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Da cancellare assolutamente l'interpretazione dell'articolo 99 Come specifichiamo in altra pagina, è proprio inutile pensare, e sperare, che la Nippa pensi a modifiche regolamentari prima dell'inizio della stagione 2025, per cui ogni argomento risulta fino a se stesso e, magari, servirà per la prossima Amministrazione di Palazzo. In questa pagina vogliamo analizzare la cancellazione che dovrà compiersi sull'interpretazione dell'art. 99 (a pag. 78 del Regolamento cartaceo) e regolarmente approvata dal Consiglio comunale. L'interpretazione è un vero e proprio flop regolamentare che, purtroppo, è stato usato da Fazzi dall'Apostolo; non per questo può considerarsi passaggio da ripetersi. Nello specifico l'interpretazione crea ulteriore confusione poiché stabilisce che: "la sanzione della diffida viene applicata nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenga che il comportamento del Fantino sia stato una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite dal Capitano ...". Dove l'errore? L'errore è nel richiamo all'Amministrazione Comunale, individuata attraverso ciò che stabilisce il comma 1 dell'art. 103 addirittura nella Giunta Comunale. In verità si deve parlare di duplice errore nel testo elaborato nell'era demossiana, ma sicuramente scritto di pugno da delcollo vista la sua cronica incapacità di parlare dialogare di "regole del gioco". Entriamo nel dettaglio del duplice errore di questa interpretazione. Quale primo rilievo va evidenziato che se si vuole evitare la responsabilità diretta della Contrada si deve alla stessa chiedere le discolpe, altrimenti non si può sanzionare un soggetto, in questo caso la Contrada, senza aver chiesto appunto gli "scritti difensivi" (comma 2 degli articoli 98 e 99). Deriva, di conseguenza, l'inutilità dell'interpretazione poiché la non punibilità della Contrada di riferimento, a cui allude la stessa interpretazione, viene meno proprio perché mancante del primo gradino: la richiesta di discolpe dove la contrada può "convincere" la propria estraneità dal comportamento del proprio fantino. Esempio ratico è quello di un fantino che, fuggendo dalle attenzioni della rivale, se ne vada a spasso tra i canapi alla ricerca di una posizione diversa da quella assegnata dalla sorte. Secondo errore commesso dall'ispiratore delcollo è quello che chiama in causa la Giunta comunale, anziché l'Assessore Comunale. La Giunta, nella prima fase tutta di spettanza dell'Assessore, non chiede le discolpe. Se delcollo fosse stato un conoscitore del Regolamento avrebbe sostituito "Amministrazione Comunale" con "Assessore Delegato", fermo restando l'errore iniziale vale a dire la mancata richiesta di discolpe alla Contrada di riferimento. L'interpretazione trovò sorprendentemente "luce" nell'atto del sardo-tedesco (luglio 2022) a firma di Fazzi che evidenziò erroneamente: "come l'interpretazione ... non si riconducibile alla Contrada del Drago" (atto di Fazzi n. 107 del 14 novembre 2022). La presenza di delcollo nella stesura degli atti sanzionatori 2023 dell'Apostolo è confermata proprio dal richiamo di questa interpretazione sia nei confronti dello stesso sardo-tedesco che di un altro sardo Carluccio. Stendiamo per l'ennesima volta il consueto velo pietoso sulle motivazioni scritte che non hanno prodotto sanzioni nei confronti di Selva e Onda. Adesso questa pagina va stampata e conservata in vista della nomine della Commissione di revisione che avverrà nel dicembre 2018, poiché la Nippa adesso proprio non può pensarci: delcollo non vuole. 2 settembre 2024
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