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Una sentenza che segna una tappa Dopo quella emessa dalla V Sezione della Commissione tributaria, questa sentenza della II Sezione assume un'importanza ancor più marcata visti gli abbondanti spunti che contiene e che meritano di essere analizzati con attenzione. Si tratta, in sostanza, di una sentenza molto favorevole all'ambiente contradaiolo nel rapporto con il Fisco, in quanto il giudice Guasparri ha saputo analizzare con cura tutto il macchinoso mondo del Palio in relazione alla realtà fiscale, andando anche a posizionare dei punti che potrebbero tornare utili nel momento in cui si venissero tolti quei coperchi che, per il momento, sommergono le Scatolette Simmenthal del periodo fiscale più buio e pericoloso della storia. Ma andiamo con ordine nel vivisezionare questa importantissima sentenza a firma del Giudice Guasparri. Il primo punto che è stato fissato riguarda, sotto il profilo fiscale, il ruolo del Capitano e su questo aspetto la sezione II ha accolto l'impostazione dell'Agenzia delle Entrate, in quanto ha stabilito che "il Capitano rappresenta la Contrada", avvalorando questa tesi anche in considerazione dell'art. 52 dello Statuto del Nicchio dove si stabilisce che "Il Capitano è il fiduciario della Contrada e la rappresenta in tutte le manifestazioni inerenti alla corsa del Palio", oltre a condividere sul punto le argomentazioni del giudice Chini della Sezione I. E qui occorrerà, per l'immediato "futuro fiscale", che i difensori del mondo contradaiolo facciano emergere il motivo storico e regolamentare per cui esiste a Siena il Capitano, una figura che subentra al Priore solo perché così indicato dai regolamenti palieschi, che si sono succeduti nei secoli, e non certo per quelle motivazioni da quattrogiornista nato che con la storia non hanno nulla da spartire. Argomento, di conseguenza, ancora del tutto aperto. Nonostante, però, questa impostazione per la Sezione II il Capitano, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, non è assolutamente una figura fiscale che deve provvedere alla ritenuta d'acconto in quanto «la partecipazione al palio da parte del fantino non rientra in una attività di lavoro autonomo»., contraddicendo in pieno le argomentazioni prodotte dal Giudice Chini. La sezione II, nel motivare questo passaggio, riprende lo spunto della Sezione V che ha sancito che la prestazione del fantino nel Palio non può essere rapportata ad un «contratto di prestazione sportiva», in quanto il Palio non è un evento sportivo. Le regole che esistono nelle gare ippiche (vale per tutti il fatto che a Siena vince il cavallo scosso mentre nelle corse Unire il suo arrivo viene cancellato dall'ordine, concetto questo ampiamente espresso nella sentenza) non si ritrovano in Piazza del Campo, anche se, erroneamente, i giudici della II e V sezione hanno insistito su ciò che è consentito anche al di là delle regole paliesche, come, ad esempio, il «disarcionamento». Vale comunque il principio che vince chi arriva primo, con qualsiasi stratagemma, un principio che, fatto proprio tra le righe dalla sentenza, segna un punto di riferimento fiscale importantissimo. Ma per spiegare che non si può parlare di «attività da lavoro autonomo», il Giudice Guasparri ha avuto la grande intuizione di suddividere in tre punti il principio scritto dalla sezione V. Guasparri nega, infatti, che la prestazione del fantino del Palio possa farsi rientrare «in un contratto d'opera», in base al quale il prestatore d'opera è tenuto ad una «obbligazione di risultato», come sostenuto dal giudice Chini, quanto invece l'impegno del fantino non può che essere considerato come una «obbligazione di mezzi» derivante da un contratto atipico tra la Contrada e il fantino. Prima di tutto perché a vincere è uno solo, poi nell'eventualità che il fantino debba «ostacolare» la Contrada rivale questa può, nonostante tutto, andare a vincere. Ma c'è di più. Nel comportamento del fantino si potrebbe anche individuare due altri "ingranaggi", quello di «non ostacolare» la Contrada amica, ma che, nonostante tutto, non riesce a vincere; quello di «far passare» una Contrada che, anche qui, potrebbe non vincere il Palio. Le conclusioni, al termine di questa analisi, strappano applausi. Scrive Guasparri che appare ravvisabile, in caso di vittoria o di ostacolo alla Contrada nemica, «una obbligazione di fare»; nel non ostacolare una Contrada amica «una obbligazione di non fare»; nel far passare una Contrada amica «una obbligazione di permettere» da qui le obbligazioni che possono anche coesistere e che producono quell'obbligazione plurima di fare, non fare, permettere, la cui valutazione è lasciata al «Capitano, anche a prescindere dal risultato». «Il corrispettivo per il fantino» ed è qui il succo di questo segmento della sentenza «a differenza di quanto avviene nel contratto d'opera, ha come parametro solo le modalità di comportamento del fantino durante la corsa» le cui valutazioni sono, appunto, da ascrivere solo al giudizio del Capitano. Da qui deriva «la peculiarità, anzi eccezionalità» della «prestazione del fantino nel Palio di Siena», fantino che viene «giustamente qualificato come una specie assolutamente unica rispetto all'ordinario mondo delle corse equestri». In questo quadro fiscale è evidente il risultato che non sia possibile «portare a qualificare i compensi erogati ai fantini come redditi di lavoro autonomo» e che, di conseguenza, sia «agevole desumere l'insussistenza dell'obbligo di ritenuta alla fonte per i Capitani in veste di sostituti d'imposta». Le conclusioni finali di Guasparri («esiste insussistenza dell'obbligo di effettuare la ritenuta con riguardo alla natura dei compensi erogati, in quanto qualificabili come controprestazione di una obbligazione plurima di fare, non fare, permettere di fonte negoziale») avrebbero potuto chiudere qui la sentenza, ma il Giudice ha voluto, per fortuna del mondo contradaiolo, anche analizzare la normativa dell'onorevole Ceccuzzi, contenuta nella finanziaria 2007 e che attende ancora il decreto attuativo del Ministero dell'Economia. Al riguardo, il giudice Guasparri ha ancora una volta strappato applausi. Minuziosi, come al solito, sono i passaggi che portano Guasparri ad affermare «la natura assolutamente eccezionale del contesto organizzativo-istituzionale in cui si volge il Palio di Siena». La decorrenza della normativa, del comma 185 della legge Finanziaria 2007, come è arci-noto è del 1 gennaio 2007 e non «esiste dubbio che la norma ... non abbia valore retroattivo», né esistono «elementi significativi per ritenerla norma interpretativa». Peraltro -sostiene Guasparri- sulla base della «tipica rilevazione ricognitiva di uno status da sempre esistente» che alla norma medesima è stata riconosciuta dalla sezione V, «potrebbe riconoscersi alla norma una certa valenza giuridica in quanto idonea a dissuadere gli organi ispettivi del fisco dall'effettuare verifiche» per i «periodi precedenti» l'entrata in vigore del comma 185 della Finanziaria 2007, visto che «le verifiche risultano effettuate prima dell'entrata in vigore del comma 185 ... fino all'anno d'imposta 2003 e potrebbero ora essere riprese fino a tutto il 2006». In pratica il giudice Guasparri sostiene che un'eventuale verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza nel periodo della Scatoletta Simmenthal, o trust, si metterebbe in contrasto con la normativa perché «l'intervento del legislatore», che ha confezionato il comma 185 della Finanziaria 2007, «sta a dimostrare che la fattispecie non denota un indice di pericolosità sotto l'aspetto fiscale». Le considerazioni di Guasparri che seguono lasciano a bocca aperta. Grazie al successo fiscale ottenuto dalla Civetta nel lunghissimo periodo dal 1986 al 2001 per la nota vicenda dell'eredità di Sabatino Mori, le Contrade sono «ormai pacificatamente riconosciute in dottrina e giurisprudenza persone giuridiche pubbliche di antico diritto» e potrebbero comprendersi (a norma dell'art. 87 del TUIR, comma 1, lettera c), tra gli «enti pubblici e privati diversi dalle società ... che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali» e, di conseguenza, «astrattamente considerarsi fra i sostituti d'imposta». In definitiva, quindi, per il giudice Guasparri, in forza del comma 185 della Finanziaria 2007 si configura per le Contrade una "esenzione" dall'obbligo di ritenuta sotto l'aspetto soggettivo («cioè del Capitano che agisce come organo esecutivo della Contrada»), mentre sulla base della normativa generale si dà luogo ad una "esenzione" dall'obbligo di ritenuta sotto l'aspetto oggettivo («cioè dell'attività svolta dal fantino nel palio in quanto giuridicamente qualificata»). E ciò conferma -scrive sempre Guasparri- «la natura assolutamente eccezionale del contesto organizzativo-istituzionale in cui si volge il Palio di Siena». Applausi. Ma gli applausi continuano anche nell'ultima parte della sentenza. Osserva Guasparri che «la figura del sostituto di imposta non trova ragione nella natura del reddito fonte dell'obbligazione tributaria, ma nella posizione particolare del sostituto nei confronti del soggetto primario del rapporto di imposta (cioè lo Stato), posizione caratterizzata dalla tenuta di una contabilità controllata, o facilmente controllabile, dalla quale poter dedurre con certezza se, e quali, erogazioni siano state fatte, se e quali ritenute dovessero effettuarsi». Il giudice Guasparri cosa scrive al riguardo? «la posizione sui generis del Capitano, il quale, pur rappresentando la Contrada ..., ha rapporti diretti con i contradaioli per l'esazione delle somme inerenti alle spese per lo svolgimento della manifestazione, ivi comprese quelle relative ai compensi per i fantini, non può comunque definirsi "tenutario di una contabilità controllata"» e «l'insussistenza di questo elemento contabile .... viene a confermare la peculiarità ed atipicità della figura del Capitano, peculiarità ed atipicità già riscontrate per il fantino con riguardo all'attività svolta nel palio e alla natura del compenso a lui erogato». Fine, ma non degli applausi. Sergio Profeti 20 luglio 2007 |
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