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Ecco le motivazioni sul caso della Selva

L'ostacolo creato in maniera continua da Andreuccio Sanna, che correva con il giubbetto della Selva, rappresenta uno di quei casi che possono esaltare la conoscenza delle regole del gioco attraverso gli atti amministrativi.

Si tratta di una scorrettezza che riguarda sia il fantino che direttamente la Contrada, ma che presenta diversi modi di valutazione.

E' un argomento ghiotto per la nostra Redazione che, in questa pagina, cerca di motivare non tanto se la Selva meriti una sanzione, come, e con quale quantificazione sanzionatoria, si debba intendere la rivalità tra Contrade rivali e no.

Ben sapendo che il trio dello squallore sanzionatorio (Nippa, Rosadè, Apostolo ... con un'aggiuntina per delcollo) non potrà mai comprendere ciò che andiamo a scrivere, vogliamo solo intraprendere un percorso che serva ai nostri tre come stimolo di conoscenza amministrativo-paliesca mettendo a disposizione la nostra conoscenza sulla materia disciplinare.

Due passaggi si rendono necessari per rendere leggibile il testo della motivazione. Il primo è che facciamo finta di tornare al precedente sistema, quindi senza da parte dell'assessore delegato della richiesta di discolpe ai "cattivi". Il secondo è che preferiamo saltare il copia-incolla delle formule iniziali. Precisato tutto ciò, ecco la motivazione che riguarda la Selva:

La ricostruzione dell'infrazione commessa dal fantino Virgola, che in base al co. 4 dell'art. 58 è stato presentato dal Capitano della Contrada della Selva, è stabilita dalla visione dei filmati ufficiali editi dal Citipi, in considerazione del fatto che i Sigg. Deputati della Festa non hanno evidenziato alcuna forma di scorrettezza nella loro Relazione in occasione delle fasi durante la mossa del Palio.

In tale filmato, si nota che la mossa è stata articolata da 5 ingressi tra i due canapi; la Selva è stata chiamata al secondo posto a fianco della Lupa.

In occasione del primo e del secondo ingresso e allineamento tra i canapi il presente Assessore Delegato (d'ora in avanti AD) nulla ha rilevato sul comportamento di Virgola ai danni di Shardana, fantino della Lupa. Così come nel quinto (ultimo) allineamento.

Fattori contrari al disposto dell'art. 87, che richiama il contenuto dell'art. 64, sono stati rilevati in occasione del terzo e quarto ingresso tra i canapi.

In particolare: prima che il Mossiere facesse uscire i cavalli tra i canapi si nota, dopo diversi minuti, un atteggiamento di ostruzione della Selva nei confronti della Lupa per ben quattro volte.

In occasione del quarto ingresso tra i canapi la Selva pone il cavallo di traverso e prosegue nella sua ostruzione ai danni della Lupa, non consentendo un agevole allineamento come era stato riscontrato in occasione dei primi due ingressi.

Per proseguire l'esame sanzionatorio, l'AD pone a se stesso una serie di domande, dalle quali emergano con chiarezza le motivazioni sull'eventuale proposta di sanzione. L'AD è chiamato a rispondere: (1) se l'atteggiamento del fantino Virgola abbia influito in modo negativo sull'allineamento della Contrada della Lupa; (2) se al momento della partenza valida la Contrada della Lupa sia stata ostacolata così come prevede l'art. 64, co.1, richiamato nell'art. 87; (3) se sia stato infranto il co. 3 dell'art. 84; (4) se il comportamento del fantino Virgola richiami l'art. 101 co. 2; (5) se la Contrada della Selva abbia la possibilità di rientrare nel co. 3 dell'art. 101; (6) se il Capitano della Selva avrebbe potuto violare l'art. 63 co. 3, richiamato dall'art. 87; (7) se la c.d. rivalità tra Contrade abbia le caratteristiche di un dogma; (8) come è lecito che si verifichi materialmente tale dogma; (9) se non esistendo rivalità tra Contrade non avversarie, è lecito il danneggiamento tra tali Contrade; (10) se esista l'opportunità di applicazione dell'art. 89; (11) se l'interpretazione del Consiglio Comunale del 2019 possa permettere l'applicazione dell'art. 99; (12) se l'atteggiamento di Virgola abbia creato disturbo alle altre Contrade alla sua sinistra.

L'AD motiverà, nel rispondere alle sue stesse domande, l'eventuale proposta sanzionatoria.

Risposta al quesito contraddistinto con (1). Le immagini televisive pongono in chiara evidenza l'atteggiamento di ostacolo di Virgola nei confronti della Contrada della Lupa e, in particolare, in occasione del terzo e quarto ingresso, sopra descritto. Il comportamento è contrario alle diposizioni contenute nel co. 1 dell'art. 64, richiamato per il giorno del Palio dall'art. 87. Virgola ha in più occasioni posto in essere l'allineamento corretto della Lupa, sia ponendo il cavallo di traverso, sia disturbando continuamente il fantino della Lupa; impedendogli un corretto allineamento. E' da rilevare che il corretto allineamento sia della Lupa che della Selva si è verificato solo in occasione dei primi due allineamenti. Ragion per cui il comportamento di Virgola è da ritenersi contrario e negativo verso l'allineamento del fantino della Contrada della Lupa.

Risposta al quesito contraddistinto con (2). Le immagini televisive del quinto allineamento, da cui è derivata la mossa valida, escludono ogni tipo di atteggiamento negativo e di ostacolo da parte di Virgola.

Risposta al quesito contraddistinto con (3). Nessun uso proibito è stato rilevato.

Risposta ai quesiti contraddistinti con (4) e (5). Nessun turbamento al regolare svolgimento della celebrazione ha dato origine a incidenti o tumulti. Non per questo la responsabilità diretta della Contrada della Selva può andare assolta da proposte sanzionatorie; il co. 3 dell'art. 101 non può essere richiamato a giustificazione del comportamento dei dirigenti.

Risposta al quesito contraddistinto con (6). Il Capitano della Selva non ha violato l'art. 63, co. 3, richiamato dall'art. 87. Nulla si è verificato a tal scopo e sul Palco dei Giudici il comportamento è risultato esemplare.

Risposta ai quesiti contraddistinti con (7), (8) e (9). Il Regolamento del Palio non prescrive alcun dogma, come una verità non soggetta a discussioni. Nel tempo si sono verificati episodi che sono stati oggetto di valutazioni diverse e di diversa attenzione da parte delle precedenti Amministrazioni. Ogni episodio va rapportato al periodo storico in cui si verifica e, soprattutto, con le tecnologie in uso nel periodo. La rivalità tra Contrade, pur avendo connotazioni precise e storiche, non può essere motivo di distinzione da parte di questa Amministrazione che, con il presente atto, intende chiarire in modo definitivo, per il corso del suo mandato amministrativo, delegando all'AD le decisioni sul merito. L'art. 9, co. 3, richiama al Comune di Siena l'alto patrocinio delle 17 Contrade, come istituzione di cospicuo interesse cittadino. Attenendo al richiamato articolo il Comune deve ritenere le 17 Contrade sullo stesso piano, non eccependo alcunché di divisorio tra le stesse e deve obbligare tutte, così come previsto dall'art. 9 co. 4, "al regolare e decoroso svolgimento della celebrazione". I commi soprarichiamati pongono l'Amministrazione comunale, e nella fattispecie l'AD, di fronte alla specifica considerazione di come debba intendersi e richiamarsi la c.d. rivalità tra Contrade. Nulla è contemplato nelle norme del Regolamento per il Palio, ma non è lecito nascondere che questo aspetto secolare della celebrazione non esista. Del resto la pubblicazione ufficiale edita negli anni da parte di questo Comune (cfr. A. Falassi, Il Palio di Siena, edito dal Comune di Siena, ul. ed. 2023, pp. 114-149) richiama distintamente per ciascuna Contrada, ove esistente, la "Contrada rivale". Opportuno di conseguenza, come sopra richiamato, che l'AD addivenga entro quali limiti si ponga in essere una lecita e consentita rivalità senza incorrere in proposte di sanzioni disciplinari. Il caso in esame esula dal richiamare questa complessa materia ed è necessario un approfondito esame, e interpretazione, da parte della Commissione di Revisione del Regolamento per il Palio istituita con delibera del Consiglio Comunale n. 215 del 28 novembre 2024. Tornando ad analizzare il fatto in esame, ed escludendo nella concretezza che esista una rivalità concreta, sentita e secolare tra le Contrade della Lupa e della Selva, appare evidente che il comportamento di Virgola ai danni della Contrada della Lupa abbia in sé tutta la conformazione di un atteggiamento tra Contrade rivali. Per questo appare giustificata e motivata una proposta di sanzione a carico sia del fantino Virgola (come da atto assunto in pari data), sia della Contrada della Selva con le motivazioni che di seguito verranno scritte.

Risposta al quesito contraddistinto con (10). L'articolo 89, la cui evoluzione storica risale al 1804, non necessità di essere applicato al caso in esame in quanto non è dimostrabile che l'Ente Contrada (nello specifico la Contrada della Selva) abbia, con il comportamento di Virgola, favorito la vittoria di altra Contrada. Il richiamo all'art. 9, co. 3 e 4, appare decisivo nel collegamento con l'art. 89.

Risposta al quesito contraddistinto con (11). L'interpretazione del Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019 è errata ed è stata mal applicata dall'AD sia in occasione dell'atto AD n. 107 del 14 novembre 2022, sia dell'atto AD n. 109 del 24 ottobre 2023. Infatti, la norma erroneamente richiama l'Amministrazione Comunale (identificata nell'art. 103 co. 1 come la Giunta Comunale) anziché l'AD. Motivo per cui l'esenzione della Contrada non ha motivo di esistere né nel presente atto, né in quelli futuri finché la Commissione di Revisione (sopra richiamata) non modifichi il dettato.

Risposta al quesito contraddistinto con (12). L'atteggiamento di Virgola non ha mai creato, in occasione dei cinque ingressi tra i canapi, alcun disturbo alle altre Contrade; lo stesso Virgola non si è mai allontanato dalla posizione che la sorte gli aveva assegnato.

 

Premesso tutto ciò, l'AD è nelle condizioni di proporre la sanzione relativa alla Contrada della Selva evidenziando: (a) l'atteggiamento di Virgola è riconducibile (art. 101 co. 2) alla responsabilità diretta della Contrada della Selva; (b) le immagini del parlottio tra fantini fuori dei canapi fanno intravedere una componente strategica che non può essere esaminata dall'AD, poiché non rientrante nei suoi compiti; (c) tale strategia non può essere addebitata alla Contrada della Selva; (d) trattandosi di un esame sanzionatorio inedito nella storia del Palio, soprattutto in considerazione della c.d. rivalità tra Contrade sopra ampiamente descritta, appare giusto proporre la sanzione richiamata al punto a) dell'art. 97; (e) restando in tema dell'argomento a questo AD, chiamato per la prima volta a sanzionare su un evento inedito, preme evidenziare come le risultanze a cui sia arrivato si fondino su principi univoci della celebrazione del Palio. La rivalità tra Contrade rivali in occasione delle fasi della mossa necessita di una vera interpretazione da parte di questa e delle future Amministrazioni, poiché non appare lecito sorvolare su ostacoli posti in essere da Contrade non rivali e Contrade rivali, che richiamino diverse proposte sanzionatorie. La proposta sanzionatoria emessa tiene in particolar rilievo della mancanza proprio di norme o interpretazioni ad hoc; si è ritenuto non corretto applicare altre sanzioni contenute nell'art. 92 in considerazione del fatto che l'AD si è trovato, pur in mancanza di un'evidente comunicazione da parte dei Deputati, da solo nel ricostruire la dinamica dell'ostruzionismo creato ai danni della Lupa; (f) la sanzione proposta serva nel futuro, ed in mancanza di chiarimenti da parte della Commissione di Revisione, al non verificarsi di comportamenti simili; in caso contrario subentreranno le altre disposizioni contenute nell'art. 92.

Così motivato l'esame richiamato in oggetto, l'AD

PROPONE

a) considerato quanto previsto dall'art. 97, la sanzione di una (1) censura alla Contrada della Selva come ampiamente motivata nel presente atto;

b) di notificare, così come previsto dall'art. 98 co. 5, la presente proposta di sanzione alla Contrada della Selva, assegnando, così come previsto dall'art. 98 co. 6, 10 giorni di tempo per presentare alla Giunta Comunale la propria memoria difensiva.

L'Assessore Delegato (La Redazione di Sunto)

 

La valenza di questo articolo è che né Nippa, né Rosadè abbiano capito alcunché ... sempre ammesso che qualcosina possano leggere. Ma leggere è un conto, capire cosa si legge è l'opposto di aver capito.

21 giugno 2025