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Sanzioni 2022: terza puntata dell'analisi di Martinelli

L’esclusione del cavallo della Civetta dalla partecipazione al Palio del 2 luglio 2022 è stato gestito da parte dell’Autorità Comunale e dei Veterinari tra non poche criticità. Di questo episodio dai contorni non perfettamente chiari intendo qui occuparmi per un aspetto che non mi risulta aver avuto una qualche eco negli scritti apparsi sull’argomento. Forse è stato ritenuto marginale e non rilevante per le  decisioni adottate: può anche darsi. Ma ho pensato di ragionarci ugualmente un po’ sopra.

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 Commissione Veterinaria, Veterinario Comunale, Collegio Veterinario

            L’Assessore Delegato notifica il seguente addebito a  Giosuè Carboni detto Carburo, fantino della Civetta: “aver lanciato, nel corso della Prova Generale, il cavallo contravvenendo alle indicazioni della Commissione Veterinaria”.

            Letta la memoria a propria difesa presentata dal fantino, l’Assessore Delegato avanzava la proposta della sanzione di una ammonizione a carico di Carburo “per non aver ottemperato, in occasione della Prova Generale, alle disposizioni della Commissione Veterinaria lanciando al galoppo il proprio cavallo”.

            A sua volta la Giunta Comunale sanzionava con una ammonizione il fantino, accogliendo la proposta e le motivazioni dell’Assessore Delegato.

            Chi legge si domanderà dove sta il problema. Rispondo subito che il problema sta nell’intervento, nella vicenda, della Commissione Veterinaria e nell’avere essa impartito indicazioni/disposizioni al fantino in occasione della Prova Generale. Le mie perplessità derivano  dalla lettura degli articoli del Regolamento per il Palio che individuano le competenze dei tre organi veterinari di cui al titolo di questo paragrafo.

 Commissione Veterinaria

            Art. 37  

            E’ nominata dalla Giunta Comunale ed è composta dal Veterinario Comunale e da altro Veterinario (comma 3).

Partecipa alle operazioni della c.d. pre-iscrizione, fase nella quale l’Autorità Comunale provvede ad escludere i cavalli che non potranno accedere alla fase della pre-visita (comma 2).

            Provvede alla visita dei cavalli ammessi alla pre-visita (comma 3) e alla individuazione dei cavalli sanitariamente idonei per le corse nel “Campo” e che dovranno partecipare alle prove regolamentate (comma 5).

            Al termine delle prove regolamentate, fornisce all’Autorità Comunale e ai Capitani la nota dei cavalli ammessi alla tratta, con tutti i pareri relativi (comma 8).

            Art. 38

            Visita i cavalli prima delle batterie di prova (comma 4).

            Art. 45

            Visita di nuovo i cavalli dopo le batterie di prova (comma 1).

 Veterinario Comunale

E’ nominato dalla Giunta Comunale (art. 103, comma 2).

E’ presente all’Entrone la mattina della tratta (art. 35, comma 1) e partecipa alla riunione nella quale i Capitani della Contrade che corrono procedono alla scelta dei dieci cavalli che parteciperanno al Palio (art. 45, comma 1).

Effettua la visita di controllo dei cavalli all’Entrone o nella stalla della contrada per un loro eventuale esonero dal partecipare ad una prova: esonero da disporsi dall’Autorità Comunale in seguito al giudizio del Veterinario Comunale (art. 56, commi 1 e 2).

Collegio Veterinario

            E’ composto  del Veterinario Comunale, da uno nominato dal Magistrato delle Contrade e da un terzo di fiducia della Contrada interessata (art. 50, comma 5).

            Esprime, a maggioranza, un parere sulla impossibilità di correre il Palio per il cavallo avuto in sorte da una Contrada: impossibilità che viene dichiarata dall’Autorità Comunale su conforme parere del Collegio (art. 50, comma 5).

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Salvo non mi sia sfuggito qualcosa, queste sono le disposizioni del Regolamento per il Palio che indicano (e delimitano) chiaramente le competenze di ciascuno dei tre organi veterinari.      

Se ne ricava che la competenza della Commissione Veterinaria termina al momento della visita ai cavalli dopo le batterie di prova: e non v’è nulla che ne richieda l’intervento e tanto meno le attribuisca la facoltà di esprimere indicazioni/disposizioni nelle successive fasi del Palio.

            Durante le Prove viene in rilievo solo il Veterinario Comunale in relazione al cui  giudizio l’Autorità Comunale esonera un cavallo dal partecipare ad una singola prova.

            L’impossibilità di correre il Palio è dichiarata anch’essa dall’Autorità Comunale, su parere conforme del Collegio Veterinario.

            Perché allora negli “atti ufficiali” si dice espressamente di un intervento della Commissione Veterinaria in occasione della Prova Generale? E com’è che è stata riconosciuta alla Commissione Veterinaria la facoltà di impartire indicazioni/disposizioni la cui violazione ha condotto a sanzionare il fantino ed anche, per responsabilità oggettiva ex art. 101, comma 2, la Contrada della Civetta?

            Non  appare convincente la motivazione, addotta (con un arzigogolato contorcimento logico-deduttivo) dall’Assessore Delegato, e confermata dalla Giunta Comunale, secondo la quale la “dipendenza” dei Fantini dall’Autorità Comunale ai sensi dell’art. 63, comma 1, avrebbe permesso di ‘inglobare’ nella figura del Sindaco quella della Commissione Veterinaria. La realtà indiscussa è che è stata riconosciuta “ufficialmente“ alla Commissione Veterinaria la facoltà di “direttamente” impartire indicazioni/disposizioni la cui violazione ha comportato l’applicazione di sanzioni. E tutto questo a mio parere non trova fondamento nel (forse sarebbe più giusto dire: in violazione del) Regolamento per il Palio.

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            La difesa della Contrada ha sollevato eccezioni non sull’anomalia dell’intervento della Commissione Veterinaria, ma su quello che la Commissione ha detto. Come il lettore avrà notato, ho scritto più volte “indicazioni/disposizioni” impartite dalla Commissione Veterinaria. Prospettando questa  distinzione la difesa del fantino ha voluto sottolineare che le “indicazioni” richiamano soprattutto il principio di “opportunità”, mentre le “disposizioni” richiamano soprattutto il principio della “doverosità”: non vincolanti  le prime e quindi prive di sanzioni in caso di loro violazione, vincolanti invece le seconde e quindi con applicazione di sanzioni se violate. Leggo sui documenti che il motivo di questa distinzione era dovuta al fatto che i Deputati della Festa, nella loro Relazione, avevano parlato di “indicazioni” fornite dalla Commissione Veterinaria, mentre l’Assessore Delegato, nella proposta di sanzione aveva parlato di “disposizioni” della Commissione Veterinaria. La difesa del fantino ne deduceva che ”la Giunta non potrà che agganciare la propria valutazione al termine ‘indicazioni’ usato dai Deputati, non anche al termine ‘disposizioni’ disinvoltamente e autonomamente introdotto dall’Assessore Delegato”.

            La Giunta Comunale ha respinto l’eccezione osservando che anche in questo caso l’ esame e la valutazione del giudice paliesco devono rispondere ad una logica “paliesca” e non alla logica del giudice ordinario (sul punto rinvio al mio primo intervento, paragrafo “Carattere ‘metagiuridico’ delle norme del Regolamento per il Palio”).

            Il ragionamento della Giunta mi pare corretto; anche se ci potremmo domandare perché l’Assessore Delegato nell’ordinanza di addebito scrive “indicazioni” (come nella Relazione dei Deputati), mentre nella proposta di sanzione scrive “disposizioni”. In ogni caso l’episodio mostra quanto meno uno scarso rispetto della lingua italiana e del significato delle singole parole, rispetto che invece è a richiedersi quando si scrivono atti che comportano punizioni, anche se trattasi di punizioni “paliesche”.

Roberto Martinelli

6 marzo 2023