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L'ultimo intervento di Martinelli sulle sanzioni 2022

Nel mio primo intervento, sotto il paragrafo “Carattere metagiuridico delle norme del Regolamento per il Palio” ho ricordato come la Giunta Comunale abbia più volte precisato quanto segue: “L’esame disciplinare degli episodi che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all’Amministrazione Comunale un esame e una valutazione che rispondano esclusivamente alla logica ‘paliesca’. Detta premessa serve a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede”. Scrivevo al riguardo che una tale impostazione si fonda sull’autonomia e sull’autosufficienza  delle norme del Regolamento per il Palio nei confronti del diritto comune, così come riconosciuto in più occasioni dai giudici amministrativi del T.A.R della Toscana.

In questo mio ultimo intervento ho ritenuto quindi utile illustrare ai lettori di Sunto, sia pur per sommi capi, la sentenza 12 luglio 1989 n. 572 del TAR Toscana, I Sezione, - capostipite dell’indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato - da me già commentata in altre occasioni.

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             Il giudizio era nato dal ricorso presentato al TAR da una Contrada contro la decisione dell’Amministrazione Comunale di infliggerle la sanzione della squalifica per un Palio. La difesa del Comune di Siena, appoggiata dal Magistrato delle Contrade intervenuto nel giudizio, eccepiva il “difetto di giurisdizione” del giudice amministrativo (in altri termini sosteneva che il TAR non  poteva occuparsi e decidere in tema di giustizia paliesca) dal momento che - scriveva – “il rapporto fra Contrade e Comune, per quanto riguarda l’esercizio di compiti di controllo dell’attività paliesca, ha connotazione metagiuridica che vale a sottrarre la materia stessa al sindacato di legittimità del giudice amministrativo”. La tesi fu ritenuta fondata dal TAR: riassumo di seguito i punti salienti della sentenza.

 Il TAR della Toscana, nel dichiarare inammissibile il ricorso della Contrada, ha precisato l’ambito di operatività del Regolamento per il Palio. Due appaiono i nodi fondamentali affrontati dal Tribunale: a) il carattere della manifestazione, e b) la funzione degli Organi Comunali nell’ambito della stessa.

             Quanto al primo punto il TAR afferma a chiare note che tutta la storia del Palio di Siena rende palese il carattere ludico (cioè di gioco) della manifestazione. Il Palio - si legge in sentenza – costituisce tradizionale festa popolare il cui significato oggi si rinnova peculiarmente nello spirito della competizione ludica fra le Contrade, secondo modalità rette da un ordinamento tipico della comunità senese. Le regole della festa si muovono su un piano autonomo ed autosufficiente, non rilevante per l’ordinamento statuale. L’interesse generale in questo campo (quello cioè del gioco, competitivo o meno che sia), si ferma al momento valutativo dell’attività in sé, per giudicare se tale attività esprima o meno valori degni di essere rispettati dall’ordinamento statuale. Se il giudizio è negativo, è l’attività stessa ad essere vietata; se invece è positivo, lo Stato permette quell’attività, se del caso la favorisce e talvolta ne detta pure alcune regole: ma più in là non va, e quindi non tocca le scelte tecniche dei modi di svolgimento dell’attività, che lascia scegliere e gestire dai protagonisti della festa. L’ordinamento generale, in altre parole, un volta valutatolo positivamente, si pone in una situazione di indifferenza per come il gioco viene organizzato, così che è da escludersi in merito la possibilità di un intervento del giudice.

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 Passiamo ora al secondo punto: la funzione degli Organi Comunali. Il problema può porsi in questi termini: come si giustifica il concetto di autonomia in presenza di un ente pubblico come il Comune, che interviene ampiamente sullo svolgimento della festa attraverso i propri organi istituzionali e cioè Sindaco, Giunta Comunale, Consiglio Comunale? Qui il TAR distingue “il profilo della organizzazione a livello cittadino dalla gestione del gioco delle Contrade”.

Sotto il primo aspetto viene ricordato l’esercizio dei poteri pubblici per la predisposizione degli strumenti organizzativi del Palio quali l’assetto cittadino (ad esempio la chiusura delle strade, l’uso delle aree comunali, il controllo delle varie attività connesse alla manifestazione): e con riferimento a queste attività si conferma che debbono essere svolte dagli Organi Comunali alla stregua dell’ordinamento statale, nel rispetto delle competenze di legge e con la relativa tutela giurisdizionale.

Contenuto diverso viene invece riconosciuto al rapporto che lega i soggetti che, a vario titolo,  partecipano al Palio: tant’è che, nell’ambito delle regole del gioco, la struttura organizzativa della festa si avvale degli Ordinari Organi Comunali, ma al tempo stesso conferisce loro competenze che si discostano dal modello delineato dalla legge comunale e provinciale. Dunque la fonte di tali poteri è esclusivamente rappresentata dal Regolamento per il Palio e la loro attribuzione agli organi locali deriva dal fatto che ne è colto il valore storico di generale rappresentanza della comunità cittadina. Ne discende – prosegue la sentenza – che gli atti emanati nell’esercizio di siffatti anomali poteri civici non sono imputabili all’ente locale secondo l’ordinamento proprio del decentramento amministrativo statuale (che tali poteri infatti non conferisce), né sono assoggettabili al normale regime degli atti e provvedimenti amministrativi: quindi non sono neppure impugnabili di fronte al TAR.

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 Afferma dunque il giudice amministrativo che l’ordinamento del Palio può considerarsi un tipico ordinamento della Comunità Senese al quale, nell’ambito della funzione cui è preordinato (e cioè regolamentazione della festa), va riconosciuta una propria autonomia rispetto alla disciplina di diritto statale degli enti locali: ed è in questa ambito di indifferenza giuridica  per il diritto statale che hanno efficacia gli atti degli Organi Comunali adottati in base a poteri che trovano fondamento solo nel Regolamento per il Palio.

Commentando la sentenza il prof. Paolo Barile, difensore del Comune di Siena di fronte al TAR, scriveva che “ a Siena esiste una porzione di privilegio che sfugge al diritto statale: la comunità cittadina ha indubbiamente il carattere di una comunità parzialmente autoregolantesi, nel richiamo originale ed eccezionale, se vogliamo, all’art. 3 della Costituzione, che protegge le formazioni sociali dove si svolge la personalità dell’uomo”.

Roberto Martinelli

15 marzo 2023