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La legge della Regione Toscana al di sopra dell'Ordinanza dell'animalaia? C'è sempre stato un passaggio, nelle 13 edizioni dell'ordinanza dell'animalaia Martini, che non siamo mai riusciti a sciogliere là dove si fa preciso riferimento a questo passaggio: «Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», che recepisce l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e in particolare l'art. 8 del predetto accordo ... Considerato che talune regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del citato accordo 6 febbraio 2003 e che, pertanto, atteso il ripetersi, nelle manifestazioni non regolamentate, del verificarsi di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità' fisica degli animali nonché' l'incolumità dei fantini e degli spettatori presenti, è opportuno mantenere le misure già previste a carattere generale a tutela della salute e dell'incolumità pubblica nonché della salute e del benessere degli equidi impiegati nelle manifestazioni popolari,pubbliche o aperte al pubblico», così come nell'ultima versione dell'ordinanza del 2023. Questi richiami al 2003 anticipano ciò che è andata a stabilire l'ordinanza attraverso tutta un'articolazione di norme che, se analizzate, ci portano fuori dal seminato di questo argomento. Resta presente che le disposizioni vengono dettate, a nostra personale interpretazione, solo per quelle «regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del ... accordo 6 febbraio 2003»; per cui chi ha ottemperato al disposto dell'art. 8 dell'accordo del 6 febbraio non è sottoposto a seguire le disposizioni dell'Ordinanza. E' opportuno seguire lo svolgersi temporale di questo segmento di situazione. La prima Ordinanza dell'animalaia, redatta "sfruttando" la morte avvenuta all'Ardia di Sedilo 14 giorni prima, il 21 luglio 2009 e la Regione Toscana ha emanato il 20 ottobre 2009 la legge n. 59 con la quale, all'art. 15 ha istituito un elenco regionale delle manifestazioni popolari a carattere storico e culturale nelle quali è previsto l’impiego di animali, A questa legge regionale ha fatto seguito il 4 agosto 2011, prima del rinnovo dell'ordinanza dell'animalaia, il regolamento (n. 38/r) previsto dall'art. 41 della stessa legge regionale. Risulta evidente, di conseguenza, che dall'agosto 2011 il Palio, che è rientrato d'autorità nell'elenco delle manifestazioni con uso di animali sin dal 2009, si trova "autorizzato" dalla legge della Regione Toscana autorizzato ad ignorare il parere vincolante dell'Ordinanza che è solo rivolta a quelle manifestazioni le cui «regioni non hanno ancora dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 8 del ... accordo 6 febbraio 2003». Del resto una legge Regionale sovrasta un semplice atto amministrativo com'è l'Ordinanza ministeriale. Certi avvocati sono chiamati ad esprimere il loro parere. 29 settembre 2023
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