SUNTO

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L'intervento di Beta

 

Il Direttore di Sunto pone il seguente quesito: Palazzo ha l'autorità di posizionare la Pantera di rincorsa?

Chiaro il riferimento all’ultimo Palio.

La posizione del Direttore è nota: “L'articolo 65, che stabilisce i poteri del Mossiere per le prove e traslato per il Palio con l'articolo 87, è chiarissimo per quanto riguarda lo scoppio del mortaretto e le relative disposizioni. Sabato nella mossa annullata si è verificato quanto previsto dal Regolamento.  Bircolotti ha annullato la mossa perché ha "avuto intenzione di dare la mossa, ma questa sia risultata, a suo giudizio, non valida". Infatti, Bircolotti non ha "fermato" l'ingresso del Leocorno, con il Coghe che ha emulato Bazza nel luglio 1968 sbatacchiando sul verrocchino, per cui, in teoria, l'episodio rientra nelle disposizioni regolamentari. E' regolare, quindi disposto dalle norme regolamentari, che sabato la Pantera fosse posizionata di rincorsa? Assolutamente no; poiché, nella sua molteplice intersecazione tra i suoi 105 del Regolamento, c'è sempre la risposta giusta alla domanda imprevista.”

Ben sapendo che l’art 65 non trova applicazione da circa mezzo secolo, il Direttore ne giustifica l’applicabilità al caso in questione in relazione all’impossibilità da parte della Contrada del Leocorno di partecipare al Palio:

“L'assenza del Leocorno ha fatto scattare l'applicazione del 65, in particolare il comma 5, punto b.   Si sarebbe dovuta issare sul Verrocchio la bandiera verde, portate cavalli, fantini e Capitani all'Entrone; farli nuovamente uscire e  cambiare la busta perché nessuno può arbitrariamente togliere dai canapi la Pantera ed inserirla d'autorità di rincorsa. Le norme del Regolamento non permettono questi abusi di potere o di ... ignoranza”.

Ebbene Sunto ha ragione e torto nel medesimo tempo.

Ha ragione, quando afferma che in caso di mossa ritenuta valida, e successivamente invalidata, il regolamento prevede il cambio dell’ordine di allineamento ai canapi. Ha ragione, quando afferma che ciò che è occorso la sera del 2 luglio integra perfettamente quanto prevista dagli art. 65 e 87 del Regolamento per il Palio di Siena, quindi andava aperta la seconda busta. Ha ragione, quando ricorda che detta disposizione non trova applicazione da tempo immemore, si da chiedersi se sia sempre vigente.

Erra, quando fa dipendere il cambio della busta dall’infortunio occorso al cavallo del Leocorno, tale contingenza, infatti, non è contemplata quale causa di mutamento dell’ordine di allineamento dai due articoli sopra citati; la busta andava cambiata indipendentemente dalla partecipazione del Leocorno alla Carriera. In altri termini, se la mossa era validamente data, e successivamente ritenuta invalida, occorreva ricorrere alla seconda busta, a prescindere dal fatto che il cavallo del Leocorno non fosse in grado di correre.

Pertanto, il tentativo di risolvere la questione facendo ricorso agli articoli 65 e 87 si rileva inadeguato rispetto alla vero problema che il Palio del 2 luglio ha posto per la prima volta: se la contrada di rincorsa non può partecipare al Palio, qualunque ne sia la causa, cosa prevede il Regolamento?

Ebbene, sul tema che ci occupa, il Regolamento nulla prevede, quanto meno in maniera esplicita.

Ciò chiarito, occorre verificare se nel suo geniale corpo esista una norma, ricavabile anche dalle consuetudini che nel tempo si sono consolidate, che disciplini in via diretta la situazione che si è chiamati a fronteggiare. Ove la ricerca si rivelasse infruttuosa occorrerebbe ragionare per via analogica; vedremo tra poco come ciò non si renda necessario.

Al fine di risolvere l’inedito problema occorre ritornare al settembre 1986, allorquando l’avv. Martinelli, deputato della Festa, pretese, giustamente, che venissero infiascati i 10 barberi delle contrade chiamate a disputare il Palio, e ciò a prescindere dal fatto che una o più di esse non potessero prendervi parte.

Da allora si è instaurata una prassi mai abbondonata.

L’intuizione, dell’avv. Martinelli, fondata su un complesso ragionamento avente riguardo la fisica dei solidi, argomentare che ai nostri più modesti fini ben può tralasciarsi, inserì di fatto un meccanismo regolatorio riguardante il posto assegnato alle contrade inserite nella fiasca ma non partecipanti.

Infatti, se alla contrada X, inserita nella fiasca, ma non partecipante, viene assegnato dalla Sorte il primo posto al canape, la stessa viene sostituita dalla Contrada cui spetterebbe il secondo posto, e così di seguito.

Da ciò si ricava che la scelta di imbussolare 10 Contrade, a prescindere dalla loro partecipazione, ha individuato un criterio di sostituzione del posto assegnato, cui è impossibile abdicare.

Ciò chiarito, è agevole concludere che nel caso in cui la contrada “imbussolata”, ma non partecipante, fosse destinataria della decima posizione, a svolgere il ruolo di rincorsa sarebbe chiamata la contrada cui la Sorte ha assegnato il nono posto.

Detto criterio è perfettamente applicabile al caso in cui l’esclusione della rincorsa sia intervenuta successivamente alla individuazione dell’allineamento ai canapi, dovendosi prescindere dalla contingenza che l’esclusione sia precedente o successiva alle operazioni disciplinate dall’art. 85.

Ciò che rileva, infatti, è il criterio di sostituzione, e non certo il momento in cui si rende necessario applicarlo.

Il regolamento del Palio, organo vivente, pensato e voluto da un genio, e alimentato da geniali integrazioni, contiene la soluzione di ogni questione, anche la più inattesa; consentendo, così, di evitare il ricorso ai poteri conferiti all’Amministrazione comunale dall’art. 102, norma di chiusura da cui, per prudenza, è salutare tenersi ben discosti.

In definitiva: nell’ipotesi in cui una contrada una volta chiamata ai canapi di rincorsa, sia impossibilitata a partecipare al Palio, per qualsivoglia ragione, dovrà essere sostituita dalla nona Contrada chiamata al canape, così come avverrebbe se l’esclusione fosse stata stabilita prima dell’imbussolamento.

Beta