
evidenziato alcuna forma di scorrettezza nella loro Relazione in
occasione delle fasi durante la mossa del Palio.
In tale filmato, si nota che la mossa
è stata articolata da 5 ingressi tra i due canapi; la Selva è stata
chiamata al secondo posto a fianco della Lupa.
In occasione del primo e del
secondo ingresso e allineamento tra i canapi il presente Assessore
Delegato (d'ora in avanti AD) nulla ha rilevato sul comportamento di
Virgola ai danni di Shardana, fantino della Lupa. Così come nel quinto
(ultimo)
allineamento.
Fattori contrari al disposto
dell'art. 87, che richiama il contenuto dell'art. 64, sono stati
rilevati in occasione del terzo e quarto ingresso tra i canapi.
In particolare: prima che il
Mossiere facesse uscire i cavalli tra i canapi si nota, dopo diversi
minuti, un atteggiamento di ostruzione della Selva nei confronti
della Lupa per ben quattro volte.
In occasione del quarto ingresso
tra i canapi la Selva pone il cavallo di traverso e prosegue nella
sua ostruzione ai danni della Lupa, non consentendo un agevole
allineamento come era stato riscontrato in occasione dei primi due
ingressi.
Per proseguire l'esame
sanzionatorio, l'AD pone a se stesso una serie di domande, dalle
quali emergano con chiarezza le motivazioni sull'eventuale proposta
di sanzione. L'AD è chiamato a rispondere: (1) se l'atteggiamento
del fantino Virgola abbia influito in modo negativo
sull'allineamento della Contrada della Lupa; (2) se al momento della
partenza valida la Contrada della Lupa sia stata ostacolata così
come prevede l'art. 64, co.1, richiamato nell'art. 87; (3) se sia
stato infranto il co. 3 dell'art. 84; (4) se il comportamento del
fantino Virgola richiami l'art. 101 co. 2; (5) se la Contrada della
Selva abbia la possibilità di rientrare nel co. 3 dell'art. 101; (6)
se il Capitano della Selva avrebbe potuto violare l'art. 63 co. 3,
richiamato dall'art. 87; (7) se la c.d. rivalità tra Contrade abbia
le caratteristiche di un dogma; (8) come è lecito che si verifichi
materialmente tale dogma; (9) se non esistendo rivalità tra
Contrade non avversarie, è lecito il danneggiamento tra tali Contrade;
(10) se esista l'opportunità di applicazione dell'art. 89; (11) se
l'interpretazione del Consiglio Comunale del 2019 possa permettere
l'applicazione dell'art. 99; (12) se l'atteggiamento di Virgola
abbia creato disturbo alle altre Contrade alla sua sinistra.
L'AD motiverà, nel rispondere alle
sue stesse domande, l'eventuale proposta sanzionatoria.
Risposta al quesito contraddistinto
con (1). Le immagini televisive pongono in chiara evidenza
l'atteggiamento di ostacolo di Virgola nei confronti della Contrada
della Lupa e, in particolare, in occasione del terzo e quarto
ingresso, sopra descritto. Il comportamento è contrario alle
diposizioni contenute nel co. 1 dell'art. 64, richiamato per il
giorno del Palio dall'art. 87. Virgola ha in più occasioni posto in
essere l'allineamento corretto della Lupa, sia ponendo il cavallo di
traverso, sia disturbando continuamente il fantino della Lupa;
impedendogli un corretto allineamento. E' da rilevare che il
corretto allineamento sia della Lupa che della Selva si è verificato
solo in occasione dei primi due allineamenti. Ragion per cui il
comportamento di Virgola è da ritenersi contrario e negativo verso
l'allineamento del fantino della Contrada della Lupa.
Risposta al quesito contraddistinto
con (2). Le immagini televisive del quinto allineamento, da cui è
derivata la mossa valida, escludono ogni tipo di atteggiamento
negativo e di ostacolo da parte di Virgola.
Risposta al quesito contraddistinto
con (3). Nessun uso proibito è stato rilevato.
Risposta ai quesiti contraddistinti
con (4) e (5). Nessun turbamento al regolare svolgimento della
celebrazione ha dato origine a incidenti o tumulti. Non per questo
la responsabilità diretta della Contrada della Selva può andare
assolta da proposte sanzionatorie; il co. 3 dell'art. 101 non può
essere richiamato a giustificazione del comportamento dei dirigenti.
Risposta al quesito contraddistinto
con (6). Il Capitano della Selva non ha violato l'art. 63, co. 3,
richiamato dall'art. 87. Nulla si è verificato a tal scopo e sul
Palco dei Giudici il comportamento è risultato esemplare.
Risposta ai quesiti contraddistinti
con (7), (8) e (9). Il Regolamento del Palio non prescrive alcun dogma,
come una verità non soggetta a discussioni. Nel tempo si sono
verificati episodi che sono stati oggetto di valutazioni diverse e
di diversa attenzione da parte delle precedenti Amministrazioni.
Ogni episodio va rapportato al periodo storico in cui si verifica e,
soprattutto, con le tecnologie in uso nel periodo. La rivalità tra
Contrade, pur avendo connotazioni precise e storiche, non può essere
motivo di distinzione da parte di questa Amministrazione che, con il
presente atto, intende chiarire in modo definitivo, per il corso del
suo mandato amministrativo, delegando all'AD le decisioni sul
merito. L'art. 9, co. 3, richiama al Comune di Siena l'alto
patrocinio delle 17 Contrade, come istituzione di cospicuo interesse
cittadino. Attenendo al richiamato articolo il Comune deve ritenere
le 17 Contrade sullo stesso piano, non eccependo alcunché di
divisorio tra le stesse e deve obbligare tutte, così come previsto
dall'art. 9 co. 4, "al regolare e decoroso svolgimento della
celebrazione". I commi soprarichiamati pongono
l'Amministrazione comunale, e nella fattispecie l'AD, di fronte alla
specifica considerazione di come debba intendersi e richiamarsi la
c.d. rivalità tra Contrade. Nulla è contemplato nelle norme del
Regolamento per il Palio, ma non è lecito nascondere che questo
aspetto secolare della celebrazione non esista. Del resto la
pubblicazione ufficiale edita negli anni da parte di questo Comune
(cfr. A. Falassi, Il Palio di Siena, edito dal Comune di Siena, ul.
ed. 2023, pp. 114-149) richiama distintamente per ciascuna Contrada,
ove esistente, la "Contrada rivale". Opportuno di conseguenza, come
sopra richiamato, che l'AD addivenga entro quali limiti si ponga in
essere una lecita e consentita rivalità senza incorrere in proposte
di sanzioni disciplinari. Il caso in esame esula dal richiamare
questa complessa materia ed è necessario un approfondito esame, e
interpretazione, da parte della Commissione di Revisione del
Regolamento per il Palio istituita con delibera del Consiglio
Comunale n. 215 del 28 novembre 2024. Tornando ad analizzare il
fatto in esame, ed escludendo nella concretezza che esista una
rivalità concreta, sentita e secolare tra le Contrade della Lupa e
della Selva, appare evidente che il comportamento di Virgola ai
danni della Contrada della Lupa abbia in sé tutta la conformazione
di un atteggiamento tra Contrade rivali. Per questo appare
giustificata e motivata una proposta di sanzione a carico sia del
fantino Virgola (come da atto assunto in pari data), sia della
Contrada della Selva con le motivazioni che di seguito verranno
scritte. Risposta al quesito
contraddistinto con (10). L'articolo 89, la cui evoluzione storica
risale al 1804, non necessità di essere applicato al caso in esame
in quanto non è dimostrabile che l'Ente Contrada (nello specifico la
Contrada della Selva) abbia, con il comportamento di Virgola,
favorito la vittoria di altra Contrada. Il richiamo all'art. 9, co.
3 e 4, appare decisivo nel collegamento con l'art. 89.
Risposta al quesito contraddistinto con (11). L'interpretazione del
Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019 è errata ed è stata mal
applicata dall'AD sia in occasione dell'atto AD n. 107 del 14
novembre 2022, sia dell'atto AD n. 109 del 24 ottobre 2023. Infatti,
la norma erroneamente richiama l'Amministrazione Comunale
(identificata nell'art. 103 co. 1 come la Giunta Comunale) anziché
l'AD. Motivo per cui l'esenzione della Contrada non ha motivo di
esistere né nel presente atto, né in quelli futuri finché la
Commissione di Revisione (sopra richiamata) non modifichi il
dettato. Risposta al quesito
contraddistinto con (12). L'atteggiamento di Virgola non ha mai
creato, in occasione dei cinque ingressi tra i canapi, alcun
disturbo alle altre Contrade; lo stesso Virgola non si è mai
allontanato dalla posizione che la sorte gli aveva assegnato.
Premesso tutto ciò, l'AD è nelle
condizioni di proporre la sanzione relativa alla Contrada della
Selva evidenziando: (a) l'atteggiamento di Virgola è riconducibile
(art. 101 co. 2) alla responsabilità diretta della Contrada della
Selva; (b) le immagini del parlottio tra fantini fuori dei canapi
fanno intravedere una componente strategica che non può essere
esaminata dall'AD, poiché non rientrante nei suoi compiti; (c) tale
strategia non può essere addebitata alla Contrada della Selva; (d)
trattandosi di un esame sanzionatorio inedito nella storia del
Palio, soprattutto in considerazione della c.d. rivalità tra
Contrade sopra ampiamente descritta, appare giusto proporre la
sanzione richiamata al punto a) dell'art. 97; (e) restando in tema
dell'argomento a questo AD, chiamato per la prima volta a sanzionare
su un evento inedito, preme evidenziare come le risultanze a cui sia
arrivato si fondino su principi univoci della celebrazione del
Palio. La rivalità tra Contrade rivali in occasione delle fasi della
mossa necessita di una vera interpretazione da parte di questa e
delle future Amministrazioni, poiché non appare lecito sorvolare su
ostacoli posti in essere da Contrade non rivali e Contrade rivali,
che richiamino diverse proposte sanzionatorie. La proposta
sanzionatoria emessa tiene in particolar rilievo della mancanza
proprio di norme o interpretazioni ad hoc; si è ritenuto non
corretto applicare altre sanzioni contenute nell'art. 92 in
considerazione del fatto che l'AD si è trovato, pur in mancanza di
un'evidente comunicazione da parte dei Deputati, da solo nel
ricostruire la dinamica dell'ostruzionismo creato ai danni della
Lupa; (f) la sanzione proposta serva nel futuro, ed in mancanza di
chiarimenti da parte della Commissione di Revisione, al non
verificarsi di comportamenti simili; in caso contrario subentreranno
le altre disposizioni contenute nell'art. 92.
Così motivato l'esame richiamato in
oggetto, l'AD
PROPONE a) considerato quanto
previsto dall'art. 97, la sanzione di una (1) censura alla Contrada
della Selva come ampiamente motivata nel presente atto;
b) di notificare, così come previsto
dall'art. 98 co. 5, la presente proposta di sanzione alla Contrada
della Selva, assegnando, così come previsto dall'art. 98 co. 6, 10
giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria
memoria difensiva.
L'Assessore Delegato (La Redazione di
Sunto) |