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Attenzione a quel comma che si pone in contrasto con il Regolamento C'è un passaggio all'interno del comma 5 dell'art.5 che stabilisce: «La scelta degli equidi, della bardatura, delle attrezzature e della ferratura da utilizzare nonché la successiva ammissione degli animali alla manifestazione deve essere effettuata dal medesimo medico veterinario ippiatra». Il comma come è facilmente intuibile si pone in contrasto con il comma 2 dell'art. 46 del Regolamento. Per Roma, quindi, deve essere il veterinario a fare la "scelta" dei cavalli; per Siena sono i Capitani. Siena deve continuare a seguire le norme del suo Regolamento senza curarsi minimanete dell'atto amministrativo emesso da Roma; nel caso di balbettii di qualsiasi natura c'è sempre la possibilità di ricorrere alla Corte di Cassazione visto che l'art. 24, su cui si basa l'intera struttura del provvedimento di Abodi, è un articolo illegittimo poiché deborda dalla Legge delega che stabiliva i principi dei vari decreti legislativi e come abbiamo avuto modo in più occasioni di evidenziare. Restiamo in attesa, consapevoli di ciò che è stato stabilito della norma da Abodi. 12 marzo 2025
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