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Quel "cavallo atleta" cosi diverso tra Siena e il mondo Prima puntata Il "cavallo atleta": chi è per l'ordinamento italiano? L'articolo 9 della Costituzione si riferisce solo agli "animali" perché ha imposto una "legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali". Spetta, quindi, allo Stato, per ogni specie animale predisporre una apposita legge di tutela. Ma cosa significa in concreto il termine "tutela"? Significa naturalmente la difesa, la protezione contro danni, offese ed altre illecite azioni ed appartiene legge "tutelare" chiunque, quindi anche gli animali. I cavalli hanno già una legge, per la precisione un decreto legislativo passato dalle Commissioni dei due rami parlamentari. In verità si tratta solo dei "cavalli atleti", non certo dell'intera specie di cavalli. A stabilire cosa la legge intenda per "cavallo atleta" è l'articolo 22 del decreto che richiama "congiuntamente" tre requisiti: sia registrato, non destinato alla produzione alimentare, iscritto nel "repertorio cavalli atleti"; il tutto per ricollegarsi all'articolo 19 dove il proprietario, che detiene un "animale impiegato in attività sportive", è obbligato a "preservarne il benessere". Il "cavallo atleta" deve partecipare alle competizioni sportive organizzate dalla Fise, dal Ministero delle Politiche Agricole, dal Pentathlon e dalla Fitetrecante. Il collegamento tra "cavallo atleta" e attività sportive è evidente e costringe Siena a prendere le opportune distanze nell'unica sede che si pronuncia "In nome del Popolo italiano", vale a dire il TAR competente, quello del Lazio. Siena, con il suo Palio, si colloca in un altro emisfero che il decreto legislativo non contempla e non può contemplare. Il TAR Lazio, opportunamente sollecitato dall'intervento con apposita memoria di Palazzo, dovrà dichiarare il decreto nullo per violazione del più elementare principio di uguaglianza. Ne riparleremo. 21 settembre
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