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Le sentenze di primo grado una per una

NICCHIO e GUGLIELMI

Le motivazioni che riguardano Nicchio e Guglielmi sono tra quelle più catastrofiche che si potessero immaginare, con un Rosadè che è voluto salire in cattedra per dare lezioni non certo richieste.

Non è possibile analizzare in un unico articolo tutto ciò che è stato segnato con la matita rossa, per cui occorre analisi separate.

La prima riguarda la lezioncina che Rosadè ha voluto lasciare alla giurisprudenza paliesca, con passaggi che definirli ridicoli è un eufemismo.

Il Nicchio, oltre ad una corposa memoria, ha presentato qualcosa come 16 allegati tra cui una perizia. Perizia? esatto una perizia vera e propria da parte di un consulente ma nell'atto non si riesce a capire di cosa si tratta.

Rosadè nella parte iniziale dell'atto, allorché vengono riassunte varie posizioni difensive, scrive (pag. 2) in un italiano che almeno noi non comprendiamo: "la legittimità della condotta del fantino del ... Nicchio, tenuto conto di tutto quanto rassegnato nella memoria difensiva prodotta da quest'ultima Contrada, nonché di quanto rappresentato mediante la consulenza tecnica di parte ed il pedissequo elaborato peritale (relazione tecnica) e gli ulteriori allegati" (sic!). Se in questa frase si esclude l'inciso tra virgole si legge: "la legittimità della condotta del fantino del ... Nicchio nonché di quanto rappresentato mediante la consulenza tecnica di parte ed il pedissequo elaborato peritale (relazione tecnica) e gli ulteriori allegati" (doppio sic!).

Comunque, senza capire cosa abbia voluto sintetizzare Rosadè, cos'è questa perizia? Non si sa e non è stato possibile capirlo. La relazione tecnica, comunque, ha permesso a Rosadè di superare se stesso perché con un'intera pagina a disposizione (pp. 10 e 11) ha fornito alla storia paliesca una bella lezioncina universitaria. I nostri tre devono leggere con attenzione come Rosadè si è posto a sedere sulla cattedra ed ha fatto passare nelle giurisprudenza paliesca la nozione di consulente.

In breve Rosadè afferma: «Il consulente tecnico di parte (CTP) è un professionista individuato da una delle parti in causa ... per affiancare il CTU, consulente tecnico d'ufficio, al fine di redigere perizie inerenti al processo ... Il CTP ... è un esperto nominato dalle parti in causa e non dal giudice ... Il CTU deve prestare giuramento di verità ... Il CTP non ha tale obbligo ... tutela il suo cliente e non è obbligato a dire cose che potrebbero danneggiarlo».

Tutto per questo (24 righi) per sostenere: «l'A.D. sottolinea come nel caso de quo non penda un procedimento civile [NdR: ci mancava anche un processo!] e, dunque, non si comprendono, considerata la particolare regolamentazione del Palio, le ragioni di tale scelta da parte del ... Nicchio [NdR: sic! Rosadè è veramente fuori dagli schemi palieschi non capendo perché il Nicchio sia ricorso al consulente per redigere una relazione su argomenti ignoti]. Risulta ... estraneo all'A.D. il quesito su cui si fonda la relazione tecnica resa dal consulente [NdR figuriamoci se può rispondere al quesito chi ignora il contenuto!] così come si evidenzia che trattasi di consulenza tecnica di parte e di relazione tecnica di parte tese a tutelare il proprio cliente [NdR ma ci si rende conto di cosa sta scrivendo Rosadè?] e non certo di relazione tecnica resa da un consulente super parte come il CTU nominato dal Giudice [NdR: Rosadè per analizzare la relazione del consulente nicchiaiolo voleva addirittura addivenire ad un processo?].

Fermiamoci per riprendere domani.

Ma cara Nippa, riesci a comprendere in quale imbuto ti stanno portando Rosadè e Apostolo? Suvvia, un po' di serietà contradaiola è quanto meno auspicabile in attesa di martedì 26.

20 novembre 2024