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Il penultimo esame di Martinelli sulle sanzioni 2022

Palio 2 luglio 2022. Di seguito il caso del fantino Mattia Chiavassa, sanzionato per un comportamento non regolamentare tenuto durante le prove della tratta, e il caso del proprietario di cavalli M.M., sanzionato per un episodio svoltosi nell’Entrone al termine delle batterie.

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Procedimento a carico di Mattia Chiavassa

Al fantino Mattia Chiavassa è stato notificato un addebito da parte dell’Assessore Delegato “per avere, in occasione della terza batteria della tratta del 29 giugno u.s., preso per un braccio il fantino che andava a vincere la stessa batteria”. Le ultime sanzioni relative a comportamenti tenuti durante le batterie risalivano al luglio 2010 (Ghiani: ammonizione) e al luglio 2017 (Sini: squalifica). Nelle sue difese Chiavassa  ammetteva “ di aver appoggiato la mano sulla spalla del fantino” e invocava  l’applicazione, al massimo, della sanzione della ‘diffida’ ricordando il precedente del 2010 nel quale era stata comminata la sanzione dell’ammonizione a fronte,  a suo dire, “di assai più grave comportamento”.

 L’Assessore Delegato proponeva a carico di Chiavassa la sanzione di una ammonizione per violazione dell’art. 67, comma 1. Reg. Palio (“è vietato ai fantini, tanto alla mossa, quanto nel percorso, tenersi tra loro, sporgere la spalla o il braccio l’uno sul petto dell’altro per costituirgli impedimento, percuotersi o comunque personalmente molestarsi”) e dell’obbligo di “comportarsi correttamente” imposto dall’art. 43, comma 4, Reg. Palio; mentre per quanto riguarda il “precedente” richiamato dal fantino ricordava la delibera n. 435/2018 con la quale la Giunta Comunale aveva stabilito “che i precedenti sanzionatori da parte delle precedenti Amministrazioni non possono, né devono, essere richiamati a sostegno delle proprie tesi di memoria difensiva”.

             Motivazioni e richiamo agli artt. 67 e 43 del Regolamento per il Palio appaiono corretti. Ho peraltro ritenuto di parlare dell’episodio perché Sunto, nell’edizione del 9 dicembre 2022, in un articolo dal titolo “Con Chiavassa scoppia un altro caso di giustizia paliesca?” ha sollevato un interessante problema.

Ai sensi del comma 12 dell’art. 99 Reg. Palio “qualora entro tre pali effettivamente disputati e successivi a quello in cui un fantino sia incorso nella stessa sanzione prevista al punto b) del presente articolo [ammonizione], il medesimo incorra in analoga infrazione, allo stesso verrà applicata automaticamente la sanzione dell’esclusione dalle prove e dal Palio immediatamente successivo”. Sunto si domanda che cosa si intende per pali effettivamente disputati ed osserva che “Chiavassa ha preso l’ammonizione durante una batteria della tratta e, al momento, non ha ancora corso né il Palio, né una prova: di conseguenza non avrebbe intaccato il concetto di disputare un palio… e solo con un qualche gioco di prestigio si potrebbe trovare l’aggancio con l’art. 101 nel concetto che prescrive il carattere di continuità che collega le fasi preparatorie (quindi la tratta) alla conclusione del Palio”.

Ora non è dubbio che anche le infrazioni commesse in occasione delle batterie di prova sono passibili di punizioni. Se dunque un fantino viene sanzionato ad esempio con l’ammonizione per una infrazione commessa durante le batterie della tratta ed allo stesso fantino viene successivamente inflitta una nuova ammonizione, le due ammonizioni devono sommarsi ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 99 indipendentemente dal fatto che la seconda infrazione sia stata commessa durante le batterie della tratta oppure durante le prove o il Palio. Naturalmente il discorso vale anche per la sanzione della diffida.

Il punto è allora di chiarire cosa deve intendersi per pali “effettivamente disputati”, locuzione introdotta nel Regolamento con le modifiche apportate nel 1999.

Ora, nel Regolamento la parola “Palio” a volte vuol dire “corsa del Palio”, talvolta “Drappellone”, altre volte vuol dire “la celebrazione del Palio”: con quest’ultima locuzione  dovendosi intendere lo svolgimento della Festa nella sua globalità “tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio” (art. 101, comma 2, Reg. Palio). Questa norma (richiamata sia pur dubitativamente anche da Sunto) delimita il perimetro della responsabilità “oggettiva” della Contrada per il contegno della propria comparsa, del fantino e dei propri contradaioli, ma al tempo stesso definisce con valore generale la complessità e l’ampiezza del perimetro della Festa.

Le batterie di prova sono un momento importante della celebrazione del Palio. Dunque, un fantino che prende parte alle batterie di prova partecipa “effettivamente” al Palio ai sensi e per gli effetti dell’art. 99 del Regolamento.

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Procedimento a carico del proprietario di cavalli M.M.

A quanto mi risulta M.M è il primo proprietario di cavalli sottoposto ad un procedimento sanzionatorio ai sensi del Regolamento per il Palio. Sintetizzo la vicenda.

Il Comune, per le operazioni della tratta, rilascia ad ogni proprietario e anche all’accompagnatore del cavallo una tessera di riconoscimento per accedere all’Entrone. Peraltro, dopo le batterie di prova, all’atto della riunione dei Capitani per la scelta dei cavalli, nell’Entrone non può trattenersi più di una di dette persone. Ora, scrive l’Assessore Delegato, i cavalli di M.M.  “erano allogati da specifici accompagnatori”, quindi il proprietario non poteva più sostare nell’Entrone. Da qui nasce l’episodio per il quale è stato notificato un addebito a M.M.

             Palio 2 luglio 2022. L’Assessore Delegato riteneva responsabile M.M. della seguente infrazione: “per avere, nel momento in cui si procedeva a liberare dagli estranei l’Entrone al termine delle batterie della tratta, tenuto un comportamento alterato e irriguardoso nei confronti degli agenti  della Polizia Municipale”. Dell’episodio ed in particolare del comportamento di M.M. (definito “alterato e irriguardoso”, ma non ulteriormente descritto dall’Assessore Delegato “per doveroso rispetto nei confronti del Corpo della Polizia Municipale e della Festa”)  fa fede (in quanto atto redatto da pubblici ufficiali) una Relazione a firma dei Vigili Urbani comandati in servizio all’Entrone in occasione della tratta: tale atto era allegato alla Relazione dei Deputati della Festa.

L’Assessore Delegato ribadisce che le disposizioni degli artt. 36 e 37, comma 12, Reg. Palio e dell’ordinanza del Sindaco n. 43/2022, che prescrivono che al momento della scelta dei cavalli da parte dei Capitani deve restare un solo accompagnatore per ciascun cavallo, “rappresentano un punto imprescindibile di tutta la vicenda a cui M.M. non ha voluto in alcun modo ottemperare”. Al tempo stesso l’Assessore Delegato osserva che il Regolamento per il Palio nei suoi articoli non prevede, in modo esplicito, alcun tipo di sanzione per la figura del proprietario di cavalli, ma che “tuttavia, all’episodio in questione risulta possibile richiamare l’art. 102 per applicare adeguata sanzione”. Avanzava quindi, a carico di M.M., la proposta della “squalifica per un (1) anno da tutte le fasi richiamate dal Regolamento per il Palio a causa del suo atteggiamento nei confronti dei Vigili Urbani la mattina della tratta del 29 giugno”.

La Giunta Comunale deliberava di far propria la proposta dell’Assessore Delegato, sanzionando M.M. con la squalifica di un anno “in qualità di proprietario di cavalli”.

Ora, se andiamo a leggere l’art. 102 del Regolamento ci appare con tutta evidenza che tale disposizione non si attaglia al caso in esame. D’altro canto è anche vero che l’Assessore Delegato non scrive di “applicare”, ma di “richiamare” l’art.102: e “richiamare” sembra un rinvio non tanto alla lettera della norma quanto allo scopo cui la norma tende e cioè di legittimare l’emissione di  provvedimenti necessari per circostanze e fatti inerenti al Palio, ancorché detti provvedimenti non siano previsti dal Regolamento. Ovviamente non so quale sia stato il reale ragionamento dell’Assessore Delegato: in punto di sostanza posso solo prendere atto che è stato seguito un percorso (diverso da quello dell’art. 102) che necessariamente inizia dalla Relazione dei Deputati della Festa ove si riporta l’episodio allegando la Relazione dei Vigili Urbani, una certa gravità dello stesso episodio che non permette che lo si ignori, la scelta di comunque risolverlo nell’alveo del diritto paliesco nonostante carenze normative, una conseguente procedura che ha in ogni caso garantito all’interessato la possibilità di una difesa adeguata.

Roberto Martinelli

13 marzo 2023