SUNTO

Sunto non si compra ... si legge gratis - Dal 1976 l'informazione paliesca senza un briciolo di pubblicità

 

   

Agosto 2015. Cosa significa la sentenza per il mondo contradaiolo: il primo ed unico commento

C'è stato solo un articolo, al momento, con cui la sentenza del Giudice Pollini ha trovato motivo di interesse e divulgazione nel mondo contradaiolo.

L'assoluta impreparazione dell'attuale onorandone nel ricoprire tale incarico, è stata nei fatti evidenziata con un accurato studio di Roberto Martinelli apparso sul numero di Affogasanti delle festività 2023.

Argomento delicato e, per questo, di non semplice comprensione per chi, come l'onorandone, preferisce nascondersi dietro il dito pur di non affrontare la questione. E' da evidenziare che la Confraternita delle Processioni dei 17 onorandini non si è mai interessata di ciò che a stabilito la Corte d'Appello di Firenze in merito alla validità del Bando di Violante, a tutti gli effetti legge di Stato.

Ecco come Martinelli ha analizzato la questione dell'agosto 2015, dialogando con un certo "Marco" che non risulta poi così nascosto ... dietro il dito.

SPECCHIO DEI TEMPI

Fronteggiamenti tra contradaioli

Sviluppi giudiziari

In ordine ai fronteggiamenti tra contradaioli dell’agosto 2015, nell’aprile 2023 il Tribunale di Siena aveva emesso la seguente sentenza: 3 contradaioli condannati a 200 euro di multa per il reato di “rissa”; i restanti 27 assolti “per non aver commesso il fatto”. In data 23.10.2023 sono state depositate le motivazioni della decisione. Abbiamo chiesto all’amico Roberto Martinelli, che ha seguito la vicenda, di illustrare ai lettori dell’Affogasanti il contenuto della sentenza.

***

 Per chiarezza di esposizione seguirò una suddivisione in paragrafi i cui titoli già indicano il pensiero del Giudice. Ovviamente mi limito a riassumere i punti essenziali  della decisione del tribunale, in una forma spero comprensibile anche da chi non è esperto di linguaggio giuridico.

 Ricostruzione dei fatti

Questo il quadro generale descritto in sentenza: “Al termine della carriera [Palio 17 agosto 2015] si sono verificati in Piazza del Campo due distinti episodi , qualificati come ‘rissa aggravata’ dalla Pubblica Accusa, che hanno visto fronteggiarsi due schieramenti: 1) quello tra i contradaioli del Nicchio e del Valdimontone; 2) quello tra i contradaioli dell’Onda e della Torre. In due distinti punti di una ancora affollatissima Piazza del Campo , si sono affrontati contradaioli di Contrade contrapposte, dando luogo in entrambi i casi a duplici fronti compatti in una contesa violenta sedata unicamente grazie al pronto intervento delle Forze dell’Ordine”.

I fatti concretizzano il reato di rissa aggravata

L’art. 588 del codice penale punisce il reato di “rissa” e applica una pena più grave se qualcuno rimane ucciso o riporta lesioni personali. Sul punto così scrive il Giudice: “Non può revocarsi in dubbio che i due diversi scontri in Piazza del Campo alla fine della carriera del 17 agosto 2015 integrano gli estremi del reato di ‘rissa’, per di più  ‘aggravata’ dal fatto che durante i fronteggiamenti alcune persone hanno riportato lesioni personali”.

Non applicabilità ai contradaioli dell’art. 50 del codice penale

Alcuni difensori avevano invocato l’applicazione dell’art. 50 del codice penale per il quale “non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne”: come dire che i contradaioli non sono punibili perché hanno “volontariamente” preso  parte ai fronteggiamenti, accettando preventivamente anche la possibilità di rimediare lesioni personali.   Il Giudice ha ritenuto non applicabile ai contradaioli detta norma considerando che la rissa non è avvenuta nel corso della gara, ma nei momenti successivi e tra “meri sostenitori”. Tutt’al più, scrive il Giudice, l’art. 50 potrebbe applicarsi ai fantini, che sono i partecipanti della carriera.

Non applicabilità dell’art.131 del codice penale

L’art. 131 del codice penale esclude la punibilità per certi reati quando “l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”: quando cioè il comportamento dell’imputato è stato ‘non pesante’ (diciamo così) provocando un danno tenue e un tale comportamento non appare ripetuto nel tempo dall’imputato.

Il Giudice non ha accolto tale richiesta delle difesa osservando che: “Non vi sono stati solo dei colpi portati a mani nude, che avrebbero avuto una scarsa potenzialità lesiva, vi era anche l’uso di corpi contundenti indicato sia dagli stessi Organi del Palio, i Deputati della Festa, sia dagli stessi filmati da dove emergeva un lancio reciproco dii bottiglie tra i contradaioli. Si è in presenza di una violenta contrapposizione, nella quale numerose persone risultavano ferite. Il fatto è stato grave”.

Utilizzabilità dei video e dei fotogrammi prodotti dal Pubblico Ministero

Le difese degli imputati avevano sollevato, sotto varia angolazioni, l’eccezione che i video ed i fotogrammi prodotti in giudizio dalla Pubblica Accusa non potevano essere utilizzati nel processo.

ll Giudice respinge l’eccezione e decide che “sia i filmati amatoriali, sia quelli redatti dal Gabinetto della Polizia Scientifica, costituiscono una valida prova documentale. Le immagini e i fotogrammi estratti fanno dunque parte del compendio probatorio su cui questo giudicante ha fondato il proprio convincimento”.

Problema della identificazione degli imputati e assoluzione di 27 di essi

Ammettere nel processo i video e i fotogrammi della Polizia non significa peraltro, di per sé, dare per ammesso che detti documenti forniscano la prova certa della identificazione degli imputati e quindi della loro partecipazione alla rissa. Tutt’altro. Infatti il Giudice ritiene che non sia possibile giungere ad una identificazione di tutti gli imputati sulla base della documentazione  acquisita al processo. “Ad avviso di questo giudice non è stata raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell’identificazione degli imputati di seguito meglio precisati [i 27 che saranno assolti].Si ritengono condivisibili - scrive ancora il Giudice – le tesi sostenute dalle difese degli imputati in punto di mancato riconoscimento degli imputati e di conseguente impossibilità di ascrivere a ciascuno di essi la condotta descritta nell’imputazione”. In altri termini: il mancato riconoscimento significa mancanza della prova che i contradaioli imputati fossero effettivamente presenti ai fronteggiamenti; quindi impossibilità di accusarli di aver partecipato alla rissa.

Problema della identificazione degli imputati e condanna di 3 di loro. Concessione delle circostanze attenuanti

Diversamente è stata invece valutata la situazione di tre imputati: Secondo il Giudice “la loro presenza in Piazza e la loro partecipazione alla rissa appaiono provate dalle testimonianze ascoltate e da quanto dagli stessi dichiarato in sede di interrogatorio Pertanto per i suddetti imputati risulta superato il problema dell’identificazione e del riconoscimento dei filmati grazie alla sussistenza di ulteriori elementi [testimonianze e ammissioni degli stessi imputati] che hanno consentito a questo giudice di poter affermare la responsabilità penale di ciascuno di essi per il reato di rissa aggravata”.

Ha ritenuto comunque il Tribunale che potessero essere concesse ai tre imputati le “circostanza attenuanti generiche” poiché due degli imputati risultavano incensurati e, inoltre,  considerato “il peculiare dato culturale (il Palio di Siena) sotteso alla commissione dei fatti per cui è giudizio, che accomuna tutti e tre gli imputati”. Quindi il Palio, con le sue caratteristiche e (diciamo in breve) la sua sua emotività diffusa, giustifica almeno in parte il comportamento dei contradaioli e permette di valutarlo con minore severità. Le circostanze attenuanti sopra descritte e la circostanza aggravante costituita dalla presenza di persone con lesioni hanno pari peso e si elidono a vicenda: nel caso nostro, quindi viene riconosciuta la rissa, ma non la rissa aggravata

Sentenza

Alla luce di quanto sopra il Tribunale ha così deciso:

(a)    i tre contradaioli sono stati giudicati colpevoli di  rissa e condannati a 200 euro di multa ciascuno e al pagamento delle spese processuali, con sospensione condizionale della pena e non menzione della sentenza nel casellario giudiziario

(b)   i restanti 27 contradaioli sono stati assolti dal reato di rissa aggravata “per non aver commesso il fatto”.

Al momento in cui scrivo la sentenza non è definitiva pendendo ancora il termine per l’appello.

Siena, 22 novembre 2023

Roberto Martinelli

***

La sentenza sopra illustrata si aggiunge ad altre due emesse in relazione sempre ai  fronteggiamenti dopo il Palio dell’Agosto 2015. Ricordo al riguardo che inizialmente erano 68 i contradaioli imputati: alcuni “patteggiarono” (concordando quindi con il magistrato l’applicazione di una pena senza giungere ad una sentenza di condanna), altri ottennero la “messa alla prova” (con assunzione dell’obbligo di svolgere mansioni socialmente utili per un certo periodo). Altri (15 contradaioli) seguirono il c.d. “rito abbreviato” (per il quale si viene giudicati sulla base degli elementi, anche di prova, acquisiti a quel momento): in questo procedimento 2 contradaioli sono stati assolti mentre i restanti 13 sono stati condannati per “rissa”,  sia in primo grado che in grado di appello, al pagamento di una multa di 150 euro. Tutti i restanti  contradaioli imputati hanno invece seguito il procedimento ordinario,  che è poi quello che si è concluso con la sentenza sopra illustrata.

Da ricordare infine che è ancora in corso in primo grado, presso il tribunale di Siena, il processo per i fronteggiamenti del luglio 2018, in cui sono coinvolti 17 contradaioli imputati di “rissa”, 12 dei quali anche di “resistenza a pubblico ufficiale”.

Marco