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Un nuovo inquadramento fiscale per il fantino La sentenza della Sezione V della Commissione tributaria senese, a firma del presidente-relatore Antonio Crivelli, e con la quale sono state accolte le motivazioni di tre associazioni storiche (Giraffa, Lupa e Torre), è destinata a scrivere l'ennesima pagina di storia di questo infinito capitolo di rapporti tra l'Ente Contrada (considerato nella sua forma giuridica precedente ai commi 185-187 della Legge Finanziaria 2007) ed il mondo professionale dei fantini. Contrariamente all'analisi, fin troppo dettagliata, che era stata proposta alla storia dal presidente-relatore Chini, questa volta ci troviamo davanti ad un cospicuo dossier che ruota tutto attorno alla figura del fantino, considerato dalla V Sezione tributaria non più come un professionista vero, bensì come una figura del tutto atipica, come atipico è il Palio. Dunque, per il giudice Crivelli il rapporto tra Contrada e fantino rientra in quella "mera obbligazione di facere" che è "estranea ad una prestazione professionale", sposando così le tesi delle tre associazioni storiche, ed affermando che esiste "l'insussistenza dell'obbligo di effettuare la ritenuta in ragione della natura eccezionale dei compensi erogati, qualificabili come controprestazione di una obbligazione di fare". La sentenza analizza minuziosamente tutti i passaggi fiscali, partendo addirittura dalla "vecchia" normativa della salva-Contrade del 2005, per giungere all'attuale normativa, anche se non operante, nella quale il giudice Crivelli è riuscito ad osservare che "... La novella normativa, sotto il profilo squisitamente interpretativo del regime fiscale preesistente, non può delibarsi sic et sempliciter come ricognizione di un pregresso diverso regime che si è inteso mutare. Al contrario, sotto il profilo logico, può osservarsi che, in assenza di innovazioni nello statuto delle Contrade e dei relativi regimi, se l'innovazione legislativa ha riconosciuto le peculiari caratteristiche "di liberalità" per e dazioni connesse all'attività istituzionale della contrada e di esenzione fiscale riconnessa alla peculiarità artistico-storico-culturale dell'attività, ciò non può che avere tipica rilevazione ricognitiva". Ed è partendo da queste considerazioni che il giudice Crivelli ha saputo analizzare il "ruolo del fantino, che è ben diverso da quello tradizionale di condurre il cavallo della scuderia in una corsa allo scopo di vincerla secondo le regole agonistiche delle corse dei cavalli." Le osservazioni che seguono meritano particolare attenzione: "Nel Palio, caratterizzato dall'attribuzione a sorteggio del cavallo alle contrade, il fantino non solo corre per vincere, ma anche per non far vincere determinati cavalli di contrade nemiche ... la gara si svolge al di fuori delle normali regole di fair play, essendo tollerati di fatto ance atti puramente ostativi di altri concorrenti ... L'area di ingaggio dei fantini, poi, è quanto mai vasta ed eterogenea (dal veterano del Palio al giovane sconosciuto individuato nelle campagne sarde), dovendosi ricorrere a individui capaci di cavalcare senza sella, agguerriti, resistenti e abili nelle trame. Non esiste, dunque, né un albo né un ambiente tipico da cui attingere il prescelto della contrada ... non esiste per le contrade una "scuderia" in senso tecnico cui attingere (anche i cavalli, come è noto, vengono sorteggiati prima della corsa). Si tratta, in definitiva, di una figura del tutto atipica imperniata su un complesso di caratteristiche ed abilità che connotano il fantino del Palio come una specie assolutamente unica rispetto all'ordinario mondo delle corse equestri". Quindi, il fantino non è un professionista e vediamo come il giudice Crivelli è riuscito abilmente ad affermare che la prestazione paliesca non è configurabile come un lavoro autonomo. Scrive il giudice: "Se, astrattamente, l'ingaggio di un fantino per una corsa, per a sua condizione di locatio operis, è suscettibile di configurare un contratto atipico riconducibile in senso ampio alla categoria giuridica del contratto d'opera occasionale ... purtuttavia la sua lettura in chiave tributaria deve svolgersi nei limiti derivanti dal suo confronto con la categoria -esclusa dall'obbligo di ritenuta d'acconto- dei "redditi derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. Vale a dire che nell'ambito dei redditi da lavoro autonomo sono esclusi da ritenuta d'imposta da parte del sostituto i redditi diversi scaturenti da prestazioni non abituali e integranti un mero facere non riconducibile a un vero e proprio mestiere". Da qui l'affermazione, inattesa sotto il profilo tributario, secondo la quale "non appare esservi dubbio che la mansione di fantino ai servigi di una Contrada per un Palio non è riconducibile ad una prestazione professionale da lavoro autonomo ... l'ingaggio di un fantino per una corsa, stante la estemporaneità della scelta, l'unicità della prestazione, la peculiarità multiforme delle mansioni (tra le quali anche quelle di stringere alleanze per danneggiare una rivale ...), l'inesistenza di una vera e propria categoria professionale cui attingere, l'occasionalità della vittoria tra tante contrade concorrenti, connota un contratto atipico con assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, non riconducibili alla connotazione normale del mestiere del fantino, ma a una figura assolutamente eccezionale, per non dire unica." Veramente una lettura inedita e che ridisegna la figura occasionale del fantino sul tufo. Opportuno, comunque, ribadire che dal gennaio anche prestazioni del genere, inquadrabili in "assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere" devono essere tassate alla fonte, attraverso proprio la ritenuta d'acconto. Ecco un altro motivo per cui la stesura del decreto da parte del Ministero dell'Economia rappresenti un passaggio più che fondamentale per il futuro paliesco dalla prospettiva delle associazioni storiche. Sergio Profeti 7 maggio 2007 |
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