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Fronteggiamenti: nella sentenza il richiamo all'articolo penale 19-ter Nella sentenza sui fronteggiamenti di luglio 2018, il Giudice Cerretelli fa esplicito richiamo nelle pp. 23-24 all'art. 19-ter mettendo in risalto che "Il caso dei fronteggiamenti durante il Palio di Siena potrebbe essere tollerato dall’ordinamento solo se una fonte di rango primario lo rendesse lecito seguendo l’esempio dell’art. 19 ter disp. att. c.p.". Non esiste nell'ordinamento una norma che consenta i fronteggiamenti in occasione delle manifestazioni autorizzate dalla competente Regione; anche perché Michelotti ("..."), con la sua proposta di legge 702 (presentata il 12 dicembre 2022 e assegnata alla Commissione Giustizia il 13 febbraio 2023), ha dimostrato quanto conta: dopo due anni e mezzo la sua proposta è sommersa dalla polvere e non viene nemmeno considerata. Cerretelli sull'efficacia del 19-ter pone, comunque, il dito nella piaga là dove richiamando l'esenzione penale sottolinea: "la fonte di legge primaria [NdR: l'art. 19-ter] ... fa rinvio alla fonte amministrativa [NdR: l'autorizzazione della Regione competente] che, a sua volta, incorpora la fonte consuetudinaria ... posta a copertura delle manifestazioni storico-culturali (e anche in un caso del genere, bisognerebbe porsi, comunque, l’interrogativo se una simile previsione sarebbe compatibile con i principi costituzionali in materia penale di legalità e riserva di legge)". Il problema sollevato da Cerretelli è su quell'interrogativo posto per verificare la compatibilità con i principi costituzionali in materia penale di legalità e riserva di legge. Adesso occorrono specifici approfondimenti che vadano ad aggiornare questo opuscolo e quello di Martinelli. 9 giugno 2025 |
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