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Cianchino, Cavoto, Zeddino e il Tribunale del Lavoro Il ricorso, definiamolo gerarchico, in termini amministrativi è quello che vedrebbe interessato solo il TAR di Firenze; sennonché con la sentenza dell'Onda del 1989 il TAR fiorentino si è dichiarato non competente ad entrare nel merito delle sanzioni inflitte dalla Giunta o Consiglio comunale trattandosi di attività metagiuridica che fa capo a precise disposizioni interne: il Regolamento per il Palio. Quindi, per lo Zeddino, l'unica porta che potrebbe aprirsi, dopo aver individuato un avvocato che creda nella situazione, è quella del tribunale ordinario e, nello specifico, quella del Tribunale del Lavoro, già chiamato 24 anni fa a interessarsi della questione "Palio". Il fatto che l'allora Giudice Cavoto abbia dichiarato inammissibile il ricorso di Cianchino per difetto assoluto di giurisdizione non deve trarre in inganno un avvocato esperto che dovrebbe "giocherellare" con vari articoli della Costituzione (4, 24, 35, 113) e dimostrare come l'attività professionale dello Zeddino sia garantita dalla stessa Costituzione. Certo l'argomento non è così semplice come potrebbe presentarsi al primo impatto, ma non è ammissibile che una richiesta per un semplice cambio di posto possa venire stravolta da considerazioni copia-incolla che nulla hanno a che vedere con il primo passaggio, quello cioè della richiesta di discolpe. Se Palazzo, nel chiamare "quadri", non è in grado di saper rispondere sempre a "quadri", sarebbe "normale" che un giudice terzo, quello del Lavoro, intervenisse non certo a gamba tesa ma solo per riposizionare i puntini sulle "i". 10 gennaio 2024 |
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