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Appuntamento numero cinque con l'esame delle sanzioni disciplinari 2022

Il caso del fantino Antonio Francesco Mula detto Shardana è particolare. Il fantino è stato sanzionato con una “ammonizione” per aver violato quanto disposto dall’art. 64, comma 2, del Regolamento per il Palio (vedine il testo subito sotto). L’Assessore Delegato detto articolo lo ha interpretato “in un certo modo” e la Giunta Comunale ha sostanzialmente concordato con l’Assessore Delegato sanzionando il fantino conformemente alla proposta dello stesso Assessore. Shardana ha sostenuto che, trovatosi chiuso da altre contrade al momento della mossa, si era  diretto verso il Verrocchio (comportamento contestatogli) pensando che dal Mossiere  sarebbe stata dichiarata l’invalidità della stessa mossa: gesto inutile, direi, come inutili sono stati comportamenti simili nel passato. Peraltro diversamente dal passato Shardana è stato sanzionato, mentre negli altri casi nessun fantino ha subito sanzioni per essere rimasto al canape.

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             Palio del 2 luglio 2022. L’Assessore Delegato (ordinanza n. 95) ritiene il fantino Antonio Francesco Mula detto Shardana, fantino del Valdimontone, responsabile della seguente infrazione: “ per non essersi, in occasione della mossa del Palio, messo con immediatezza in carriera preferendo dirigersi verso il Verrocchio”. Questo l’addebito formale. Di seguito l’Assessore Delegato scrive che tale comportamento evidenzia la volontà di astenersi dalla corsa contravvenendo a quanto previsto dall’art. 64, comma 2, del Regolamento per il Palio.

            Questo il testo del comma 2 dell’art. 64: “E’ pure loro [cioè ai fantini] vietato rimanere al canape, o scendere da cavallo all’atto della mossa, per astenersi dalla corsa, o per far correre il cavallo scosso”.

            Shardana si è difeso, tra l’altro, affermando che “l’art. 64, comma 2, intende sanzionare il fantino che con lo scopo preciso e volontario di astenersi dalla corsa o per far correre il cavallo scosso,  rimanga fermo al canape o scenda da cavallo all’atto della mossa. Ciò non è accaduto in occasione della mossa, pertanto non può essere sanzionato per un comportamento che non ha tenuto. Nella pag. 15 della Relazione [dei Deputati della Festa] appare scritto esclusivamente ‘ il Valdimontone rimaneva alcuni secondi al canape e al secondo giro a San Martino cadeva ai materassi’ “.

            L’Assessore Delegato, avanzando la proposta di sanzionare con una ammonizione il fantino Shardana, così replica alla difesa del fantino: “Per primo è opportuno confermare che l’addebito formulato non riguarda la non partecipazione alla carriera, ma solo il fatto che Shardana non si è mosso con immediatezza in corsa preferendo prima dirigersi verso il Verrocchio” [il corsivo è  mio]. E chiarisce il suo pensiero fornendo una propria interpretazione del comma 2 dell’art. 64 secondo la quale tale disposizione “racchiude in successione una serie di comportamenti vietati ai fantini perché non possono. (i) restare al canape, (ii) scendere da cavallo all’atto della mossa, per astenersi dalla corsa; (iii) far correre il cavallo scosso. L’Assessore Delegato con il termine usato (immediatezza) ha chiarito la violazione del punto (i) (restare al canape) per poi dirigersi verso il Verrocchio” [anche qui il corsivo è mio].

            Una interpretazione, questa dell’Assessore, che a mio giudizio contrasta in primo luogo con il tenore letterale della norma. Infatti le finalità che il fantino vuole raggiungere sono “astenersi dalla corsa” o “far correre il cavallo scosso”; e i comportamenti vietati per  raggiungere dette finalità sono (a) rimanere al canape senza scendere da cavallo o rimanere al canape scendendo da cavallo senza peraltro farlo correre, oppure (b) scendere da cavallo facendolo correre scosso. Non si capisce quindi da dove l’Assessore Delegato ricavi la convinzione che sia sanzionabile il solo “restare al canape” [punto (i)] senza collegarlo alla finalità di “astenersi dalla corsa”: e allo stesso tempo ritenga che perseguire detta finalità di astenersi dalla corsa debba qualificare solo lo “scendere da cavallo” [punto (ii)] e non anche il “restare al canape”.

In secondo luogo non è privo di valore osservare come la stessa “punteggiature” usata nel testo (v. sopra) ostacoli l’interpretazione dell’Assessore Delegato. Infatti dopo le parole “o scendere da cavallo all’atto della mossa” c’è una ‘virgola’ che ha l’effetto di separarle dalle parole successive “per astenersi dalla corsa” e di chiarire che la finalità di astenersi dalla corsa si collega non solo allo scendere da cavallo, ma anche al rimanere al canape. D’accordo che nel Regolamento per il Palio non sempre si può fare affidamento su una adeguata attenzione al linguaggio e alla costruzione della frase. Peraltro non posso non notare che il testo del comma 2 dell’art. 64 attualmente in vigore è identico al testo che si legge nel Regolamento del 1949: e questa stabilità merita un atto di fiducia.           

Anche nelle memorie fatte pervenire alla Giunta Comunale, la difesa di Shardana osservava che  “La locuzione <<è pure loro vietato rimanere al canape>> è linguisticamente ed ontologicamente collegata con la locuzione <<per astenersi dalla corsa>>. Così come la locuzione <<o scendere da cavallo all’atto della mossa>> è linguisticamente ed ontologicamente collegata alla locuzione <<per far correre il cavallo scosso>>”.

La Giunta Comunale non ha accolto tali argomentazioni difensive e ha affermato: “L’addebito formulato con l’ordinanza n. 95 non si pone in contrasto con le successive motivazioni. La scelta principale [del fantino] è stata quella di dirigersi verso il Verrocchio e non quella di prendere immediatamente parte alla carriera. La volontà di astenersi dalla corsa, come evidenziato dall’Assessore Delegato (ord. n. 95) è emersa da tale comportamento (non giustificato nel percorrere l’intero perimetro del canape) di indirizzarsi verso il Verrocchio”. Con buona pace dell’Assessore Delegato che, come abbiamo visto, fonda l’addebito e soprattutto la conseguente proposta di sanzione non sulla non partecipazione alla corsa, ma sul fatto che Shardana ha violato il divieto di rimanere al canape  “per poi dirigersi verso il Verrocchio”.

La Giunta Comunale, in definitiva, ha puntellato la traballante posizione dell’Assessore Delegato confermando, come punto importante del proprio ragionamento, che il dirigersi verso il Verrocchio evidenzia la volontà del fantino di astenersi dalla corsa. Ma nel far ciò non ha tenuto in alcun conto, fermo quanto già detto, del fatto che nella Relazione dei Deputati della Festa si dà chiaramente atto che, comunque sia, il fantino aveva in realtà preso parte alla corsa (“Il Valdimontone rimaneva alcuni secondi al canape e al secondo giro a San Martino cadeva ai materassi”). Sul punto è lo stesso Assessore Delegato a dichiarare che quanto scritto nella Relazione “è giusto”.

 L’Assessore ha definito “giusta” anche l’affermazione di Shardana che in passato nessun fantino ha subito sanzioni per essere rimasto al canape: ma ha osservato che “al contempo valgono le considerazioni contenute nella delibera della Giunta Comunale n. 435/2018”. E qui si torna al c.d. “problema dei precedenti”: cioè alla posizione dell’attuale Amministrazione Comunale di non considerare come “precedenti” e quindi di non prenderle proprio in considerazione, anche al fine dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 99-bis del Regolamento per il Palio,  le decisioni delle altre Amministrazioni. Un aspetto questo che ho affrontato nel mio primo intervento  (“ La spinosa questione dei ‘precedenti’ ”) cui mi permetto rinviare.

 Roberto Martinelli

9 marzo 2023