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Giù le mani dal Pusceddu

Due pubblici ufficiali, specificati nel Regolamento come "Vigile Urbano", eseguono alla lettera il comma 4 dell'art. 84; consegnano cioè ai dieci fantini, al momento "dell'uscita dalla Corte del Podestà" il nerbo con cui, secondo un dettagliato art. 84 (co. 2), si può incitare il proprio cavallo e battere gli avversari (fantino+cavallo) non prima però di aver oltrepassato il bandierino d'arrivo.

Il sor Demossi (luglio 2021) applicò alla lettera il Regolamento, evitando di chiedere discolpe (con la firma di Fazzi) all'Atzeni. Lo stesso atteggiamento è atteso dalla Nippa, con la firma di Giordano, poiché Pusceddu non ha minimamente infranto l'art. 84.

Al di là dell'atteggiamento per la seconda prova e in occasione dei vari ingressi del giorno del Palio, nei quali Pusceddu ha infranto l'art. 64, nulla dovrà essere richiesto al fantino in base all' art. 84.

L'uso del nerbo, al contrario dei calci sotto la pancia del cavallo durante le fasi della mossa, non costituisce reato di maltrattamento secondo le regole del Palio; potrebbe non costituire nemmeno reato in sede penale se l'avvocato di Pusceddu riuscirà a combinare gli effetti stabiliti dall'art. 544-ter. Questo, comunque, è un capitolo ancora da aprirsi.

Se si vuole ampliare il raggio d'azione e riferirci al Granducato di Toscana, primo nel mondo ad abolire la pena di morte agli umani, ci sarebbero interessanti intrecci che, forse, potrebbe servire in sede penale e per i quali è opportuno effettuare richiami successivi.

Allo stato attuale, Valter Pusceddu si è semplicemente attenuto al disposto dell'articolo 84. Diversamente, si alimenterebbe chi vorrebbe il Palio corso sui tricicli.

Così, semplicemente.

5 settembre 2023