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L'articolo 3 del dpcm di Gemmato

Articolo 3 - Procedimento di autorizzazione

1.      Le manifestazioni di cui all’articolo 2 sono autorizzate dall’Autorità competente, anche tenendo conto delle tradizioni, degli usi e delle consuetudini locali, nonché della conformazione architettonica dei siti dove le stesse si svolgono, previo parere della Commissione, integrata da un medico veterinario dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico del fondo.

2.      La istanza volta alla adozione del provvedimento di autorizzazione è corredata da una relazione attestante il rispetto delle misure di cui all’articolo 2, comma 1.

3.      L’Autorità competente, ricevuta la domanda di autorizzazione, quando non vi abbia già proceduto, procede senza indugio e comunque non oltre sette giorni dalla ricezione della domanda, ad individuare il medico veterinario e il tecnico del fondo ai fini della integrazione della Commissione di cui al comma 1.

4.      L’Autorità competente, quando rileva la carenza dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente decreto e risulti possibile conformare i modi di svolgimento della manifestazione alla normativa vigente, invita, dietro proposta della Commissione, l’ente organizzatore a provvedere, prescrivendo le misure all’uopo necessarie, fissando un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione.

5.      La Commissione di cui al comma 1 esprime il proprio parere dopo avere esaminato il progetto posto a base della domanda di autorizzazione, valutato la sua idoneità a soddisfare le condizioni di sicurezza previste dal presente decreto e verificato la conformità dello stato dei luoghi e delle opere realizzate al progetto presentato.  

6.      Il procedimento di autorizzazione del progetto si conclude con atto espresso dell’Autorità competente entro novanta giorni dalla presentazione della istanza di cui al comma 2.

Osservazioni per la Nippa - Occorre fare molta attenzione ai comma 5 e 6; per questo è auspicabile una netta presa di distanze da Michelotti ("..."). La Commissione, come la Nippa non sa, è un unicum con Palazzo che nello stesso momento si fonde come concedente e richiedente. Dovrebbe, comunque, la Nippa operare i passi opportuni con il senatore istriciaiolo per arrivare ad un testo che ponga il ruolo del concedente e richiedente (cioè proprio Palazzo) un gradino più avanti. Ne riparleremo in modo approfondito quando il dpcm di Gemmato verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

6 marzo 2025