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Il caso Arri sotto la lente di Roberto Martinelli La "strana" squalifica del fantino Ares L’ordinanza n. 95 del 17 agosto 2023 con cui il Sindaco di Siena ha disposto “ che il fantino Federico Arri detto Ares sia escluso dalla partecipazione alle prove e al palio del 16 agosto 2023” è il primo atto sanzionatorio in tema di giustizia paliesca della nuova Amministrazione Comunale. In merito ha già scritto Sunto criticando il provvedimento sotto diversi punti di vista; ne faccio ora oggetto di alcune mie brevi riflessioni rispondendo ad una cortese sollecitazione del direttore di Sunto. E anche in vista della prossima stagione di provvedimenti sanzionatori riguardanti i pali di quest’anno, banco di prova ben più impegnativo. Le norme di riferimento Secondo l’art. 43 del Regolamento per il Palio i fantini che hanno preso parte all’ultimo palio hanno l’obbligo di mettersi a disposizione del Comune per le prove della Tratta “con comminatoria di esclusione dal Palio in corso qualora essi non ottemperino a tale obbligo”. Ai sensi dell’art. 100 Reg. Palio il provvedimento di esclusione “viene adottato d’urgenza dall’Autorità Comunale, sentiti i Deputati della Festa o il Mossiere”: ed ha immediata esecuzione se comunicato prima della “segnatura” dei fantini (operazione che ha luogo dopo la Provaccia), mentre se comunicato successivamente la sospensione avrà effetto per il palio successivo. L’ordinanza n. 95 del 17 agosto 2023 Ricordato che il fantino Federico Arri detto Ares aveva corso il Palio del 2 luglio 2023, ma che non si era messo a disposizione del Comune per la Tratta del 13 agosto 2023, il Sindaco, in applicazione degli articoli 43 e 100 Reg. Palio, ha escluso il fantino dal partecipare alle prove e al palio del 16 agosto 2023. Ho riflettuto sull’ordinanza con buona disponibilità e senza preconcetti, ma non ho potuto che concludere che il provvedimento è purtroppo un concentrato di affermazioni non sostenibili e di violazioni del Regolamento per il Palio, sia nella parte che dovrebbe motivare e quindi legittimare l’adozione del provvedimento, sia nella parte in cui si dispone l’esclusione del fantino dalle prove e dal palio. Non so se l’insieme di errori e di violazioni permetta di parlare di “nullità” del provvedimento; certamente si tratta di un atto "illegittimo" in quanto emesso non in conformità (meglio: in violazione) delle norme del Regolamento per il Palio
Riporto testualmente di seguito (e commento brevemente) sia le singole “motivazioni” addotte nell’ordinanza a sostegno della sanzione applicata (cioè le affermazioni precedute da “rilevato, dato atto, preso atto, ritenuto”), sia la parte decisionale della stessa ordinanza che dispone la sanzione. “Rilevato che sussistono le condizioni per l’applicazione del citato art. 43, che prescrive l’automatica esclusione dell’inadempiente dalla partecipazione alle prove e al Palio” L’automaticità richiamata va intesa solo nel senso che la sanzione da applicare è “l’esclusione” e non un’altra di tipo diverso. Peraltro, perché l’esclusione sia effettiva, e abbia quindi concreta applicazione, occorre che venga emesso un provvedimento specifico nel rispetto delle norme regolamentari. Ora il provvedimento specifico è appunto l’ordinanza n. 95 di cui si discute; ma, come vedremo, il rispetto delle norme regolamentari non c’è stato. “Dato atto che l’art. 100 del Regolamento per il Palio dispone sui tempi di esecuzione del presente provvedimento in relazione ai tempi di notifica dello stesso” In realtà l’art. 100 non parla solo della “notifica” dell’atto sanzionatorio, ma (e prima ancora) anche dell’ “emissione” dell’atto stesso disponendo che venga adottato “d’urgenza” dall’Autorità Comunale ( cioè dal Sindaco). “Urgenza” evidentemente rispetto al fatto contestato. Nel caso in esame il principio dell’urgenza è stato clamorosamente violato dal momento che il fatto contestato al fantino (cioè di non essersi messo a disposizione per le Tratta) è del 13 agosto 2023, mentre l’ordinanza del Sindaco che dispone la sanzione è del 17 agosto 2023 (quindi, lo si noti sin da ora, a palio ormai concluso). “Preso atto che non è stato possibile adottare il provvedimento nei giorni del Palio” Dopo le ultime modifiche del Regolamento per il Palio, l’art. 100 non richiede più che il provvedimento sia emesso “udite anche le parti interessate” (forse perché un adempimento del genere avrebbe potuto talvolta incidere negativamente sulla tempestività del provvedimento), ma più semplicemente che sia adottato “sentiti i Deputati della Festa o il Mossiere”. Cosa dunque ha impedito al Sindaco di emettere in via d’urgenza l’ordinanza sanzionatoria, se non una ingiustificabile carenza operativa? A quest’ultimo riguardo può ancora osservarsi che, nonostante fosse ormai venuto meno il pungolo dell’urgenza, il provvedimento non dà neppure atto che siano stati sentiti i Deputati della Festa, mai menzionati. Un altro vizio, non lieve, dell’atto. “Ritenuto pertanto di provvedere in sanatoria” Facile osservare che lo strumento della “sanatoria” non è previsto dal Regolamento per il Palio e che pertanto il richiamarla vale piuttosto a confermare la presenza di vizi procedimentali. E’ altresì da rilevare che un atto in “sanatoria” richiede l’esistenza di un atto precedente appunto da sanare; mentre nel caso in esame tale atto precedente da sanare non c’è, bensì c’è solo una “mancanza”. Così che si pretenderebbe di ovviare alla mancanza di tempestività con un provvedimento adottato - come si dice - “ora per allora”, cioè con un provvedimento emesso tardivamente ma che si vorrebbe producesse gli stessi effetti di un provvedimento emesso nei tempi regolamentari. Il che, per quanto abbiamo già detto e quanto diremo tra poco, non ci sembra possibile. “Il Sindaco dispone che il Fantino Federico Arri detto Ares sia escluso dalla partecipazione alle prove e al Palio del 16 agosto 2023 - Siena lì, 17 agosto 2023” L’ordinanza sanzionatoria è stata dunque emessa il 17 agosto, quando il tempo delle prove si era esaurito e il Palio era stato regolarmente corso il giorno precedente 16 agosto. Il fantino non ha corso le prove e il Palio per sua scelta, non per una sanzione di esclusione che non era stata comminata. Emettere un tardivo provvedimento di esclusione ad effetti retroattivi per il Palio già corso fa a pugni con il buon senso oltre che con le norme del Regolamento (artt. 43 e 100) che parlano di esclusione da un palio “in corso” o da un palio “successivo”, quindi in ogni caso da un palio “da correre”, non da un palio “già corso”.
L’ordinanza n. 95 del Sindaco penso sia già stata notificata al fantino; se così non fosse, la notifica sarà comunque senz’altro effettuata. Evidentemente è nelle intenzioni dell’Autorità Comunale farne derivare l’esclusione del fantino Ares dalle prove e dal palio dl 2 luglio 2024. A mio parere, invece, questa esclusione non può essere l’effetto di un provvedimento che presenta così tante irregolarità, formali e sostanziali. Ma è pressoché impossibile che il fantino possa opporsi all’esclusione, stante la non impugnabilità dell’ordinanza n. 95 (e, in generale, degli atti emessi dagli organi comunali in applicazione del Regolamento per il Palio) così come stabilito dal Tar Regionale di Firenze che ha riconosciuto l’autonomia delle regole del Palio rispetto alle regole di comune applicazione. E qui mi viene da fare una riflessione più generale. Soprattutto (anche se non esclusivamente) negli ultimi tempi da parte degli organi comunali (Assessore Delegato, Sindaco, Giunta Comunale) sono stati adottati provvedimenti di giustizia paliesca con “procedure” in evidente contrasto con il Regolamento per il Palio, quando addirittura del tutto “inventate” rispetto alle previsioni regolamentari. Tutto questo è stato possibile perché gli atti, come detto, non sono impugnabili “con alcun tipo di ricorso” e quindi non c’è un meccanismo che permetta di accertarne le eventuali illegittimità. Sia chiaro, gli atti non sono impugnabili e non impugnabili devono restare nell’interesse del palio. Ma tale non impugnabilità deve essere onorata con il rigoroso rispetto del Regolamento per il Palio. Altrimenti parlare di “giustizia paliesca” diventa un non senso, un inutile sconfortante esercizio. Nutro fiducia che il Sindaco Nicoletta Fabio, cui non mancano certo esperienza e conoscenza delle cose di Palio, al di là di questo primo episodio, in materia vorrà e saprà indirizzare nella giusta rotta il timone della barca comunale. Roberto Martinelli 1 settembre 2023 |
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