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Martinelli vs Giordano - 5 Il cosiddetto divieto delle “memorie accusatorie”: la non accettabile posizione dell’Assessore Delegato. Ancora: in quale fase della procedura sanzionatoria scatta tale divieto? Dispone il Regolamento per il Palio che “tutti gli scritti, i documenti, le fotocopie e i filmati che le Contrade e i Fantini possono produrre devono avere esclusivamente natura difensiva, diversamente non verranno acquisiti” (articoli 98 e 99 Reg. Palio). Nella già ricordata intervista del 3 dicembre 2023 (su La Nazione), sul punto l’Assessore Delegato ha seccamente dichiarato “Uno degli argomenti più utilizzati è stato attribuire alcuni fatti ad un’altra Contrada o Fantino. Che piaccia o no per Regolamento non può essere considerato”. L’Assessore, però, non se la può cavare così semplicemente, senza approfondire la questione in relazione alle diverse situazioni che possono presentarsi: e che in effetti si sono presentate anche in occasione dei Pali del 2023. Ragioniamoci brevemente un po’ sopra. (1) Posso accusare qualcuno di qualcosa anche se tale accusa non riguarda né serve per la mia difesa. In tal caso le relative memorie e documentazione sono certamente non acquisibili secondo Regolamento. (2) Posso difendermi solo facendo riferimento anche (quando non esclusivamente) al comportamento di altri qualora tale comportamento sia di fatto non separabile dal mio comportamento oggetto di addebito a mio carico. In tal caso il richiamo al comportamento di terzi è “necessariamente e strettamente funzionale” alla mia difesa: quindi memorie e documentazione sono pienamente acquisibili. Ovviamente spetterà agli Organi palieschi considerare i fatti e valutare se siamo nell’ipotesi di cui sopra al n. 1 oppure nell’ipotesi di cui al n. 2. Quello che non è ammissibile è che si faccia di tutta l’erba un fascio e quindi si adottino le decisioni “a prescindere” dall’esame di cui sopra, a danno del diritto di difesa di Contrade e Fantini. Solo un’ottusa interpretazione del Regolamento per il Palio può giungere a negare una tale evidenza. *** Il punto necessita di un ulteriore chiarimento: ci si domanda infatti quale sia il momento della procedura sanzionatoria dal quale trova applicazione il divieto delle memorie accusatorie. L’Assessore Delegato della precedente Amministrazione Comunale affermò che il divieto scatta quando, a fronte delle proposte di sanzione, Contrade e Fantini vogliono presentare memorie e documentazione alla Giunta Comunale competente a decidere sulle sanzioni stesse. L’attuale Assessore Delegato ha invece richiamato il divieto di memorie accusatorie anche nella fase precedente quando Contrade e Fantini presentano all’ Assessore Delegato memorie e documentazione a propria difesa a fronte degli “addebiti” notificati dallo stesso Assessore. Come si vede si tratta di due posizioni inconciliabili: e, in verità, ambedue carenti di motivazione. Mi sembrerebbe quindi necessario che venisse chiarito come va interpretato sul punto il Regolamento per il Palio. Magari, come è stato fatto in altri casi, facendo approvare dal Consiglio Comunale una specifica “Norma interpretativa” così da assicurare un’applicazione del Regolamento uniforme nel tempo.
Roberto Martinelli |
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