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Alcune riflessioni sui provvedimenti sanzionatori per i Palii del 2022

(Secondo intervento)

Gli argomenti che affronto in questo intervento hanno tutti sostanzialmente la stessa origine: l’interpretazione da dare alla parola “coadiutori” (si intende: del Capitano) che ritroviamo nell’art. 101, comma 1, del Regolamento per il Palio e nella Norma Interpretativa del Consiglio Comunale relativamente alla sanzione della “diffida” introdotta con le modifiche del 2019 e prevista al comma 1, lettera a), dell’art. 99 del Regolamento per il Palio.

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 Art.101, commi 1 e 2, del Regolamento per il Palio

            Comma 1: ”Agli effetti punitivi l’Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore e da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa del Palio”.

            Comma 2: “E’ altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del Fantino e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni altro atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della celebrazione in qualunque suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio”.

            Il Comma 1 riguarda ipotesi in cui quella della Contrada è una responsabilità “diretta” in quanto i fatti contestati seguono a deliberati o a ordini dei massimi organi e cariche dirigenziali della Contrada stessa.

                Il Comma 2 riguarda invece ipotesi in cui quella della Contrada è una responsabilità “oggettiva” conseguente ad autonomi comportamenti della Comparsa, del Fantino e dei propri contradaioli.

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Palio 2 luglio 2022

La Giunta Comunale ha deliberato, su conforme proposta dell’Assessore Delegato, di applicare alla Contrada della Civetta la sanzione della deplorazione “per il comportamento tenuto dal proprio Barbaresco nei confronti del sig. Sindaco e della Commissione Veterinaria, in base all’art. 101, comma 1 e comma 2, del Regolamento per il Palio”. Davvero originale (mi viene da pensare) l’applicazione contemporanea allo stesso episodio di due norme che parrebbero invece porsi in alternativa in presenza di un unico soggetto autore del comportamento contrario al Regolamento. Quasi a voler dire che, per un verso o per un altro, la Contrada è in ogni caso responsabile… quindi nel più ci sta il meno.

Quanto all’applicazione del comma 2, nella documentazione in mio possesso non trovo esplicite spiegazioni e tanto meno adeguata motivazione: né nel provvedimento con cui l’Assessore Delegato avanzava gli ‘addebiti’, né nella decisione della Giunta Comunale. Forse perché - azzardo un’ipotesi - il comportamento del “contradaiolo”/Barbaresco è stato ritemuto tale da non potersi dubitare della responsabilità “oggettiva” della contrada ai sensi del detto comma 2. Seppur fosse così, almeno uno straccio di motivazione sarebbe stato comunque  opportuno.

Quanto invece all’applicazione del comma 1, leggo quanto segue nella parte motiva della decisione della Giunta Comunale: “La violazione dell’art. 101, comma 1, è stata fortemente contestata dalla Civetta, ma non esistono errori commessi dallo stesso Assessore Delegato in quanto appare evidente che il Barbaresco è un ‘coadiutore’ del Capitano [il grassetto è mio], per cui il suo è un comportamento diretto a richiamare il comma 1 dell’art. 101”. E’ lecito dubitare dell’esattezza di una tale affermazione che, oltre tutto, utilizza l’aggettivo “evidente” al posto di una adeguata motivazione. Il Barbaresco è certamente un coadiutore del Capitano, ma non rientra nel novero  dei “coadiutori” che possono “impartire ordini” tali da far scattare la responsabilità “diretta” della contrada ai sensi del comma 1, art. 101, Reg. Palio. Il sostantivo “coadiutore” appare nell’art. 101, comma 1,  del Regolamento del 1949 e lo si trova ripetuto, senza modifiche, anche nell’art. 101 del Regolamento vigente, in ogni caso sempre al posto e col significato di ‘Fiduciario’ del Capitano. Di ciò troviamo una conferma anche nell’Indice Analitico Alfabetico che correda ogni edizione del Regolamento ove alla voce “ineleggibilità” si legge “Fiduciari (coadiutori del Capitano)”. L’Amministrazione Comunale, facendo invece rientrare anche la figura del Barbaresco tra i coadiutori del Capitano di cui parla il comma 1,  ha adottato un cambiamento interpretativo che sono portato a ritenere non solo non conforme al Regolamento, ma anche pericoloso perché amplia lo spettro dei casi di responsabilità diretta della Contrada collegandola al comportamento di ulteriori soggetti. Tanto più se, tenuto conto della nuova formulazione dell’art. 17 del Regolamento, oltre al Barbaresco dovessero essere ritenuti ‘coadiutori del Capitano’ (ripeto: ai fini dell’applicazione dell’art. 101, comma 1) anche il Vice Barbaresco e il Veterinario di fiducia del Capitano: ipotesi non del tutto peregrina se si pensa che trattasi di figure oggetto di comunicazione (come il Barbaresco) all’Autorità Comunale dal parte del Capitano, che Barbaresco e Vice Barbaresco sono soggetti all’approvazione della stessa Autorità Comunale e che tutti e tre (compreso quindi anche il Veterinario di Contrada) non devono trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità previsti per il Capitano.

 Art. 99, comma 1 del Regolamento per il Palio

            Nel suo complesso l’art. 99 del Regolamento per il Palio riguarda il procedimento sanzionatorio nei confronti dei Fantini. A noi qui interessa il comma 1 che così dispone: “ Per le infrazioni regolamentari  o per altre mancanze commesse dai Fantini si applicano, a secondo della loro gravità, le seguenti punizioni: a)diffida, b)ammonizione, c)esclusione per un tempo determinato o a vita dal montare cavalli di Contrada per le prove quanto per il Palio”.

            La sanzione della diffida è stata introdotta con le modifiche regolamentari del 2019. In relazione a detta sanzione il Consiglio Comunale adottava la seguente Norma Interpretativa: “Si precisa che la sanzione della diffida viene applicata nel caso in cui l’Amministrazione Comunale ritenga che il comportamento del fantino sia stata una scelta autonoma rispetto alle indicazioni impartite dal Capitano e/o dai suoi fiduciari o coadiutori”. E qui sta il problema.

            Come abbiamo detto sopra il sostantivo ‘coadiutori’ (del Capitano) che si legge nel comma 1 dell’art. 101, ha in significato di ‘fiduciari’ (del Capitano). Ora, nella Norma interpretativa ricordata i due sostantivi sono stati indicati ambedue, uno dietro l’altro (“fiduciari o coadiutori”), così che non è chiaro cosa si sia voluto intendere: se la conferma che coadiutori significa fiduciari  (come nell’art. 101), oppure l’indicazione di due diversi gruppi di persone. In questo secondo caso potremmo individuare quali ‘coadiutori’ le figure indicate all’art.17 e cioè il Barbaresco, il Vice Barbaresco e, ricorrendone i presupposti “di fatto”, eventualmente anche il Veterinario di fiducia del Capitano.

            Un chiarimento da parte dell’Amministrazione Comunale sarebbe utile. Anche perché, nell’ipotesi che la Norma interpretativa avesse inteso distinguere tra ‘fiduciari’ e ‘coadiutori’ , avremmo  il sostantivo ‘coadiutori’ nell’art. 101 come sinonimo di “Fiduciari”, mentre  nella Norma Interpretativa dell’art. 99 il sostantivo ‘coadiutori’ indicherebbe un gruppo di persone che si aggiunge al gruppo dei Fiduciari.

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In attesa del chiarimento viene comunque da osservare che una responsabilità “diretta” di una contrada non può che derivare da ”deliberati” o “ ordini” (vocaboli usati dall’art. 101) degli organi al vertice della contrada stessa; mentre per la non applicazione al fantino della sanzione minima della “diffida” appare invero sufficiente che le “indicazioni” (vocabolo usato dalla Norma interpretativa) al Fantino provengano, oltre che dal Capitano e suoi fiduciari,  anche da figure di minor rilievo.

            Ancora. L’art. 101 e la Norma interpretativa  dell’art. 99 riguardano situazioni talmente diverse che potrebbero senz’altro legittimare un’applicazione del Regolamento che tenesse conto di questa diversità.  Anche se ogni dubbio verrebbe meno con una modifica del Regolamento per il Palio che all’art. 101, comma 1, sostituisse il vocabolo “coadiutori” con “Fiduciari”.

Roberto Martinelli

3 marzo 2023