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Tommaso Di Paolo: il golpe nel decreto 163 del 2022

La slide, compilata da Di Paolo e presentata assieme ad altre al Convegno di Verona del novembre 2021, ha fatto da apri-pista alla modifica dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2021.

La pressione esercitata dalla componente animalaia del Ministero della Salute, pur trattandosi di un atto illegittimo e che solo la corte Costituzionale potrà definire tale, la si riscontra nella mole delle carte degli uffici di Camera e Senato che hanno portato alla promulgazione del decreto legislativo 163.

Nel nostro caso occorre attenzionare l'articolo 12, che modifica il 24 del decreto legislativo 36 del 2021. Ebbene, nel leggere i fogli a corredo dell'intervento normativo si nota senza alcuna titubanza come l'Ufficio legale del Ministero della Salute sia intervenuto a gamba tesa contro il Comune di Siena ed il Palio.

Vediamo cosa prescriveva l'art. 24 del 2021:

decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 - Articolo 24
 Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi 
 
  1. Le manifestazioni  pubbliche  o  aperte  al  pubblico  di  sport 
equestri  in  discipline  su  cui  hanno  competenza  la  Federazione
Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o  un  Ente  di  Promozione
Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o  dei  percorsi
autorizzati dal Ministero per le  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire  i
requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei  cavalli
atleti e del  pubblico  stabiliti  dal  Ministero  della  salute,  di
concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri  o  l'Autorità
politica da esso delegata in materia di  sport  e  con  il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di
sanzioni  efficaci,   dissuasive   e   proporzionate   in   caso   di
trasgressione.

Solo quelle manifestazioni pubbliche ... di sport equestri su cui hanno competenza ... sono soggette ai dettami di questo decreto legislativo. La slide dimostra come nella realtà il testo del decreto legislativo 36 sia sfuggito all'attenzione degli animalai e come gli stessi siano riusciti ad intromettersi nella modifica.

Dopo aver assimilato nel corso degli anni che, unico al Mondo, il Palio è organizzato e autorizzato (fino a questo luglio) dal Sindaco, i legali del Ministero della Salute, cioè Di Paolo, hanno ben pensato alla leggera modifica. Gli atti parlamentari parlano da soli.

Leggiamo cosa evidenzia la "Relazione illustrativa" dell'Atto di Governo 431, da cui è nato il decreto legislativo 163:

L’articolo 12 interviene sull’articolo 24 del decreto legislativo n. 36 del 2021, che ha ad oggetto le manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi, per ricomprendervi tutte le manifestazioni e le rispettive prove che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ordinanza ministeriale 21 luglio 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 settembre 2011, n. 210. In particolare, la versione che si intende novellare non menziona le manifestazioni per le quali non vi è la competenza della Federazione Sport Equestri o della Fitetrec-Ante o di un Ente di Promozione Sportiva. Si registrano, infatti, manifestazioni che prevedono l’impiego di animali e che rientrano nella competenza di comuni o di altri enti territoriali. Come originariamente previsto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, devono essere stabiliti i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.

Allacciandosi all'ordinanza dell'animalaia Martini, di competenza del Ministero della Salute, ecco l'attacco a Siena là dove si specifica che: "Si registrano, infatti, manifestazioni che prevedono l’impiego di animali e che rientrano nella competenza di comuni o di altri enti territoriali".

Concetto che ritroviamo anche nella seconda versione del dossier dell'Ufficio Studi: "Come si spiega nella relazione illustrativa, la disposizione intende ricomprendere nel suo perimetro applicativo tutte le manifestazioni oggetto dell’ordinanza ... Ciò in quanto, il testo vigente del decreto principale non menziona le manifestazioni per le quali non vi è la competenza della Federazione Sport Equestri o della Fitetrec-Ante o di un Ente di Promozione Sportiva. Si registrano, infatti, manifestazioni che prevedono l’impiego di animali e che rientrano nella competenza di comuni o di altri enti territoriali".

In sede di discussione delle tre Commissioni interessate, sia alla Camera che al Senato, non c'è stato alcun approfondimento o confronto sulla materia: tant'è che l'art. 24 adesso recita così:

decreto legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022 - Articolo 24

Manifestazioni popolari pubbliche e private con impiego di equidi

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione.

Analizziamo, per finire le differenze dell'art. 24

Nel decreto n. 36 (le parti evidenziate corrispondono alle cancellazioni) Nel decreto 163 (le parti evidenziate corrispondono alle aggiunte)
Le manifestazioni  pubbliche  o  aperte  al  pubblico  di  sport equestri  in  discipline  su  cui  hanno  competenza  la  Federazione Italiana Sport Equestri o la FitetrecAnte o  un  Ente  di  Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o  dei  percorsi autorizzati dal Ministero per le  politiche  agricole,  alimentari  e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire  i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei  cavalli atleti e del  pubblico  stabiliti  dal  Ministero  della  salute,  di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri  o l’Autorità politica da esso delegata in materia di  sport  e  con  il  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni  efficaci,   dissuasive   e  proporzionate   in   caso   di trasgressione. 1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli  impianti  o  dei percorsi  autorizzati  dal   Ministero   delle   politiche   agricole alimentari e forestali o dalla Federazione italiana sport equestri  o dalla Fitetrec-Ante o da  un  Ente  di  promozione  sportiva,  devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri o  dall’Autorità  politica  da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del  Ministro della salute, di concerto con il Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e forestali,  con  la  previsione  di  sanzioni  efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione

Continuiamo? Continuiamo, continuiamo.

9 giugno 2025