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Tommaso
Di Paolo: il golpe nel decreto 163 del 2022
La slide,
compilata da Di Paolo e presentata assieme ad altre al Convegno di Verona del
novembre 2021, ha fatto da apri-pista alla modifica dell’articolo 24 del decreto
legislativo n. 36 del 2021.
La pressione esercitata dalla componente
animalaia del Ministero della Salute, pur trattandosi di un atto illegittimo e
che solo la corte Costituzionale potrà definire tale, la si riscontra nella mole
delle carte degli uffici di Camera e Senato che hanno portato alla promulgazione
del decreto legislativo 163.
Nel nostro caso occorre attenzionare l'articolo
12, che modifica il 24 del decreto legislativo 36 del 2021. Ebbene, nel leggere
i fogli a corredo dell'intervento normativo si nota senza alcuna titubanza come
l'Ufficio legale del Ministero della Salute sia intervenuto a gamba tesa contro
il Comune di Siena ed il Palio.
Vediamo cosa prescriveva l'art. 24 del 2021:
decreto legislativo n. 36 del 28
febbraio 2021 - Articolo 24 |
Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi
1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport
equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione
Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione
Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi
autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e
forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i
requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli
atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di
concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità
politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di
sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di
trasgressione.
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Solo quelle manifestazioni pubbliche ... di
sport equestri su cui hanno competenza ... sono soggette ai dettami di
questo decreto legislativo. La slide dimostra
come nella realtà il testo del decreto legislativo 36 sia sfuggito
all'attenzione degli animalai e come gli stessi siano riusciti ad intromettersi
nella modifica.
Dopo aver assimilato nel corso degli anni che,
unico al Mondo, il Palio è organizzato e autorizzato (fino a questo luglio) dal
Sindaco, i legali del Ministero della Salute, cioè Di Paolo, hanno ben pensato
alla leggera modifica. Gli atti parlamentari parlano da soli.
Leggiamo cosa evidenzia la "Relazione
illustrativa" dell'Atto di Governo 431, da cui è nato il decreto legislativo
163:
L’articolo 12 interviene sull’articolo 24 del
decreto legislativo n. 36 del 2021, che ha ad oggetto le
manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi,
per ricomprendervi tutte le manifestazioni e le rispettive prove che
rientrano nell’ambito di applicazione dell’ordinanza ministeriale 21
luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2011,
n. 210. In particolare, la versione che si intende novellare non
menziona le manifestazioni per le quali non vi è la competenza della
Federazione Sport Equestri o della Fitetrec-Ante o di un Ente di
Promozione Sportiva. Si registrano, infatti, manifestazioni che
prevedono l’impiego di animali e che rientrano nella competenza di
comuni o di altri enti territoriali. Come originariamente previsto,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o
dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport,
adottato su proposta del Ministero della salute, di concerto con il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, devono
essere stabiliti i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli
atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, con la previsione di
sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di
trasgressione. |
Allacciandosi all'ordinanza dell'animalaia
Martini, di competenza del Ministero della Salute, ecco l'attacco a Siena là
dove si specifica che: "Si registrano, infatti, manifestazioni che prevedono
l’impiego di animali e che rientrano nella competenza di comuni o di altri enti
territoriali".
Concetto che ritroviamo anche nella seconda
versione del dossier dell'Ufficio Studi: "Come si spiega nella relazione
illustrativa, la disposizione intende ricomprendere nel suo perimetro
applicativo tutte le manifestazioni oggetto dell’ordinanza ... Ciò in quanto, il
testo vigente del decreto principale non menziona le manifestazioni per le quali
non vi è la competenza della Federazione Sport Equestri o della Fitetrec-Ante o
di un Ente di Promozione Sportiva. Si registrano, infatti, manifestazioni che
prevedono l’impiego di animali e che rientrano nella competenza di comuni o di
altri enti territoriali".
In sede di discussione delle tre Commissioni
interessate, sia alla Camera che al Senato, non c'è stato alcun approfondimento
o confronto sulla materia: tant'è che l'art. 24 adesso recita così:
decreto legislativo n. 163 del 5
ottobre 2022 - Articolo 24 |
Manifestazioni popolari pubbliche e private con
impiego di equidi
1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico
con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o
dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali o dalla Federazione italiana sport equestri o
dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, devono
comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere
degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità
politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di
sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di
trasgressione. |
Analizziamo, per finire le differenze dell'art.
24
Nel decreto n. 36 (le parti
evidenziate corrispondono alle cancellazioni) |
Nel decreto 163 (le parti evidenziate
corrispondono alle aggiunte) |
Le manifestazioni pubbliche o aperte al
pubblico di sport equestri in
discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana
Sport Equestri o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione
Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei
percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole,
alimentari e forestali, e dalle
suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti
di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e
del pubblico stabiliti dal
Ministero della salute, di concerto con il Presidente del
Consiglio dei ministri o l’Autorità
politica da esso delegata in materia di sport
e con il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di
sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di
trasgressione. |
1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico
con impiego di equidi che si
svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali o dalla Federazione italiana sport equestri
o dalla Fitetrec-Ante o da un
Ente di promozione sportiva, devono comunque garantire i
requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli
atleti e del pubblico stabiliti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall’Autorità
politica da esso delegata in materia di sport,
adottato su proposta del Ministro
della salute, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e
proporzionate in caso di trasgressione |
Continuiamo? Continuiamo, continuiamo.
9 giugno 2025
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