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Ecco quali sono state le modifiche al decreto legislativo numero 36 Al di là del fatto che il legislatore del decreto legislativo non aveva alcun potere di delega per stabilire regole sulle manifestazioni che usano per le proprie feste il "cavallo atleta", come abbiamo dettagliatamente spiegato lunedì 25, appare opportuno riproporre le variazioni dell'articolo 24 che sono state apportate dalla mano degli animalai presenti nell'Ufficio n. 6 del Ministero della Salute. Iniziamo con il primo decreto legislativo, il n. 36 del 28 gennaio 2021, dove l'articolo 24 recitava così: «Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico di sport equestri in discipline su cui hanno competenza la Federazione Italiana Sport Equestri, o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva, che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, e dalle suddette Federazioni, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti dal Ministero della salute, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione». Gli animalai dell'Ufficio 6 del Ministero si accorsero subito che, così formulato, nell'articolo non rientrava il Palio di Siena poiché lo stesso era rivolto solo alla competenza della la Federazione Italiana Sport Equestri, o la FitetrecAnte o un Ente di Promozione Sportiva. E' così che, zitti zitti, gli animali pensarono di organizzare, all'interno della Fiera di Verona 2021, un Convegno dal titolo "Il benessere del cavallo sportivo nelle manifestazioni popolari". Il convegno si tenne il 6 novembre 2021 e vi partecipò in primis il dr. Ugo Santucci, nientemeno che Direttore dell'Ufficio 6 del Ministero. Al Convegno, Santicci presentò, tra le altre, queste due specifiche slides dove è possibile evidenziare con molta semplicità l'attacco preciso e diretto contro Siena ed il suo Comune. Le slides raggiunsero l'obiettivo perché il 5 ottobre 2022 l'articolo 24 veniva così modificato dal decreto legislativo n. 163: «Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e Forestali o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate in caso di trasgressione». (in neretto le modiche apportate) Si arriva, così, all'attualità odierna e mentre il rinnovo di quattro mesi dell'Ordinanza dell'animalaia Martini porta la data del 22 agosto, c'è, il 29 agosto un nuovo decreto legislativo correttivo dell'articolo 24. Adesso questo articolo, che è del tutto illegittimo se impugnato di fronte alla Suprema Corte di Cassazione, recita così: «Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico con impiego di equidi che si svolgono al di fuori degli impianti o dei percorsi autorizzati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste o dalla Federazione italiana sport equestri o dalla Fitetrec-Ante o da un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico riconosciuto per gli sport equestri, devono comunque garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere degli atleti, dei cavalli atleti e del pubblico, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». (in neretto le modiche apportate) 27 settembre 2023 |
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