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Allora avevano ragione l'onorandino della Torre e Fazzi La Nazione ha ospitato, senza commenti, una serie di "delucidazioni" tra Lupa e Istrice che, alla fine, hanno stancato poiché tutti vogliano ragione ed il torto è sempre degli altri. Comunque, dalle parole dell'onorandino dell'Istrice e da quello della Lupa si apprende come l'esposto del 2022 della Torre contro l'Atzeni fosse corretto sotto il profilo regolamentare e come le motivazioni del 2023 dell'Apostolo sulla chiamata in causa della responsabilità altrui fossero del tutto inventate. Le Contrade possono presentare specifiche accuse nei confronti delle altre perché così stabilisce il Regolamento che, evidentemente, non è abbastanza conosciuto (leggi anche Apostolo e Rosadè). La posizione del 2022 dell'accusa della Torre era legittima, come è legittima quella dell'Istrice sotto il profilo del Regolamento; se poi gli accordi parlavano un'altra voce il discorso è diverso. Sotto il profilo regolamentare nulla da eccepire. E' opportuno ricordare come l'Atzeni nel 2022 si fosse opposto alla presentazione dell'esposto della Torre, ma è opportuno riproporre cosa Fazzi disse a tal proposito (ordinanza n. 107 del 14 novembre 2022): "L'esposto della Torre ... non contiene nulla di anonimo e, pertanto, doveva rientrare tra gli allegati facenti parte della Relazione che, è bene ricordare, rappresenta l'unico documento consultabile per l'A.D. Il richiamo di Tittia agli articoli 98 e 99 merita opportuna analisi. L'articolo 98 non può rientrare nel caso in esame perché si rivolge e regola l'Ente Contrada; l'articolo 99 è, al contrario, corretto per l'esame. Ebbene il comma 7, che del resto è lo stesso identico che ritroviamo nell'art. 98, non può essere collegato all'art. 92 trattando una fase diversa. Mentre l'ari. 92 serve per istruire tutto il procedimento sanzionatorio, l'art. 99 riguarda le penalità ai contravventori delle norme regolamentari. La collocazione del comma 7 riguarda la fase in cui il fantino, ricevute le proposte di sanzione da parte dell'A.D., vuole presentare una ulteriore memoria alla Giunta Comunale, la quale deve procedere alla sanzione definitiva. Ebbene, è in questa fase che si applica il co. 7 allorché è imposto ai fantini che le loro memorie devono "avere esclusivamente natura difensiva" e nel caso dovessero risultare accusatori verso terzi "non verranno acquisiti". Tittia erra, dunque, nel ritenere che il comma 7 produca "l'esclusione di ammissibilità di esposti contenenti qualsiasi forma di accusa verso terzi"; la Torre ha correttamente prodotto un esposto a norma dell'art. 92". Questo ciò che due anni fa Fazzi ha fatto passare alla storia; dietro Fazzi c'era il sor Demossi. Adesso c'è la Nippa che deve seguire prima Rosadè (per la scrittura) e dopo l'Apostolo. L'attesa. 28 ottobre 2024 |
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