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Alcune riflessioni sui provvedimenti sanzionatori per i Palii del 2022

Presentazione degli interventi

Nell’arco del 2019 il Consiglio Comunale di Siena ebbe ad approvare una serie di modifiche al Regolamento per il Palio (in seguito anche: Reg. Palio), alcune delle quali importanti e di grande incidenza sulle regole paliesche.  Su tali modifiche ho già avuto modo di intervenire: mi riferisco in particolare al mio opuscolo dal titolo “Le ultime modifiche al Regolamento per il Palio (giugno-novembre 2019)” pubblicato da Sunto nel gennaio del 2021.

Causa la pandemia da Covid, le nuove norme sono state applicate per la prima volta alle carriere del 2022. Mi è nato quindi il desiderio di un qualche raffronto con quanto scritto nell’Opuscolo, anche in vista della prossima annata paliesca; le riflessioni che seguono (e quelle dei successivi interventi) ripartono quindi da detto Opuscolo. Non entrerò nel merito delle sanzioni se non quando lo richieda l’argomento affrontato e nei limiti del necessario; rivolgerò la mia attenzione soprattutto al percorso che può aver condotto alla sanzione  e relative motivazioni a sostegno.

 

(Primo intervento)

Di seguito affronto sia aspetti di valenza generale che hanno interessato anche i provvedimenti del 2022, sia alcuni momenti di prima applicazione delle nuove norme regolamentari                                                                                

Motivazione dei provvedimenti

Questa Amministrazione Comunale, sin dall’inizio della propria gestione della “giustizia paliesca” ha introdotto la positiva novità di adeguatamente motivare i provvedimenti adottati, si tratti di atti dell’Assessore Delegato o delle decisioni della Giunta Comunale: novità che abbiamo già in altre occasioni avuto modo di evidenziare. In precedenza, direi in particolare negli ultimi (ma non ultimissimi) tempi, le proposte sanzionatorie dell’Assessore Delegato praticamente si limitavano, di norma, a riportare quanto era scritto nella Relazione dei Deputati della Festa: né le decisioni della Giunta aggiungevano molto di più.

Una adeguata motivazione risponde ad una esigenza di chiarezza: e in tale prospettiva dò atto a questa Amministrazione Comunale di un coerente impegno. Anche se talvolta (come anche vedremo)  con un risultato non del tutto soddisfacente.

 Carattere ‘metagiuridico’ delle norme del Regolamento per il Palio

            In molte delle decisioni adottate per i Pali del 2022 la Giunta Comunale ha, in premessa, precisato quanto segue: “L’esame disciplinare degli episodi che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento, assume una connotazione tale da consentire all’Amministrazione Comunale un esame ed una valutazione che rispondano esclusivamente alla logica ‘paliesca’. Detta premessa serve a sgombrare il terreno da tutte quelle argomentazioni proprie degli ordinari principi e regole che disciplinano il consueto procedimento in qualunque sede”.      

 Concordo con questa impostazione, che ha anche dei precedenti significativi. Mi limito a ricordare la delibera 17 gennaio 2001 nella quale, come si noterà, la Giunta Comunale ebbe ad esprimersi in termini poi ripresi (anche testualmente) dall’odierna Amministrazione: “Come è ampiamente a conoscenza di tutte le contrade, l’esame disciplinare degli episodi che si pongono in contrasto con le norme del Regolamento assume una connotazione metagiuridica che consente all’Amministrazione Comunale un esame ed una valutazione che rispondano  esclusivamente alla logica ‘paliesca’ e che in alcun modo devono e possono piegarsi alla logica e ai canoni di un giudizio ‘ordinario’“.

Affermazioni che chiaramente si fondano sull’autonomia e sull’autosufficienza delle norme del Regolamento per il Palio nei confronti del diritto statale, così come riconosciuto in più occasioni dai giudici amministrativi del T.A.R della Toscana.

E’ una posizione questa della Giunta Comunale che evidentemente vuole rispondere a quegli scritti che, nel pur lodevole e legittimo proposito di difendersi senza lasciare nulla di intentato, talvolta assomigliano, nella struttura e nel linguaggio, ad atti da presentare al giudice ordinario più che al giudice paliesco.

 Alcuni aspetti della procedura sanzionatoria dopo le modifiche del 2019 (artt. 98 e 99 Reg. Palio)

            La nuova procedura è sicuramente più garantista per contrade e fantini.

L’Assessore Delegato, infatti, non avanza subito le proposte di sanzioni, ma notifica a contrade e fantini gli “addebiti” per comportamenti che possono aver violato il Regolamento. Secondo la vecchia procedura tali comportamenti, risultanti dalla Relazione dei Deputati della Festa, avrebbero con tutta probabilità provocato altrettante proposte di sanzione. Con la notifica degli “addebiti”, da un lato contrade e fantini hanno invece la possibilità di conoscere da subito le contestazioni e di difendersi con maggior cognizione di causa; dall’altro lato l’Assessore Delegato, sulla base  degli  scritti difensivi di contrade e fantini in risposta agli addebiti, potrà disporre di maggiori dati valutativi per individuare gli addebiti da eventualmente archiviare (come è accaduto per un addebito al Tittia per il Palio del 2 luglio) e quelli per i quali assumere invece proposte di sanzioni.

Contro tali proposte resta la facoltà per contrade e fantini di presentare memorie difensive e documentazione alla Giunta Comunale cui è attribuita l’esclusiva competenza a decidere sulle sanzioni.

Le modifiche illustrate mi sembra abbiano dato buona prova di sé e sono quindi da valutare positivamente.

 La spinosa questione dei “precedenti” (art. 99 bis Reg. Palio)

            Sin dal suo insediamento questa Amministrazione Comunale ha tenuto a chiarire che nel campo della giustizia paliesca non avrebbe tenuto conto dei cosiddetti “precedenti”, cioè delle decisioni adottate  dalle precedenti Amministrazioni, rivendicando il diritto di impostare una propria linea di pensiero  e di giudizio e quindi di creare una propria “giurisprudenza paliesca” cui far riferimento nel tempo.

            In materia l’art. 99-bis del Regolamento per il Palio ammette che un certo indirizzo sanzionatorio formato sulla base delle decisioni della Giunta Comunale possa essere modificato, ma impone che gli scostamenti da detto indirizzo siano adeguatamente motivati.

            Nel decidere le sanzioni per i Pali del 2022 l’Amministrazione Comunale non ha motivato il cambiamento di indirizzo: ha semplicemente ignorato, non considerandole “come precedenti” e quindi senza prenderle in esame, le decisioni delle altre Amministrazioni. Ha invece tenuto conto “come precedenti” solo dei fatti e delle situazioni esaminate ed eventualmente sanzionate sulla base della nuova linea di pensiero e di giudizio adottata.

            Una tale impostazione genera non infondate perplessità, causando tra l’altro incertezza nell’applicazione del “diritto paliesco”. Intendiamoci: ogni Amministrazione Comunale porta avanti un proprio pensiero; ma non mi ricordo di aver registrato prima d’ora una tale radicalità di impostazione, direi una “esclusività” di opinione nel senso di “lasciar fuori” qualunque opinione che non sia la propria.

 Relazione dei Deputati della Festa e Documentazione allegata alla Relazione stessa (art. 92 Reg. Palio)

            Ai sensi dell’art. 92, comma 2, del Regolamento per il Palio “la Relazione dei Deputati della Festa è l’unico documento sulla base del quale l’Assessore Delegato procede alle conseguenti proposte”. Nel comma successivo si prescrive che “della relazione debbono far parte integrante i rapporti scritti degli Ispettori della Pista e del Mossiere e tutti gli atti e documentazione acquisiti entro il termine perentorio di cinque giorni successivi al Palio…”.

Il  fantino Stefano Piras, detto Scangeo, fantino del Nicchio, destinatario di una proposta di sanzione per fatti relativi al Palio del 17 agosto 2022, nelle memorie difensive indirizzate alla Giunta Comunale osservava che né il Mossiere, né i Deputati della Festa e neppure gli Ispettori delle Pista  avevano mosso un qualche rilievo nei suoi riguardi; di conseguenza così scriveva: “L’assenza del benché minimo richiamo non può che essere intesa che come corroborativa dell’assoluta  correttezza e regolarità del mio comportamento. L’Assessore Delegato è tenuto a proporre sanzioni esclusivamente sulla scorta della Relazione dei Deputati che segnalano le situazioni che debbono essere attenzionate all’Assessore perimetrando così in modo vincolante il thema decidendum. Esula dalla sfera di competenza dell’Assessore la possibilità di prendere in considerazione ai fini sanzionatori situazioni ulteriori e diverse da quelle espressamente indicate come meritevoli di valutazione da parte dei Deputati”.

La Giunta Comunale, facendo riferimento al filmato della mossa allegato all’atto di addebito, ha così replicato (confermando una posizione già assunta in precedenza): “L’azione di proposta sanzionatoria da parte dell’Assessore Delegato risulta conforme alle disposizioni normative essendo l’Assessore Delegato in grado di formulare proposte di sanzione anche senza essere vincolato dal thema decidendum. Il filmato è corpo della Relazione” [il corsivo è mio].

Concordo con la difesa del fantino. A mio parere, infatti, per  Relazione dei Deputati della Festa deve intendersi solo il documento scritto e sottoscritto dai Deputati, nel quale essi descrivono i fatti accaduti e segnalano ogni circostanza che a loro giudizio “meriti rilievo o richieda provvedimenti” (art. 92, comma 1, Reg. Palio). Distinta e cosa differente dalla Relazione è la Documentazione che viene allegata alla Relazione stessa per farne “parte integrante”. Poiché dunque Relazione e Documentazione si pongono su piani differenti, dire che la seconda fa “parte integrante” della prima significa che i documenti acquisiti dai Deputati, qualunque sia la loro provenienza  ed il loro contenuto, devono essere “tutti” allegati alla Relazione stessa (fermo il divieto di acquisire documenti “anonimi”, cioè dei quali  non se ne conosce l’autore).  I Deputati dovranno “utilizzare” questi documenti “per” la loro Relazione (così dispone l’ultimo comma dell’art. 92) ; e l’Assessore, per parte sua, ne dovrà tener conto per valutare se quanto segnalato dai Deputati richiede un suo intervento, ma non per individuare altri fatti o circostanze passibili di sanzione in aggiunta a quelli segnalati dai Deputati della Festa.    

Quindi la documentazione supporta e motiva le risultanze della Relazione: ma documentazione “è”  e documentazione “resta”; non diventa Relazione, né tanto meno assume una autonoma valenza rispetto alla Relazione. La tesi dell’Amministrazione Comunale ha la sua comprensibile logica; peraltro poiché sostanzialmente parifica Relazione dei Deputati e Documentazione allegata quale base dei provvedimenti dell’Assessore Delegato, non è, a mio giudizio, conforme al Regolamento.

Roberto Martinelli

1 marzo 2023