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Articolo 64 e comma 2: ci vuole un opuscoletto

Mula, come ha fatto anche il sardo-tedesco-tedesco-sardo, ha stimolato le norme del Regolamento andando a scoperchiare il comma 2 dell'articolo 64 e, come ha scritto Fazzi, si è aperta per chi scrive una gradita analisi.

Mula ha detto: L’art. 64 comma 2 ... intende sanzionare il fantino che con lo scopo preciso e volontario di astenersi dalla corsa o per far correre il cavallo scosso, rimanga fermo al canapo o scenda da cavallo all'atto della mossa. Ciò non è accaduto in occasione della mossa ... pertanto non può essere sanzionato per un comportamento che non ha tenuto. Lo stesso riferimento alla immediatezza ... fa intendere .... un comportamento che non si concilia con il termine astenersi dalla carriera, che è quello ... previsto come da sanzionare”.

Fazzi ha risposto vivisezionando il comma così: "il comma 2 dell’art. 64 racchiude in successione una serie di comportamenti vietati ai fantini perché non possono: (i) restare al canape; (ii) scendere da cavallo all’atto della mossa, per astenersi dalla corsa; (iii) far correre il cavallo scosso".

Al di là della risposta schematica di Fazzi, le due versioni permettono alla nostra Redazione di approfondire, anche sotto l'aspetto storico, l'argomento con un apposito opuscoletto.

Vedremo di conseguenza chi, tra Mula e Fazzi, avrà ragione.

15 novembre 2022