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Appuntamento numero 4 con i commenti di Martinelli sulle sanzioni 2022

Come abbiamo già osservato le novità introdotte nel 2019 hanno modificato significativamente importanti momenti della procedura sanzionatoria: di alcuni aspetti ho parlato nel Primo intervento, altri ne affronto in questo scritto riferibili ai seguenti articoli del Regolamento per il Palio:

art. 92:  riguarda i Deputati della Festa e la Relazione che gli stessi Deputati devono rimettere all’Assessore Delegato nei sette giorni successivi al Palio;

art. 98: riguarda il procedimento sanzionatorio nei confronti delle Contrade;

art. 99: riguarda il procedimento sanzionatorio nei confronti dei Fantini.

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 Art. 92, comma 4

Questo il testo della disposizione: “Non sono acquisibili né utilizzabili per la Relazione dei Deputati della Festa documenti, fotografie e filmati effettuati su ogni mezzo tecnico, che siano anonimi”.

In relazione a questa nuova regola il Consiglio Comunale approvava la seguente Norma interpretativa:

“Si precisa che per documenti anonimi si devono intendere i documenti cartacei o quelli contenuti su ogni altro supporto informatico, nonché le fotografie e i filmati e ogni altra rappresentazione della realtà che sia stata effettuata con strumenti meccanici, tecnologici o digitali, dei quali non se ne conosca l’autore”.

         I documenti anonimi non possono quindi far parte della documentazione allegata alla Relazione dei Deputati della Festa

             La modifica è da approvare. Nella conferenza stampa di presentazione delle modiche il Sindaco ebbe a parlare di una lotta serrata a quel materiale digitale che, soggetto a modifiche, tagli o alterazioni, potrebbe compromettere una valutazione corretta dei fatti. A fronte di alcune perplessità per questa scelta fu precisato che il divieto decade se la documentazione viene presentata da una Contrada: in tal caso infatti - si è detto -  è la Contrada stessa ad assumersi la paternità e la relativa responsabilità del materiale fornito.

 Art. 98, comma 7, e art. 99, comma 7

Questo il testo delle disposizioni: “Tutti gli scritti, i documenti, le fotocopie e I filmati che le contrade [art. 98] e i Fantini [art. 99] possono produrre devono avere esclusivamente natura difensiva, diversamente non verranno acquisiti”.

La regola sembra raccogliere un certo filone di ragionamento per il quale, una volta inserite le memorie difensive di contrade e fantini in una fase formale (quindi, a mio giudizio, dopo la notifica degli addebiti da parte dell’Assessore Delegato), solo di difesa – appunto – si deve parlare e non anche di accuse a terzi (tra cui ovviamente le contrade e i fantini) magari per episodi che non c’entrano nulla con quello per cui ci si difende.

            A quanto ora detto, potrebbe aggiungersi anche un’altra riflessione. Chi ha un po’ di esperienza in materia di procedimenti sanzionatori ha ben presente come le contrade e i fantini, nelle loro difese, non siano sempre attente a cosa dicono, a come lo dicono, a quali documenti producono. Sembra talvolta venir meno la consapevolezza che se chi legge è dentro il mondo del Palio, questi sa come intendere certe cose e certe rappresentazione dei fatti. Se però chi legge è estraneo al mondo del Palio, e magari ha una funzione pubblica, a questi le cose possono apparire sotto una luce assai diversa. Nella regola di cui si parla può dunque intravedersi anche un opportuno seppur implicito richiamo ad una maggiore attenzione e ad una doverosa prudenza.

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            Il quadro delineato dalle disposizioni sopra ricordate ha trovato spazio interpretativo ed applicativo nel Palio del 2 luglio 2022. Il problema più rilevante è stato quello di individuare il momento della procedura sanzionatoria dal quale far partire il divieto di presentare “memorie accusatorie”.

            Il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, fantino del Drago, ha contestato il fatto che un esposto della Contrada della Torre che lo accusava di un comportamento scorretto nelle fasi finali della corsa (l’addebito dell’Assessore Delegato parlava di “aver posto la mano davanti al muso del cavallo della Contrada della Torre e aver proteso il braccio davanti al petto del fantino della stessa Contrada”) fosse stato acquisito tra la documentazione allegata alla Relazione dei Deputati della Festa nonostante il suo evidente carattere “accusatorio”, in violazione del comma 7 dell’art. 99.

            L’Assessore Delegato ha respinto la tesi del fantino osservando quanto segue: “Non esiste contrasto alcuno sulla possibilità di una Contrada e/o Fantino di presentare, a norma del comma 3 dell’art. 92, memorie difensive e/o accusatorie purché non risultino anonimi. L’esposto della Torre non contiene nulla di anonimo e, pertanto, doveva rientrare tra gli allegati della Relazione. Il comma 7, che del resto è lo stesso identico che ritroviamo nell’art. 98, non può essere collegato all’art. 92 trattando una fase diversa. Mentre l’art. 92 serve per istruire il procedimento sanzionatorio, l’art. 99 riguarda le penalità ai contravventori delle norme regolamentari”.

            Ritengo di concordare su questo punto con le argomentazioni e le conclusioni dell’Assessore Delegato. Infatti ai sensi dell’art. 92, comma 4, i soli documenti non acquisibili e non utilizzabili dai Deputati della Festa sono i documenti “anonimi”; né in questa fase che si conclude con la predisposizione della Relazione dei Deputati può parlarsi di “formali” memorie difensive mancando al momento ogni contestazione e proposte di sanzioni. Resta comunque valido, anche in questa fase inziale del procedimento, il richiamo a contrade e fantini ad una necessaria prudenza nella redazione dei loro scritti.

            Non ritengo invece di poter concordare con l’Assessore Delegato quando scrive che la ‘collocazione’ del comma 7 riguarda la fase in cui il fantino, ricevute le proposte di sanzione da parte dell’Assessore Delegato, vuole presentare un’ulteriore memoria alla Giunta Comunale, la quale deve procedere alla sanzione definitiva. “Ebbene - scrive l’Assessore - è in questa fase che si applica il comma 7 allorché è imposto ai fantini che le loro memorie devono avere esclusivamente natura difensiva e nel caso dovessero risultare accusatorie verso terzi non verranno acquisite”. Non ho chiaro se l’opinione dell’Assessore Delegato sul perimetro di applicazione del comma 7 derivi dalla circostanza di trovarsi detto comma ‘collocato’, nello sviluppo dell’art. 99, subito dopo un comma  (il n. 6) che regola la presentazione di memorie e documenti alla Giunta Comunale: sia o non sia così, in ogni caso a mio giudizio l’Assessore Delegato ha preso un abbaglio.

E’ mia opinione infatti che il divieto di presentare scritti “accusatori” valga non solo di fronte alla Giunta Comunale, ma pure di fronte all’Assessore Delegato nella fase che segue la notifica degli “addebiti”. Anche in questa fase, infatti, vi sono “addebiti motivati”, (cioè contestazioni formali) ai fantini (art. 99, comma 2) e facoltà da parte di questi ultimi di far pervenire “documenti e memorie a propria difesa” (art. 99, comma 4). Da parte sua il comma 7 prescrive testualmente che “tutti” gli scritti e i documenti prodotti dai fantini devono avere natura difensiva: quindi la regola vale anche per quelli prodotti nella fase che si apre di fronte all’Assessore Delegato a seguito della notifica degli addebiti.

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             Il fantino Giovanni Atzeni detto Tittia, a fronte della proposta della sanzione della “diffida” avanzata dall’Assessore Delegato, non ha ritenuto di avvalersi della facoltà di “far pervenire alla Giunta Comunale memorie difensive con eventuali allegazioni probatorie”. Quindi la Giunta si è limitata a “far proprie le considerazioni esposte dall’Assessore Delegato” senza peraltro approfondire l’esame degli aspetti sopra evidenziati, comminando in conseguenza al fantino la sanzione della “diffida”.

 Roberto Martinelli