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Il Regolamento secondo Sunto Articoli 97 e 98 (prima parte) Relazione - Uno degli argomenti attraverso il quale non è possibile al momento trovare dialogo tra avvocati palieschi e la coppia Apostolo-Nippa è senza dubbio il comma 7 dei due articoli che impone la presentazione di documentazione "esclusivamente (di) natura difensiva diversamente non verranno acquisiti". Ciò significa che se un fantino, e indirettamente la rispettiva Contrada, devono difendersi dall'attacco non possono evidenziare che la colpa è dell'altro. Si è visto, nella lettura delle approssimative motivazioni firmate da Apostolo e Nippa, come gli stessi, poiché non capaci di saper rispondere alle evidenziazioni proposte, si siano rifugiati dietro questo concetto di "accusa" per sorvolare la questione. Il problema richiama un profondo studio da parte della Commissione dei nove, poiché dovranno riprendere in mano tutto l'argomento e stabilire cosa si debba intendere per "accusa". Accordi per evitare, come è già successo nel 2015, che l'Autorità giudiziaria sequestri i documenti accusatori tra Contrade sono ben inquadrabili; ma pensare che i termini accusatori per difendersi di fronte alla Giunta non possano venire usati è un paradosso evidente. Di conseguenza, l'abolizione di questo comma 7 dei due articoli è la soluzione più semplice e più leggibile per un'interpretazione ponderata della norma. Se sei ostacolato da un fantino è evidente che nelle tue discolpe si faccia riferimento all'azione di danneggiamento. Uno dei più ferrati e migliori avvocati palieschi nel 2023 evidenziò con cura: "D’altra parte, alla luce delle dinamiche che il Palio ripropone da secoli, è impossibile difendersi da una proposta di addebito senza tener conto degli altrui comportamenti. Rivalità, ordigno tanto delicato da manovrare, quanto indispensabile per la Continuità, sottende, inevitabilmente, interazioni, quindi comportamenti che trovano ragione, se non causa, nell’altrui agire. Escludere, non considerare, le parti delle difese, che da tale incedere derivano, comporta la negazione del fenomeno che s’intende scrutinare. Nel caso in esame, la contestazione ... ”imponeva” di analizzare l’accaduto in ragione dei comportamenti tenuti dai fantini di due Contrade rivali; impossibile difendersi senza segnalare l’altrui comportamento". Spetta adesso alla Commissione dei nove comprendere con attenzione cosa sopra evidenziato e "rattoppare" questa evidente discrasia. Nel nuovo testo Abolizione del comma 7. 9 dicembre 2024 |
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